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Sentenza

Sentenza n. 291/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato il Ministero all’accredito dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero presso il domicilio digitale. La sentenza aveva accertato il diritto di ciascuna alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di 500 euro, per gli anni di servizio prestati a tempo determinato, con condanna all’accredito di 2.000 euro per una ricorrente e di 2.500 euro per l’altra. Dedotte la mancata esecuzione spontanea del titolo e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, le ricorrenti hanno chiesto l’attivazione della Carta con accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al Ministero, era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era stato comprovato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, mediante attivazione della Carta elettronica e accredito degli importi dovuti, senza ulteriori accessori, non trattandosi di voci retributive. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti delle amministrazioni, la penalità di mora non fosse dovuta in concreto, considerando la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, anche in ragione del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.040 euro, oltre accessori e restituzione dell’eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante obblighi a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa, oltre che quando manifestamente iniqua, anche in presenza di altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella nomina del commissario ad acta, nella crisi della finanza pubblica e nella complessità dell’adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell’intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo imponga all’amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, occorre verificare la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.
  • In presenza di un’inottemperanza amministrativa, il giudice può ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli contabili e di bilancio.
  • L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: pur essendo astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto in relazione alla crisi della finanza pubblica, alla complessità dell’adempimento e all’idoneità della nomina del commissario ad acta a garantire l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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