Cassazione Penale, Ordinanza n. 10728/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena per il reato di fabbricazione di esplosivi. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la medesima condotta fosse stata diversamente qualificata in un diverso procedimento a carico di coimputati; con il secondo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili, perché la prima riproponeva censure già esaminate e disattese, senza specifica critica alla motivazione di merito, ed era comunque infondata, mentre la seconda era generica e manifestamente infondata alla luce della motivazione del diniego fondata sull'estrema gravità del fatto e sull'assenza di segni di resipiscenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e logicamente argomentata la motivazione dei giudici di merito sulla qualificazione giuridica del fatto, osservando che il diverso esito di un altro procedimento relativo a coimputati non incide sui vizi deducibili in cassazione e che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocazione non ricorre quando concerne la sola diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato reputato insindacabile in sede di legittimità perché sorretto da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
I vizi di legittimità deducibili in cassazione devono essere interni alla motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile fondare il vizio su disparità di trattamento o sul diverso giudizio espresso in altro procedimento analogo.
art. 606 c.p.p.
La censura di legittimità non può limitarsi a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza una specifica critica delle argomentazioni decisive poste a base della decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, come vizio motivazionale, la mera disparità di trattamento derivante dall'esito diverso di altro procedimento, poiché il controllo della Cassazione resta interno alla sentenza impugnata.
- Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocazione non sussiste quando i diversi giudizi attribuiscono una diversa qualificazione giuridica ai medesimi fatti, senza divergenza sul fatto storico.
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica, potendo il giudice valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Come è indicizzato
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