Corte di giustizia, Ordinanza C-688/20
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 ottobre 2021. — HG e TC contro Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione – Portata – Veicolo inidoneo a circolare, non immatricolato e regolarmente ritirato dalla circolazione. — Causa C-688/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha risposto a un rinvio pregiudiziale del giudice polacco sull’ambito dell’obbligo di assicurazione previsto dalla direttiva 2009/103/CE. Ha chiarito che il mero fatto di possedere un autoveicolo non basta, quando il mezzo sia non idoneo a circolare, non immatricolato e ufficialmente ritirato dalla circolazione secondo il diritto nazionale. In tale ipotesi non sussiste l’obbligo di stipulare una polizza RC auto per il periodo interessato.
Assicurazione RC auto: un veicolo non idoneo a circolare, non immatricolato e temporaneamente ritirato dalla circolazione non rientra nell’obbligo di assicurazione previsto dalla direttiva 2009/103/CE.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli sussiste anche quando il veicolo, per tutta la durata considerata, non è idoneo a circolare per le sue condizioni tecniche, non è immatricolato ed è stato temporaneamente ritirato dalla circolazione conformemente al diritto nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE non impone la stipulazione di un’assicurazione RC auto per un veicolo che, nel periodo considerato, sia oggettivamente non idoneo a circolare per le sue condizioni tecniche, non sia immatricolato e sia stato regolarmente e temporaneamente ritirato dalla circolazione conformemente al diritto nazionale applicabile: in tale situazione il veicolo non rientra nella nozione di "veicolo" ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva e viene meno l’obbligo assicurativo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/103/CE
- Articolo 1, punto 1, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 3, primo comma, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 5, direttiva 2009/103/CE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Assicurazione RC auto e veicolo temporaneamente ritirato dalla circolazione
La pronuncia è resa in forma di ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, su rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia). La controversia riguarda l’eventuale obbligo di assicurazione della responsabilità civile per un camion non idoneo a circolare, non immatricolato e temporaneamente ritirato dalla circolazione.
Fatti e procedimento principale
HG e TC avevano acquistato un camion che, nel periodo rilevante, era stato temporaneamente ritirato dalla circolazione sulla base di decisioni dell’autorità competente, con deposito del certificato di immatricolazione e delle targhe. Durante tale periodo il veicolo non era idoneo a circolare per le sue condizioni tecniche e non risultava coperto da assicurazione RC auto tra il 15 settembre 2017 e il 20 marzo 2019. Il Fondo di garanzia assicurativa polacco aveva contestato la violazione dell’obbligo assicurativo e irrogato una sanzione pecuniaria.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE, che definisce il "veicolo";
- l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli sia coperta da assicurazione;
- l’articolo 5 della direttiva 2009/103/CE, relativo alle deroghe all’obbligo assicurativo.
È richiamato anche il diritto polacco, in particolare la legge sull’assicurazione obbligatoria del 22 maggio 2003, che prevedeva un obbligo generale di assicurazione per i detentori di autoveicoli e una sanzione per il mancato rispetto.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE imponga comunque la stipulazione di un’assicurazione RC auto anche per un veicolo che:
- non è idoneo a circolare;
- non è immatricolato;
- è stato temporaneamente ritirato dalla circolazione conformemente al diritto nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui l’obbligo assicurativo di cui all’articolo 3, primo comma, ha portata generale e deve essere valutato in modo oggettivo, indipendentemente dall’uso effettivo del veicolo in un dato momento. Tuttavia, la nozione di "veicolo" richiede che il mezzo sia destinato a circolare sul suolo e possa essere azionato da una forza meccanica.
La Corte osserva che, secondo la giurisprudenza precedente, un veicolo immatricolato e non regolarmente ritirato dalla circolazione rimane soggetto all’obbligo assicurativo anche se non viene utilizzato o, in alcuni casi, è destinato alla demolizione. Diversamente, se il veicolo è oggettivamente non idoneo a circolare, non è immatricolato ed è stato ufficialmente ritirato dalla circolazione secondo le norme nazionali, esso non può più essere considerato un "veicolo" ai sensi della direttiva.
La temporaneità del ritiro non modifica tale conclusione, perché ciò che rileva è l’effettività del ritiro dalla circolazione per la durata considerata.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE deve essere interpretato nel senso che non vi è obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di un autoveicolo nel periodo in cui il veicolo non è idoneo a circolare, non è immatricolato ed è stato temporaneamente ritirato dalla circolazione conformemente al diritto nazionale applicabile.
Principio affermato
L’obbligo di assicurazione RC auto previsto dalla direttiva 2009/103/CE non si applica a un veicolo che sia stato regolarmente escluso dalla circolazione e che, per condizioni tecniche e assenza di immatricolazione, non possa essere utilizzato come mezzo di trasporto durante il periodo considerato.
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