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Sentenza

Sentenza n. 8528/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti presentati da Immobiliare Luma 64 s.r.l. il 24 settembre 2024: del provvedimento prot. n. 12464/2024 (pratica prot. n. 61499 del 13.12.2023, erroneamente 13.12.2024), comunicato via pec in data 5.03.2024, con cui il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla rimessa in pristino di tutte le opere realizzate sul lastrico solare del fabbricato sito in Piazza dell’Esquilino n. 29 e ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00 ed atti connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immobiliare Luma 64 s.r.l. il 9 gennaio 2025: del provvedimento prot. n. 68084/2024 del 19.12.2024 (pratica prot. n. 57102 del 25.10.2024) del Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di conferma del precedente atto prot. 12464/2024 impugnato con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202405141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di rimessione in pristino delle opere realizzate sul lastrico solare di un edificio sottoposto a tutela indiretta e sanzione pecuniaria di 2.500 euro, nonché successivo atto di conferma del diniego delle opere di mitigazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione culturale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza che, a seguito dell'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. 42/2004, aveva ordinato la rimozione di una struttura in travi metalliche, macchinari impiantistici, canalizzazioni e un serbatoio realizzati sul lastrico solare senza autorizzazione, irrogando anche una sanzione pecuniaria di 2.500 euro. Il ricorso deduceva il difetto dei presupposti e della motivazione, sostenendo che le installazioni non fossero visibili dalle piazze sottoposte a tutela e che il provvedimento violasse i principi relativi ai vincoli indiretti e quello di proporzionalità; disparità di trattamento e illogicità, in ragione dell'autorizzazione di altre installazioni nello stesso edificio e della presenza di apparecchiature analoghe nella zona, nonché dell'impossibilità di rimuovere strutture funzionali a impianti già autorizzati o appartenenti a terzi; violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990, per mancata collaborazione nella ricerca di soluzioni di mitigazione. Con i primi motivi aggiunti è stato dedotto il difetto dei presupposti, la carenza di motivazione e l'ingiustizia manifesta anche alla luce dei decreti di tutela prodotti in giudizio. Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato l'atto del 19 dicembre 2024, con cui la Soprintendenza aveva confermato il precedente ordine dopo avere valutato insufficiente la proposta di mitigazione: sono stati dedotti l'incoerenza tra la salvaguardia della visuale dall'alto verso la Basilica e la natura indiretta del vincolo, la violazione dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, la disparità di trattamento, la violazione della proporzionalità e la carenza di motivazione. In corso di giudizio la società ha tuttavia rimosso i manufatti e le apparecchiature, pagato la sanzione e ottenuto dalla Soprintendenza l'attestazione della conclusione del procedimento di ripristino.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione di Roma Capitale, estromettendola dal giudizio, perché gli atti impugnati erano imputabili esclusivamente al Ministero della cultura, attraverso la Soprintendenza quale articolazione territoriale competente alla vigilanza sul vincolo culturale. Nel merito processuale, ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La società aveva infatti ottemperato all'ordine di ripristino, rimuovendo i manufatti e le apparecchiature e pagando la sanzione; nessuna utilità concreta avrebbe potuto derivarle dall'eventuale annullamento dell'ordine ripristinatorio, dell'ingiunzione di pagamento o del successivo atto di conferma relativo alle opere di mitigazione. Il giudizio cautelare era stato in precedenza definito con il rigetto della domanda per insussistenza del fumus boni iuris, ma la sentenza non ha deciso nel merito le censure di legittimità. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione dell'andamento della vicenda e del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Costituiva la base normativa dell'istanza di autorizzazione presentata dalla società per le opere di rilevanza esterna sul piano di copertura dell'edificio.

  • art. 45 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina dei vincoli indiretti, la cui applicazione era contestata in relazione ai presupposti dell'ordine di ripristino; la sentenza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla tutela paesaggistica e alla visuale verso la Basilica; la questione non è stata decisa nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Indicato quale fondamento della sanzione pecuniaria di 2.500 euro irrogata dalla Soprintendenza; la sentenza non valuta la legittimità sostanziale della sanzione.

  • art. 160 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'ordine di ripristino e alla sanzione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di collaborazione dell'amministrazione nell'individuazione di opere di mitigazione; la sentenza non decide la censura.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, poiché l'avvenuta ottemperanza all'ordine di ripristino aveva eliminato ogni utilità concreta derivante dall'annullamento degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente esegue integralmente l'ordine amministrativo impugnato e l'amministrazione attesta la conclusione del procedimento di ripristino, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se non residua alcuna utilità concreta dall'annullamento dell'atto.
  • L'interesse alla decisione deve sussistere anche al momento della pronuncia: l'ottemperanza spontanea o comunque intervenuta all'ordine impugnato può eliminare l'interesse all'annullamento, impedendo al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti.
  • Gli atti adottati da una Soprintendenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza su un vincolo culturale sono imputabili al Ministero della cultura; il comune eventualmente coinvolto non è legittimato passivamente se non ha adottato né concorso ad adottare gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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