Cassazione Penale, Sentenza n. 42447/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva relative alle società Fingestim s.r.l. e Fingestim Finanziaria s.p.a./S.I. s.r.l. Le censure principali riguardano: (i) capo 3: due bonifici (80.000 e 180.000 euro) contestati come distrazione a favore di Fingepart e Fingefa, che i difensori qualificano invece come pagamento di consulenze o come bancarotta preferenziale o estinta per prescrizione; (ii) capo 6: rinunzie a crediti (200.000; 151.000; 160.000) contestate come dissipazione del patrimonio, ma difese come crediti non esigibili o comunque postergati (art. 2467 c.c.); (iii) capo 7: acquisto da parte di Fingestim Finanziaria dell'intero pacchetto azionario della Fingestim s.r.l. per 1.600.000 euro, ritenuto dai giudici di merito sproporzionato rispetto al patrimonio netto e in violazione dell'art.2343-bis c.c., mentre le difese sostengono che l'operazione rientrava in una legittima riorganizzazione societaria, che i fondi furono reinvestiti nell'aumento di capitale (c.d. bancarotta riparata) e che non sussisteva dolo o pericolo concreto per i creditori. Sono inoltre sollevate censure processuali (mancata contestazione di fatti nuovi, vizio di motivazione, genericità dei motivi di cassazione, omissione di esame di mezzi di prova, doglianze sulla quantificazione del danno e sulla dosimetria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi ritenuti manifestamente infondati o generici e ha dichiarato inammissibili altri motivi per carenza di specificità. Tuttavia ha accolto, per ragioni di economia e per insufficiente valutazione analitica da parte della Corte territoriale, le doglianze relative al capo 7) (acquisto delle partecipazioni e relativo impatto patrimoniale), rilevando che la sentenza d'appello non ha adeguatamente valutato la complessiva operazione economica e la possibile efficacia reintegrativa dell'aumento di capitale (aspetto rilevante in tema di bancarotta riparata e di offensività della condotta). Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7) nei confronti di Marzona Loris, Raggi Mario e Pirelli Marti Franco, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Quanto agli altri capi (in particolare capo 3 e capo 6), la sentenza di merito è stata confermata; molte censure sono state ritenute inammissibili o infondate. Conseguentemente rimane il giudicato sulle altre condanne e la possibilità, per i ricorrenti, di vedere riesaminato soltanto il capo 7) in appello.
Norme richiamate
art. 2343-bis cod. civ.
La Corte territoriale aveva richiamato la norma per censurare l'acquisto di partecipazioni a valore non congruo; la Cassazione ha osservato che la violazione di norme civilistiche non equivale automaticamente a bancarotta distrattiva senza un'analisi del concreto pericolo per i creditori e dell'effetto complessivo dell'operazione.
art. 2343 cod. civ.
Richiamato nel quadro della valutazione del capitale e del valore delle partecipazioni; la Corte sottolinea che i meri valori contabili non esauriscono l'accertamento dell'offensività penale senza valutazione economica complessiva.
art. 2467 cod. civ.
Riferito alla postergazione dei rimborsi tra società collegate: la Corte osserva che la postergazione caratterizza il credito ma non ne annulla l'esistenza; la rinuncia a tali crediti può costituire atto pericoloso per i creditori se concretamente elimina risorse disponibili.
art. 512 cod. proc. pen.
Richiamato dalle difese in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagine; la Corte ha concluso che le contestazioni non erano sufficientemente specificate e che le dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza hanno rilievo ai fini della motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di impugnazione in cassazione e alla specificità dei motivi: la Corte ha censurato la genericità di diversi motivi come causa di inammissibilità.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese per contestare la comparsa di fatti nuovi in sede d'appello; la Cassazione ha ritenuto infondati tali rilievi in quanto la qualificazione della distrazione non dipendeva dalla liceità dell'operazione con la banca.
art. 81 cod. pen.
Richiamato per la continuazione e aumento di pena; la questione è stata assorbita dall'accoglimento di altri motivi e dalle decisioni sulla riqualificazione del capo impugnato.
art. 216 l. fall. (I. fall.)
Norma del diritto fallimentare richiamata nei motivi e nella motivazione in tema di elementi costitutivi della bancarotta. La Corte ha ribadito che l'accertamento del reato richiede valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo e del concreto pericolo per i creditori.
art. 2442 cod. civ.
Richiamato dalle parti in tema di aumenti di capitale; la Cassazione ha rilevato l'inconferenza di alcuni richiami all'art. 2442 quando l'aumento era a pagamento e non a titolo gratuito.
Massime di principio
- In ricorsi per cassazione la specificità dei motivi è essenziale: censure generiche o non confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata sono inammissibili.
- La violazione di norme civilistiche (es. regole su aumenti di capitale o valutazione delle partecipazioni) non è di per sé sufficiente a configurare il reato di bancarotta distrattiva senza la dimostrazione dell'elemento soggettivo e del concreto pericolo per i creditori.
- La c.d. bancarotta riparata richiede che la sottrazione patrimoniale sia effettivamente annullata da un'attività di segno contrario che reintegri il patrimonio prima del fallimento; il giudice deve valutare se il reinvestimento costituisce effettiva reintegrazione patrimoniale idonea a eliminare l'offensività.
- La postergazione di un credito (art. 2467 c.c.) non ne annulla l'esistenza; la rinuncia a tali crediti può comunque essere rilevante come atto distrattivo se comporta una concreta diminuzione di risorse utili ai creditori.
- Nelle operazioni tra società di un gruppo è necessario valutare il saldo complessivo delle operazioni e la reale funzione economica (servizi effettivamente resi, benefici complessivi) prima di qualificare penalmente l'operazione.
- Se la Corte d'appello omette un'analisi critica e complessiva di operazioni patrimoniali complesse, la Cassazione può annullare con rinvio per consentire la valutazione economica globale e il riesame dell'elemento soggettivo.
- Le doglianze processuali che lamentano la comparsa di nuovi fatti in appello devono dimostrare che la nuova contestazione abbia effettivamente mutato l'oggetto del processo; altrimenti la censura è infondata.
- Questioni relative alla dose della pena o alle circostanze attenuanti possono risultare assorbite se la Corte di cassazione accoglie motivi che impattano il giudizio di merito; vanno quindi riordinate solo dopo la definizione sostanziale dei capi annullati.
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