Sentenza del 05/11/2021 n. 32213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impetrazione contro avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo alla registrazione della sentenza civile n. 420/2009 che aveva accertato la simulazione parziale di una compravendita del 1997. Il ricorrente lamentava: difetto di motivazione dell'avviso per mancata indicazione della base imponibile e delle aliquote; errata applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché in misura fissa (per atti soggetti ad IVA/alternatività); prescrizione del termine di accertamento; omissione di valutazione degli elementi probatori; nullità/decadenza dell'atto per illegittimità del dirigente firmatario in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Ufficio ha correttamente tassato la registrazione della sentenza con l'imposta di registro in misura proporzionale (3%) ai sensi delle norme sul registro per atti giudiziari che recano condanna al pagamento, avendo la sentenza accertato la simulazione e determinato la somma dovuta. Ha ritenuto legittima anche l'applicazione delle sanzioni (200%-400% sull'imposta relativa alla differenza occultata). Ha dichiarato adeguata la motivazione dell'avviso anche in assenza dell'allegazione della sentenza, poiché il contribuente era parte del procedimento e l'atto indicava gli elementi essenziali. Ha respinto la censura sulla nullità derivante dalla declaratoria di incostituzionalità degli incarichi dirigenziali, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'avviso è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario di carriera delegato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito) e conferma di eventuali ulteriori obblighi relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Applicazione dell'aliquota proporzionale (3%) prevista per atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme: ritenuta applicabile alla registrazione della sentenza che accerta la simulazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa parte I, art. 8, lett. b)
art. 8, lett. b) Tariffa Parte I
Individua la fattispecie di applicazione dell'imposta proporzionale alle pronunce giudiziarie che recano condanna al pagamento; utilizzata per la tassazione della sentenza.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 72
Prevede la sanzione dal 200% al 400% dell'imposta dovuta in caso di occultamento parziale o totale del corrispettivo: applicabile sulla differenza di prezzo occultata.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 41, comma 1
Norme sulle motivazioni degli atti impositivi: la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione sia stato adempiuto anche senza allegazione della sentenza quando il contribuente è parte e l'avviso indica gli elementi essenziali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Richiamato in relazione al divieto di doppia imposizione e all'alternatività IVA/registro; la Corte ha escluso che ciò osti alla tassazione proporzionale della sentenza, perché l'imposizione deriva dalla registrazione del provvedimento giudiziale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3
Stabilisce i requisiti di sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la giurisprudenza richiamata conferma che l'avviso è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario di carriera delegato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2
Richiama garanzie e diritti del contribuente; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano rispettate dato che l'avviso indicava gli elementi essenziali e il contribuente era parte del processo.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principio della trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; applicato per valutare la sufficienza della motivazione dell'avviso di liquidazione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 37/2015
La declaratoria di incostituzionalità relativa a ripetuti conferimenti dirigenziali è stata invocata per chiedere la nullità dell'atto; la Cassazione ha ritenuto che tale declaratoria non comporti automaticamente la nullità degli avvisi sottoscritti da funzionari di area terza delegati.
D.Lgs. 31 dicembre 1990, n. 347, artt. 2 e 10
Richiamati dal ricorrente in ordine alla determinazione della base imponibile e criteri di tassazione; la Corte non ha condiviso che impediscano la tassazione della sentenza in misura proporzionale.
D.P.R. 16 marzo 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la sentenza rileva l'eventuale obbligo aggiuntivo del ricorrente in relazione al contributo unificato.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 66-68
Richiamati nella censura sulla legittimità degli incarichi dirigenziali; non ritenuti idonei a comportare la nullità dell'avviso impugnato.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, comma 3 e art. 35
Richiamati in relazione ai profili di legittimità degli incarichi e alla rappresentanza amministrativa; non hanno condotto alla nullità dell'atto.
Regolamento amministrativo Agenzia delle Entrate 30 novembre 2000, n. 4, art. 1, comma 2
Invocato nella prospettazione sulla legittimazione del dirigente firmatario; la Corte ha ritenuto la censura ininfluente ai fini della validità dell'avviso.
Massime di principio
- Se una sentenza accerta la simulazione di un contratto traslativo, la registrazione della sentenza è tassata come atto giudiziario: si applica l'imposta di registro in misura proporzionale con base imponibile determinata dagli effetti concreti della sentenza (es. somma riconosciuta in condanna).
- La tassazione deriva dal contenuto e dagli effetti della sentenza stessa (atto da registrare) e non è automaticamente esclusa dall'alternatività con l'IVA che si applica agli atti negoziali: occorre valutare la natura dell'atto soggetto a registrazione.
- Un avviso di liquidazione che richiama chiaramente una sentenza conosciuta dal contribuente e indica imposte e sanzioni essenziali può ritenersi sufficientemente motivato anche se la sentenza non è allegata; l'allegazione è superflua quando il contribuente è parte del giudizio.
- In presenza di occultamento (totale o parziale) del corrispettivo effettivo, oltre alla maggiore imposta è applicabile una sanzione aggravata (200%-400%) sull'imposta relativa alla differenza.
- Le censure sulla nullità dell'atto per vizi nelle nomine dirigenziali (ex Corte Costituzionale n. 37/2015) non producono automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento se l'atto è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario di carriera delegato secondo la normativa vigente.
- In ipotesi simili è fondamentale verificare: 1) se l'atto soggetto a registrazione è la sentenza o l'atto privato; 2) quale somma la sentenza ha effettivamente accertato; 3) se il contribuente era parte e quindi a conoscenza degli elementi richiamati dall'avviso; 4) la corretta applicazione delle norme sanzionatorie.
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