Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30415/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava condanne per reati tributari e associazione per delinquere (frode carosello, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA). Riefoli ha censurato l'esistenza del reato associativo (art. 416 c.p.), l'attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore e la prova delle singole condotte tributarie (mancata prova dell'effettiva uscita della merce, dell'operatività delle ditte estere, ecc.). Cruz contestava la propria responsabilità per concorso nei reati tributari, sostenendo mera connivenza non punibile e assenza di apporto causale. Signor Dino impugnava, in particolare, la conferma della confisca per equivalente dopo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e la legittimità dell'accertamento incidentale ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., richiamando orientamenti di Sezioni Unite e rilievi costituzionali e internazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Riefoli Carlo e Cruz Barbosa Angelita per genericità delle censure, ritenendo che le difese non abbiano contestato in modo specifico e documentato la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva fondato le proprie decisioni su confessioni, intercettazioni, perquisizioni e verifiche fiscali e aveva adeguatamente motivato l'esistenza dell'associazione e il ruolo attribuito a Riefoli e la partecipazione consapevole di Cruz. Per quanto riguarda Signor Dino la posizione è stata stralciata con separazione e rinvio della trattazione, in quanto pendente davanti alle Sezioni Unite la questione fondamentale circa la possibilità di lasciare ferma la confisca per equivalente quando il giudice dell'impugnazione proscioglie per prescrizione previa accertamento della responsabilità e i fatti sono anteriori alla modifica del 2019 dell'art. 578-bis c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità per Riefoli e Cruz è seguito l'addebito delle spese e l'ordine di versamento di € 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato associativo sulla base di una struttura stabile che creava società cartiere, turnazione di prestanome e un programma criminoso finalizzato a una serie indeterminata di delitti tributari; la Cassazione ha giudicato generiche le censure difensive che non hanno confutato specificamente la motivazione.

  • artt. 81, comma 2 e 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione al concorso nel reato continuato e alla partecipazione contestata agli episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte territoriale ha valutato il contributo concreto di ciascuno.

  • art. 8 e art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norme tributarie contestate (evasione IVA e indicazione di elementi passivi fittizi); la sentenza di merito ha interpretato le condotte come finalizzate all'evasione con utilizzo di fatture e società fittizie.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento normativo sulla confisca in materia tributaria: il dibattito verte sull'ambito di applicazione della confisca per equivalente quando il reato viene dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma sul controllo incidentale della responsabilità da parte del giudice dell'impugnazione e sui suoi effetti; la Corte ha ritenuto la questione controversa e ha stralciato la posizione di Signor in attesa della decisione delle Sezioni Unite circa l'estensione della disposizione anche alla confisca per equivalente per fatti anteriori alla modifica normativa.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Citato in riferimento alla richiamata modifica dell'art. 578-bis (inserimento del richiamo alla confisca prevista dall'art. 322-ter); controversia sull'interpretazione e sulla retroattività rispetto a fatti ante riforma.

  • legge n. 244/2007, art. 1 comma 143

    Richiamata in relazione alla previsione della confisca per equivalente; utilizzata nel ragionamento sulla possibilità di disporre confisca anche per reati tributari.

  • art. 192 e 530 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nella censura sull'istruttoria e sulla motivazione; la Cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non fondate su un confronto puntuale con la motivazione del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'esito della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende); applicata per la condanna alle spese e per il versamento determinato in € 3.000,00 ciascuno.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per escludere l'addebito di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontare punto per punto la motivazione di merito: ragionamenti generici vengono dichiarati inammissibili.
  • Per il reato di associazione (art. 416 c.p.) la valutazione è globale: elementi come creazione di società cartiere, fungibilità dei prestanome, turnazione e divisione di compiti possono dimostrare struttura stabile e programma criminoso permanente.
  • L'attribuzione del ruolo di promotore/organizzatore non viene esclusa dalla presenza di un altro capo carismatico: anche più soggetti possono aver svolto attività organizzative; occorre provare che l'imputato abbia effettivamente coordinato risorse o reperito mezzi utili al disegno criminoso.
  • Nel giudizio sui reati tributari, per contestare la prova occorre dedurre elementi specifici (es. verifiche sui trasportatori, documentazione di effettiva uscita delle merci, operatività delle società estere); mere affermazioni alternative non valgono a rimettere in discussione l'ampio quadro probatorio basato su confessioni, intercettazioni e sequestri.
  • La questione della confisca per equivalente in caso di estinzione del reato per prescrizione e per fatti anteriori alla modifica normativa (2019) è controversa: potrebbe essere necessario sollevare il problema alle Sezioni Unite; i difensori dovrebbero tempestivamente eccepire la non retroattività e l'eventuale natura sostanziale della norma.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende; pertanto è importante che i motivi di ricorso siano dettagliati e fondati su prova documentale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.