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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10035/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo negativo di alcuni conti correnti, dopo il recesso della banca dai rapporti. Le società debitrice e garante avevano opposto il decreto, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano confermato la pretesa creditoria. In cassazione, la società ricorrente ha articolato sette motivi: 1) violazione delle norme sull'appello e sul contratto d'azienda per avere la Corte d'appello ritenuto non devoluta la questione relativa alla qualificazione della comunicazione bancaria come atto di recesso; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione sull'esistenza del recesso; 3) omesso esame di fatto decisivo, cioè l'inesistenza del recesso; 4) violazione delle norme sulla nullità degli atti e rilievo officioso, per non avere il giudice rilevato la nullità del recesso, ritenuto privo di volontà negoziale perché contenente soltanto la notizia di una segnalazione alla Centrale dei rischi; 5) violazione dell'art. 2558 c.c. perché la comunicazione non indicava una giusta causa di recesso; 6) ulteriore vizio di motivazione sulla giusta causa; 7) violazione delle norme sul trasferimento d'azienda e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il conferimento del ramo d'azienda e la sua conoscenza da parte della banca erano anteriori alla data ritenuta dalla Corte, con conseguente tardività del recesso ex art. 2558, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo, il quinto e il sesto; ha poi respinto anche il settimo motivo. La Corte ha affermato che in appello non era stata devoluta la questione dell'esistenza stessa di un atto di recesso, essendo stata impugnata solo la tempestività del recesso già qualificato dal primo giudice; di conseguenza, non poteva pretendersi un esame officioso né un rilievo di nullità su un profilo ormai coperto da giudicato interno. Quanto al settimo motivo, ha ribadito che nel trasferimento d'azienda ex art. 2558 c.c. il subentro nei contratti è effetto automatico, mentre la facoltà di recesso del terzo presuppone la prova della conoscenza del trasferimento e della sua data; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che l'efficacia del trasferimento era stata pattuita dalle parti solo dall'iscrizione nel registro delle imprese avvenuta nel settembre 2011 e che non era provato che la banca avesse avuto notizia del trasferimento prima di allora. Sono state quindi poste le spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    nel trasferimento d'azienda i contratti non personali passano automaticamente al cessionario; il terzo contraente può recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, non dalla sola iscrizione, salvo che nel caso concreto le parti abbiano pattuito un diverso assetto di efficacia del trasferimento.

  • art. 2556 c.c.

    l'iscrizione del trasferimento d'azienda nel registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale e, nel caso deciso, la Corte ha valorizzato l'iscrizione come momento di efficacia pattuito dalle parti per il trasferimento del ramo d'azienda.

  • art. 2193 c.c.

    l'iscrizione nel registro delle imprese rende opponibili ai terzi i fatti iscritti e vale come conoscenza legale, ma tale effetto è distinto dalla 'notizia' richiesta dall'art. 2558, comma 2, c.c.

  • art. 2436 c.c.

    richiamato per distinguere l'iscrizione costitutiva delle modificazioni statutarie e del capitale sociale dall'iscrizione dichiarativa del trasferimento d'azienda.

  • art. 2440 c.c.

    richiamato in tema di conferimenti in natura a liberazione del capitale nelle operazioni di aumento di capitale.

  • art. 2342 c.c.

    i conferimenti di beni devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione; nel caso concreto è richiamato per spiegare il meccanismo del conferimento d'azienda in aumento di capitale.

  • art. 2444 c.c.

    menzionato solo incidentalmente in relazione all'effettività dell'aumento di capitale, tema ritenuto estraneo al decidere.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato o assorbito perché il thema decidendum non comprendeva il profilo contestato.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere motivi specifici; ciò che non è specificamente censurato in appello resta fuori dalla devoluzione e può formare giudicato interno.

  • art. 329 c.p.c.

    l'acquiescenza opera sulle parti della decisione non impugnate, con formazione di giudicato interno sui capi non devoluti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto non sia stato decisivamente introdotto e discusso nel giudizio di merito o quando il motivo miri soltanto a una diversa lettura del merito.

  • art. 1324 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1325 e 1418 c.c. per sostenere che la lettera bancaria sarebbe stata priva degli elementi essenziali del negozio, ma senza successo.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per sostenere la mancanza degli elementi essenziali del negozio di recesso.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di negare l'efficacia del recesso e la sua conoscenza, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione autonoma decisiva.

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità del recesso privo di volontà negoziale, ma escluso per giudicato interno e per l'estraneità del profilo al thema decidendum.

  • art. 1421 c.c.

    il rilievo officioso della nullità è possibile, ma non quando la validità dell'atto sia ormai coperta da giudicato interno o il relativo contenuto sia fuori dal thema decidendum.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta nullità e del contraddittorio, senza rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 1833 c.c.

    menzionato solo per evidenziare che, in astratto, la banca avrebbe potuto esercitare i rimedi propri del rapporto di conto corrente, profilo però estraneo alla controversia decisa.

  • art. 1845 c.c.

    richiamato in modo incidentale, come alternativa di recesso nel rapporto di apertura di credito, ma non oggetto del decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice non può riesaminare d'ufficio un capo della decisione di primo grado che non sia stato specificamente impugnato: su quel capo si forma giudicato interno per effetto dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 329 c.p.c.
  • Quando il primo giudice abbia qualificato una comunicazione come atto di recesso e tale qualificazione non sia stata devoluta con l'appello, in cassazione non è possibile chiedere il riesame dell'esistenza stessa del recesso sotto il profilo della qualificazione giuridica o della nullità dell'atto.
  • Il rilievo officioso della nullità non opera su questioni ormai coperte da giudicato interno, né consente di riaprire profili estranei al thema decidendum del grado di merito.
  • Nel trasferimento d'azienda ex art. 2558 c.c. il subentro nei contratti non personali avviene automaticamente per effetto del trasferimento; la facoltà di recesso del terzo dipende invece dalla prova della notizia del trasferimento e del momento in cui essa è pervenuta.
  • La 'notizia' del trasferimento richiesta dall'art. 2558, comma 2, c.c. è concetto distinto sia dalla comunicazione formale sia dalla mera iscrizione nel registro delle imprese: la prova della conoscenza concreta grava su chi invoca la tempestività del recesso o, specularmente, su chi contesta la sua tardività.
  • Nel conferimento d'azienda in aumento di capitale possono coesistere una pubblicità costitutiva per la delibera di aumento e una pubblicità dichiarativa per il trasferimento del ramo d'azienda; la data rilevante per il recesso del terzo va accertata in concreto, secondo l'effettiva efficacia pattuita e la prova della conoscenza del terzo.

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioniSpese di liteTitoli di credito
RamiContrattiProcesso civileCommerciale
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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