Tribunale, Ordinanza T-527/21
Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 ottobre 2021. — Stefania Abenante e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Procedimento sommario – Regolamento (UE) 2021/953 – Certificato COVID digitale dell’UE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza. — Causa T-527/21 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione di alcune disposizioni del regolamento sul certificato COVID digitale dell’UE. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’urgenza, ritenuta insufficiente rispetto al preteso danno grave e irreparabile. Il Tribunale non esamina nel merito il fumus boni iuris né procede alla ponderazione degli interessi.
Domanda di sospensione dell’esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell’UE, respinta per insussistenza dell’urgenza.
La questione giuridica
Se, ai fini della sospensione dell’esecuzione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/953, i ricorrenti avessero dimostrato il requisito dell’urgenza, ossia l’esistenza di un danno grave e irreparabile, tenuto conto delle asserite discriminazioni, della lesione dei diritti fondamentali, dei danni materiali e morali dedotti.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo in presenza cumulativa di fumus boni iuris e urgenza; la mera allegazione di una violazione di diritti fondamentali o di un’illegittimità dell’atto non basta se non è provato, con elementi concreti e precisi, un danno grave e irreparabile. Nel caso del regolamento (UE) 2021/953, i ricorrenti non hanno dimostrato che l’applicazione delle disposizioni contestate comportasse un danno irreparabile, poiché il possesso del certificato non è condizione preliminare per la libera circolazione, i danni economici non erano supportati da prove sufficienti e quelli morali sarebbero comunque risarcibili con l’eventuale annullamento nel merito; la domanda è quindi respinta.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2021/953
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/953
- Articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/953
- Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Sospensione dell’esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell’UE
L’ordinanza del Presidente del Tribunale del 29 ottobre 2021 riguarda una domanda di provvedimenti provvisori proposta nell’ambito di un ricorso di annullamento contro il regolamento (UE) 2021/953. I ricorrenti chiedevano la sospensione dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), relativo ai certificati di vaccinazione e di test del certificato COVID digitale dell’UE.
Fatti e procedimento
I ricorrenti, cittadini dell’Unione, sostenevano che il regolamento impugnato incidessero sui loro diritti fondamentali e producesse discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati. In parallelo al ricorso principale di annullamento, avevano presentato una domanda cautelare chiedendo:
- la sospensione immediata e provvisoria dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b);
- in via principale, l’annullamento totale del regolamento;
- in via alternativa, l’annullamento parziale delle medesime disposizioni;
- in subordine, una modifica del testo regolamentare con introduzione del tampone salivare e di protocolli OMS/ECDC.
Il Parlamento e il Consiglio si sono opposti, chiedendo il rigetto della domanda cautelare come irricevibile o infondata.
Normativa rilevante
Il Presidente del Tribunale richiama il quadro processuale dei provvedimenti provvisori fondato su:
- articoli 278 e 279 TFUE;
- articolo 256, paragrafo 1, TFUE;
- articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale.
Nel merito della controversia cautelare vengono richiamati anche:
- regolamento (UE) 2021/953, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e l’articolo 3, paragrafo 6;
- articoli 6 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Regole applicate in materia di provvedimenti provvisori
Il Tribunale ricorda che i provvedimenti provvisori sono eccezionali, poiché gli atti delle istituzioni dell’Unione beneficiano di una presunzione di legittimità e i ricorsi non hanno effetto sospensivo automatico. La concessione della misura richiede cumulativamente:
- fumus boni iuris;
- urgenza, intesa come necessità di prevenire un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.
L’onere di provare l’urgenza grava sulla parte richiedente, che deve fornire elementi concreti e precisi, corredati da documenti, idonei a dimostrare la realtà del pregiudizio allegato.
Valutazione dell’urgenza nel caso concreto
Il Presidente del Tribunale esamina anzitutto l’urgenza e ritiene che essa non sia dimostrata.
Quanto alla dedotta discriminazione e alla lesione della libertà di circolazione e di altri diritti fondamentali, viene osservato che:
- il possesso dei certificati previsti dal regolamento non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio della libera circolazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6;
- i ricorrenti non hanno provato un peggioramento concreto delle loro condizioni di spostamento rispetto alla situazione precedente;
- il regolamento mira, al contrario, a facilitare l’esercizio della libera circolazione durante la pandemia.
Quanto ai danni materiali, il Tribunale ribadisce la regola secondo cui il danno economico non è, di norma, irreparabile. Per derogare a tale regola sono necessari dati finanziari concreti e documentati, che nel caso di specie non sono stati forniti.
Quanto ai danni morali, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’eventuale annullamento dell’atto nel procedimento principale costituisce un ristoro adeguato, sicché tali danni non possono qualificarsi irreparabili.
Decisione e dispositivo
Poiché l’urgenza non è stata dimostrata, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Il Tribunale precisa che, venendo meno un requisito cumulativo, non è necessario esaminare la ricevibilità della domanda, il fumus boni iuris o la ponderazione degli interessi. Le spese sono riservate.
Principio affermato
La mera allegazione di una violazione di diritti fondamentali o di una presunta illegittimità del regolamento non consente la sospensione dell’esecuzione se non è provato, con elementi specifici e documentati, un danno grave e irreparabile. Nel contesto del certificato COVID digitale dell’UE, il Tribunale esclude l’urgenza perché il certificato non è condizione necessaria per la libera circolazione e i pregiudizi dedotti non risultano dimostrati in modo sufficiente.
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