Cassazione Penale, Sentenza n. 20916/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per peculato (art. 314 c.p.) per rimborsi regionali contestati. Il ricorrente deduceva, con 12 motivi, errori di diritto e di motivazione: inversione dell'onere della prova; confusione tra responsabilità penale e contabile; illegittima valorizzazione di indizi quali la presenza di donne nelle camere d'hotel, l'eccessività delle spese, le risultanze Telepass e la mancata documentazione delle trasferte; violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p. nella valutazione degli indizi; insufficiente prova del dolo; vizi nella quantificazione della pena e nell'aumento per continuazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità conferma la qualificazione dei fatti come peculato, ritiene provata la disponibilità/possesso dei fondi da parte del capogruppo e l'appropriazione anche mediante spese a finalità private. Respinge le censure sull'inversione dell'onere della prova e sulla motivazione, ritenendo che i giudici di merito abbiano adeguatamente valutato, spesa per spesa, elementi indiziari convergenti (telepass, duplicazioni/contraddizioni nei giustificativi, presenze nelle stanze, eccessività) e che la valutazione probatoria sia materia di merito non sindacabile in Cassazione. Confermata la pena complessiva determinata in sede di appello (anni quattro e mesi cinque di reclusione) e rigettate le richieste di attenuanti generiche e di ricalcolo della continuazione.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Reato di peculato ritenuto integrato: il capogruppo aveva la disponibilità giuridica dei fondi assegnati al gruppo e l'uso degli stessi per spese a finalità esclusivamente private integra l'appropriazione anche se non trasferita nel patrimonio attivo dell'agente.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Principio sulla valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza). La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero dato corretta e motivata valutazione degli elementi indiziari e che la critica difensiva sollevasse questioni di merito non sindacabili in Cassazione.
Legge regionale n. 32/1997 (art. 1, 3, 5, 6, 11, 12)
Normativa regionale che attribuiva i fondi ai gruppi consiliari e riconosceva al capogruppo poteri di riscossione e utilizzo; questo fonda la disponibilità/possesso dei fondi da parte del ricorrente.
art. 316-ter cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione, ma la Corte ha ritenuto prevalente e corretta l'imputazione per peculato.
art. 640 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come alternativa (truffa), ma escluso come inquadramento principale rispetto alla condotta ritenuta dai giudici di merito.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al divieto di cumulo materiale e ai limiti nel calcolo dell'aumento per reato continuato; la Corte ritiene congrua e motivata l'applicazione dell'aumento adottato in appello.
Massime di principio
- Se il pubblico ufficiale ha la disponibilità giuridica di fondi pubblici, l'uso dei medesimi per finalità private può integrare il peculato anche se non vi è trasferimento materiale nel patrimonio personale.
- L'eccessività di una spesa è un indizio rilevante ma non decisivo: assume rilievo penale se, insieme ad altri elementi (contraddizioni nei giustificativi, duplicazioni, presenze documentate incompatibili, registrazioni telematiche), dimostra finalità privatistiche.
- La presenza di terze persone (compagne/ospiti) in stanze d'albergo non è di per sé prova di appropriazione, ma può concorrere, con altri indizi convergenti, a ricostruire l'uso privato dei fondi.
- Le risultanze oggettive (es. log Telepass, duplicazione di rimborsi, biglietti non fruiti) costituiscono prove forti e, se non adeguatamente spiegate dalla difesa, possono legittimare una condanna; la mancata produzione di alternative probatorie può essere valutata negativamente.
- La distinzione tra responsabilità contabile e responsabilità penale è importante: la prima rileva per il rimborso non dovuto, la seconda richiede la prova che la spesa sia stata effettuata per scopi esclusivamente privati; tuttavia questi piani possono intersecarsi quando gli elementi probatori dimostrano la finalità privata.
- In caso di reato continuato gli aumenti moderati per singoli episodi richiedono motivazione meno analitica, ma il giudice deve comunque rispettare il principio di proporzionalità e motivare la congruità dell'aumento complessivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20665/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20666/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20667/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20671/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20672/2023 del 16/05/2023
- Sentenza penale · 16 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20673/2023 del 16/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →