Ordinanza n. 166/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il 2026 e conseguente comunicazione di esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, nonché la conseguente comunicazione di esclusione, deducendo l’illegittimità della riserva prevista dall’art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta, approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 2015. La disposizione stabilisce che le autorizzazioni siano rilasciate prioritariamente a soggetti e imprese residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità conformi ai requisiti di eco-compatibilità. Secondo la ricorrente, la riserva del 75% attribuisce rilievo esclusivo alla residenza delle imprese, prescindendo dalla qualità dell’offerta e dai requisiti di eco-compatibilità. L’amministrazione ha eccepito la tardività della censura rivolta contro la norma regolamentare; il TAR ha ritenuto tale eccezione superabile poiché è stato impugnato anche l’atto applicativo, ossia la collocazione in graduatoria in posizione non utile, dal quale è sorto l’interesse concreto a ricorrere. La ricorrente ha inoltre rappresentato il rischio di subire, nelle more del giudizio, gravi e irreparabili danni per l’impossibilità di esercitare l’attività durante il favorevole periodo stagionale, con perdita di clientela e mancati introiti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% prevista dall’art. 22, comma 5, del regolamento, nella parte in cui privilegia le imprese residenti senza considerare la qualità dell’offerta sotto il profilo dell’eco-compatibilità. Ha inoltre ritenuto superabile l’eccezione di tardività, poiché l’interesse a contestare la disciplina regolamentare è sorto con l’adozione dell’atto applicativo lesivo. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato danni gravi e irreparabili derivanti dalla mancata possibilità di svolgere l’attività nella stagione favorevole, inclusi il definitivo sviamento della clientela e i mancati introiti. Per l’effetto, ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole di svolgere l’attività di noleggio o locazione nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l’unità indicata nella domanda di partecipazione, fino alla decisione di merito. Ha fissato l’udienza pubblica del 30 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta approvato con D.M. 24 febbraio 2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
La previsione della riserva del 75% per le imprese residenti, ove prescinda completamente dalla qualità dell’offerta in termini di eco-compatibilità, presenta sufficienti profili di fondatezza secondo la valutazione cautelare del TAR.
La domanda cautelare è stata accolta in presenza di sufficienti profili di fumus boni iuris e di danni gravi e irreparabili nelle more della decisione di merito.
Massime di principio
- La contestazione di una disposizione regolamentare può essere tempestiva quando la disposizione diviene concretamente lesiva mediante un successivo atto applicativo, purché quest’ultimo sia impugnato insieme alla norma presupposta; in tale ipotesi, l’interesse a ricorrere sorge dall’atto applicativo lesivo.
- In sede cautelare, una disciplina selettiva che riservi una quota significativa di autorizzazioni alle imprese residenti, prescindendo dalla qualità dell’offerta e dai requisiti di eco-compatibilità, può presentare profili di fondatezza tali da giustificare la sospensione degli atti applicativi.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nell’impossibilità temporanea di esercitare un’attività economica stagionale, quando ciò comporti il rischio di perdita definitiva della clientela oltre ai mancati introiti.
- La tutela cautelare può essere accordata limitatamente alla posizione del ricorrente, sospendendo gli effetti della graduatoria e dell’esclusione nei suoi confronti e consentendogli provvisoriamente lo svolgimento dell’attività oggetto della selezione fino alla decisione di merito.
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