Ordinanza n. 7517/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del DM del 17.08.2022 - notificato in data 11.01.2023 - con cui il Ministero dell'Interno ha disposto il rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 17 agosto 2022, notificato l'11 gennaio 2023, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio è stato inserito tra quelli suscettibili di definizione nelle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la compiuta istruzione della causa e l'assenza di esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione e che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come previsto dall'art. 46 c.p.a. Non essendo state prospettate ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata definita la domanda di annullamento e non è stata espressa alcuna valutazione di merito sulla legittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato; nel caso concreto il deposito è stato effettuato in prossimità dell'udienza camerale.
art. 72-bis c.p.a.
Il differimento della trattazione nelle udienze di smaltimento è soggetto a limiti, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è ammesso solo in presenza di eccezionali motivi, secondo quanto richiamato dall'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle cause individuate per le udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di procedere alla calendarizzazione della trattazione.
- Quando l'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento e non risultano esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire nel merito la controversia.
- La verifica dell'interesse a ricorrere può condurre, in caso di sua sopravvenuta carenza, alla definizione del giudizio con decreto presidenziale di improcedibilità o con pronuncia di estinzione per rinuncia, ma tale evenienza non ricorre quando l'interesse persiste.
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