Cassazione Penale, Ordinanza n. 40436/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello definito con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Corte territoriale aveva accolto l'accordo tra le parti, con concessione delle attenuanti generiche, condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 1.333 euro di multa per ricettazione, nonché sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare per la stessa durata. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando che i giudici di appello non avessero valutato la possibilità di applicare una pena sostitutiva meno afflittiva di quella concordata, ritenuta compatibile con l'entità della pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p. Ha ritenuto che l'impugnazione deducesse motivi non consentiti, poiché, essendo la sentenza di appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., non è proponibile in cassazione la riproposizione di doglianze attinenti a motivi ai quali l'imputato aveva rinunciato con l'accordo. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in mancanza di esplicita richiesta concordata delle parti, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive diverse. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
concordato proposto dalle parti
Nel giudizio di appello definito con concordato, l'accordo tra le parti delimita l'oggetto della cognizione del giudice e, correlativamente, i motivi deducibili in cassazione; i motivi rinunciati non possono essere riproposti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza fissazione dell'udienza, quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti preclude in cassazione la riproposizione di doglianze relative ai motivi espressamente rinunciati.
- La cognizione del giudice di legittimità resta limitata ai soli profili non oggetto di rinuncia nell'accordo concordatario.
- In assenza di una specifica richiesta concordata delle parti, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con una sanzione sostitutiva diversa.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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