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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42447/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva relative alle società Fingestim s.r.l. e Fingestim Finanziaria s.p.a./S.I. s.r.l. Le censure principali riguardano: (i) capo 3: due bonifici (80.000 e 180.000 euro) contestati come distrazione a favore di Fingepart e Fingefa, che i difensori qualificano invece come pagamento di consulenze o come bancarotta preferenziale o estinta per prescrizione; (ii) capo 6: rinunzie a crediti (200.000; 151.000; 160.000) contestate come dissipazione del patrimonio, ma difese come crediti non esigibili o comunque postergati (art. 2467 c.c.); (iii) capo 7: acquisto da parte di Fingestim Finanziaria dell'intero pacchetto azionario della Fingestim s.r.l. per 1.600.000 euro, ritenuto dai giudici di merito sproporzionato rispetto al patrimonio netto e in violazione dell'art.2343-bis c.c., mentre le difese sostengono che l'operazione rientrava in una legittima riorganizzazione societaria, che i fondi furono reinvestiti nell'aumento di capitale (c.d. bancarotta riparata) e che non sussisteva dolo o pericolo concreto per i creditori. Sono inoltre sollevate censure processuali (mancata contestazione di fatti nuovi, vizio di motivazione, genericità dei motivi di cassazione, omissione di esame di mezzi di prova, doglianze sulla quantificazione del danno e sulla dosimetria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi ritenuti manifestamente infondati o generici e ha dichiarato inammissibili altri motivi per carenza di specificità. Tuttavia ha accolto, per ragioni di economia e per insufficiente valutazione analitica da parte della Corte territoriale, le doglianze relative al capo 7) (acquisto delle partecipazioni e relativo impatto patrimoniale), rilevando che la sentenza d'appello non ha adeguatamente valutato la complessiva operazione economica e la possibile efficacia reintegrativa dell'aumento di capitale (aspetto rilevante in tema di bancarotta riparata e di offensività della condotta). Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7) nei confronti di Marzona Loris, Raggi Mario e Pirelli Marti Franco, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Quanto agli altri capi (in particolare capo 3 e capo 6), la sentenza di merito è stata confermata; molte censure sono state ritenute inammissibili o infondate. Conseguentemente rimane il giudicato sulle altre condanne e la possibilità, per i ricorrenti, di vedere riesaminato soltanto il capo 7) in appello.

Norme richiamate

  • art. 2343-bis cod. civ.

    La Corte territoriale aveva richiamato la norma per censurare l'acquisto di partecipazioni a valore non congruo; la Cassazione ha osservato che la violazione di norme civilistiche non equivale automaticamente a bancarotta distrattiva senza un'analisi del concreto pericolo per i creditori e dell'effetto complessivo dell'operazione.

  • art. 2343 cod. civ.

    Richiamato nel quadro della valutazione del capitale e del valore delle partecipazioni; la Corte sottolinea che i meri valori contabili non esauriscono l'accertamento dell'offensività penale senza valutazione economica complessiva.

  • art. 2467 cod. civ.

    Riferito alla postergazione dei rimborsi tra società collegate: la Corte osserva che la postergazione caratterizza il credito ma non ne annulla l'esistenza; la rinuncia a tali crediti può costituire atto pericoloso per i creditori se concretamente elimina risorse disponibili.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle difese in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagine; la Corte ha concluso che le contestazioni non erano sufficientemente specificate e che le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza hanno rilievo ai fini della motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di impugnazione in cassazione e alla specificità dei motivi: la Corte ha censurato la genericità di diversi motivi come causa di inammissibilità.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle difese per contestare la comparsa di fatti nuovi in sede d'appello; la Cassazione ha ritenuto infondati tali rilievi in quanto la qualificazione della distrazione non dipendeva dalla liceità dell'operazione con la banca.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per la continuazione e aumento di pena; la questione è stata assorbita dall'accoglimento di altri motivi e dalle decisioni sulla riqualificazione del capo impugnato.

  • art. 216 l. fall. (I. fall.)

    Norma del diritto fallimentare richiamata nei motivi e nella motivazione in tema di elementi costitutivi della bancarotta. La Corte ha ribadito che l'accertamento del reato richiede valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo e del concreto pericolo per i creditori.

  • art. 2442 cod. civ.

    Richiamato dalle parti in tema di aumenti di capitale; la Cassazione ha rilevato l'inconferenza di alcuni richiami all'art. 2442 quando l'aumento era a pagamento e non a titolo gratuito.

Massime di principio

  • In ricorsi per cassazione la specificità dei motivi è essenziale: censure generiche o non confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata sono inammissibili.
  • La violazione di norme civilistiche (es. regole su aumenti di capitale o valutazione delle partecipazioni) non è di per sé sufficiente a configurare il reato di bancarotta distrattiva senza la dimostrazione dell'elemento soggettivo e del concreto pericolo per i creditori.
  • La c.d. bancarotta riparata richiede che la sottrazione patrimoniale sia effettivamente annullata da un'attività di segno contrario che reintegri il patrimonio prima del fallimento; il giudice deve valutare se il reinvestimento costituisce effettiva reintegrazione patrimoniale idonea a eliminare l'offensività.
  • La postergazione di un credito (art. 2467 c.c.) non ne annulla l'esistenza; la rinuncia a tali crediti può comunque essere rilevante come atto distrattivo se comporta una concreta diminuzione di risorse utili ai creditori.
  • Nelle operazioni tra società di un gruppo è necessario valutare il saldo complessivo delle operazioni e la reale funzione economica (servizi effettivamente resi, benefici complessivi) prima di qualificare penalmente l'operazione.
  • Se la Corte d'appello omette un'analisi critica e complessiva di operazioni patrimoniali complesse, la Cassazione può annullare con rinvio per consentire la valutazione economica globale e il riesame dell'elemento soggettivo.
  • Le doglianze processuali che lamentano la comparsa di nuovi fatti in appello devono dimostrare che la nuova contestazione abbia effettivamente mutato l'oggetto del processo; altrimenti la censura è infondata.
  • Questioni relative alla dose della pena o alle circostanze attenuanti possono risultare assorbite se la Corte di cassazione accoglie motivi che impattano il giudizio di merito; vanno quindi riordinate solo dopo la definizione sostanziale dei capi annullati.

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