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Ordinanza

Ordinanza n. 966/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) dell’Ordinanza del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo del Servizio SUAP n. 67 del 12 marzo 2026, notificata in data 12 marzo 2026, con la quale è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente per i giorni 16, 17 e 18 aprile 2026; per quanto di ragione: b) dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, nella parte in cui non individua un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata c) dell’atto di diffida prot. n. 971856-1 del 24/10/2025, formulato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77/1997 e dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli; d) della nota prot. n. 173787 del 5/02/2026 a mezzo della quale il Servizio di Polizia Locale – Unità Operativa Vomero ha trasmesso al SUAP del Comune di Napoli copia del verbale di contestazione n. CC/25150411271 del 3/02/2026; e) di ogni altro atto alla stessa preordinato, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del SUAP che disponeva la chiusura dell'esercizio commerciale per tre giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendo anche la sospensione cautelare, l'ordinanza del dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP con cui era stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale per i giorni 16, 17 e 18 aprile 2026. Sono stati inoltre censurati, per quanto di ragione, l'art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, nella parte in cui non individuerebbe un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata, l'atto di diffida adottato ai sensi dell'art. 6 della l. n. 77/1997 e del medesimo regolamento, la nota della Polizia Locale di trasmissione al SUAP del verbale di contestazione e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza cautelare non riporta nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti né esamina nel merito le singole censure.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'ordinanza di chiusura. Il Collegio ha precisato che le questioni sostanziali prospettate nel ricorso restano impregiudicate e necessitano di approfondimento nella sede di merito, anche alla luce della comparazione degli interessi in conflitto. Ha ritenuto tuttavia opportuno che la causa giungesse alla decisione di merito re adhuc integra, disponendo quindi la sospensione dell'ordinanza gravata. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato sollecitamente la trattazione del merito alla prima udienza pubblica di maggio 2027, compatibilmente con le esigenze di ruolo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare può essere accordata quando sussistono esigenze cautelari; il giudice può inoltre fissare la sollecita trattazione del merito ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La fissazione della trattazione di merito costituisce una modalità di tutela cautelare, qui accompagnata dalla sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli

    nella parte in cui non individua un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata

    La disposizione regolamentare è stata impugnata dalla ricorrente, ma la sua legittimità non è stata esaminata in questa fase cautelare.

  • art. 6 della l. n. 77/1997

    formulato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77/1997

    La norma è richiamata quale base normativa dell'atto di diffida impugnato; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può lasciare impregiudicate le questioni sostanziali che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, rinviandone l'esame alla sede di merito.
  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice può disporre tale fissazione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; ciò non impedisce, ove necessario per preservare l'integrità della situazione controversa, di sospendere contestualmente il provvedimento impugnato.
  • La sospensione cautelare può essere disposta per consentire che la causa giunga alla decisione di merito re adhuc integra, previa valutazione comparativa degli interessi in conflitto.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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