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Sentenza

Sentenza n. 1004/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’ordine di demolizione adottato dal Comune di Pistoia n. 1007 del 07.11.2017, nonché di tutti gli atti consequenziali, ivi compresi: - il verbale della Polizia Municipale - Nucleo Vigilanza Edilizia del Comune di Pistoia del 01.03.2019, recante accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 1007 del 07.11.2017; - il provvedimento del Comune di Pistoia prot. n. 19677 del 22.02.2021, notificato ai ricorrenti il 26.02.2021, recante ad oggetto “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del Titolo IV, Capo II, art. 31 c. 4/bis DPR 380/01. (Inottemperanza all’Ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza del Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali in Zona a Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/04 - “zona Sud” D.M. n. 145/1965). Verbale di Inottemperanza del 01/03/2019 all'Ordinanza N. 1007 del 07.11.2017 (ID. n. 1761621) Pratica di contenzioso edilizio n. 23/C/2012 intestata a GELLI ANNA (L.R. LATINI S.R.L.) + Altri comproprietari U.I. id. NCTU F. 239 partt. 400-405 - VIA FIORENTINA, 89”; 2) del provvedimento del Comune di Pistoia prot. n. 19677 del 22.02.2021, notificato ai ricorrenti il 26.02.2021, recante ad oggetto “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del Titolo IV, Capo II, art. 31 c. 4/Bis DPR 380/01. (Inottemperanza all'Ordine di demolizione per interventi eseguiti in assenza del Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali in Zona a Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 – “zona Sud” D.M. n. 145/1965). Verbale di Inottemperanza del 01.03.2019 all'Ordinanza N. 1007 del 07.11.2017 (ID. n. 1761621) Pratica di contenzioso edilizio n. 23/C/2012 intestata a GELLI ANNA (L.R. LATINI S.R.L.) + Altri comproprietari U.I. id. NCTU F. 239 partt. 400-405 – VIA FIORENTINA, 89”, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi se lesivi, tra cui: - la comunicazione di violazione edilizia della Polizia Municipale - Nucleo Vigilanza Edilizia del Comune di Pistoia prot. 45841 del 02.07.2012; - la comunicazione di avvio del procedimento di contenzioso edilizio del Comune di Pistoia - Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio - U.O. Sportello Unico Edilizia prot. 4836 del 22.01.2013; - l’ordine di demolizione adottato dal Comune di Pistoia - Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio - U.O. Sportello Unico Edilizia n. 1007 del 7 novembre 2017; - il verbale della Polizia Municipale - Nucleo Vigilanza Edilizia del Comune di Pistoia del 01.03.2019, recante accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione n. 1007 del 07.112017. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depostati il 28.09.2021: - del diniego tacito formatosi in ordine alla domanda di accertamento di conformità in sanatoria ex art. 209 L.R.T. 65/2014 presentata dai ricorrenti al Comune di Pistoia in data 16.04.2021.

Giustizia amministrativa202100652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di demolizione, verbale di accertamento dell'inottemperanza, sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione e diniego tacito sull'istanza di accertamento di conformità in sanatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato l'ordine di demolizione adottato dal Comune di Pistoia, gli atti successivi e connessi, compreso il verbale di accertamento dell'inottemperanza e la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Con motivi aggiunti avevano inoltre impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accertamento di conformità in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 209 della legge regionale Toscana n. 65/2014. Prima della decisione di merito, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione sia del ricorso principale sia dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può pronunciarsi nel merito quando il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, considerata la natura della vicenda e l'adesione del Comune alla richiesta di declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, prima della decisione, viene meno l'interesse attuale alla pronuncia richiesta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro processuale della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria collegata all'inottemperanza all'ordine di demolizione; la disposizione costituiva il fondamento dell'atto impugnato, ma non è stata esaminata nel merito.

  • art. 209 l.r. Toscana 65/2014

    Disciplina l'accertamento di conformità in sanatoria, il cui diniego tacito era stato impugnato con motivi aggiunti; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice possa procedere d'ufficio all'esame del merito.
  • Il processo amministrativo è retto dal principio della domanda e, una volta instaurato, resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può decidere nel merito una domanda abbandonata o divenuta priva di interesse attuale.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse riferita al ricorso principale si estende, ove espressamente riferita anche ad essi, ai motivi aggiunti, che devono essere dichiarati improcedibili.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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