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Circolare

Circolare numero 45 del 16-3-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione dell’art. 70 della legge n. 144/1999, che ha soppresso dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza gestiti dall’INA e ha trasferito all’INPS la liquidazione delle prestazioni. Vengono riepilogati i fondi interessati, i soggetti aventi diritto, le condizioni di maturazione e anticipazione del diritto, il criterio di calcolo della prestazione, nonché le modalità di presentazione e gestione delle domande. Sono inoltre descritte le procedure operative per i pensionati INPS e i codici di registrazione dei conguagli nei sistemi informativi.

Soppressione dei fondi speciali INA e trasferimento all’INPS delle liquidazioni

Articolo 70 della legge n. 144 del 1999: soppressione dei fondi speciali di previdenza INA e trasferimento all’INPS della liquidazione delle prestazioni

La circolare fornisce le istruzioni operative per dare attuazione all’art. 70 della legge n. 144 del 1999, che ha soppresso i fondi speciali di previdenza gestiti dall’INA dal 30 giugno 1999 e ha attribuito all’INPS la gestione della liquidazione delle prestazioni maturate nei conti individuali. Il documento chiarisce quali fondi sono interessati, chi può chiedere la prestazione, come si determina l’importo e quali procedure amministrative e informatiche devono essere seguite.

Quadro normativo e fondi trasferiti

La norma primaria ha disposto la cessazione dell’obbligo contributivo ai fondi speciali e il trasferimento delle disponibilità economiche al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS, in apposita evidenza contabile. L’attuazione è stata demandata a un decreto interministeriale, individuato nel decreto 28 settembre 2004, n. 285, pubblicato in G.U. n. 281 del 30 novembre 2004.

Il decreto ha stabilito il trasferimento dall’INA S.p.A. all’INPS delle posizioni e delle disponibilità economiche relative a sei fondi:

  • Fondo di previdenza per gli impiegati dell’industria;
  • Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;
  • Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati;
  • Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i dipendenti di studi professionali;
  • Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie;
  • Fondo di accantonamento dell’indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori.

Soggetti aventi diritto e modalità di acquisizione del diritto

La liquidazione delle spettanze sui conti individuali è effettuata, su domanda degli interessati, secondo le modalità previste dai regolamenti dei fondi. Per il Fondo di previdenza per gli impiegati dell’industria il riferimento è il regolamento del 31 luglio 1938 e la relativa convenzione, emanati in attuazione dell’art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria sottoscritto il 5 agosto 1937.

Sono interessati i lavoratori destinatari del contratto collettivo per i quali le aziende erano tenute al versamento del contributo specifico. In caso di decesso dell’avente diritto, la domanda può essere presentata dagli eredi testamentari oppure, in mancanza, dagli eredi legittimi entro il quarto grado.

Il diritto alla liquidazione matura, dopo la cessazione del rapporto di lavoro:

  • al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne;
  • al 55° anno di età per gli uomini e al 50° per le donne, se sussiste anche un’occupazione, anche non continuativa, presso aziende industriali, artigiane, cooperative o similari per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne.

La circolare richiama inoltre l’ipotesi di anticipazione della liquidazione prevista dall’art. 7, comma 5, del regolamento, tra cui quella del decorso di due anni dall’ultimo versamento del contributo obbligatorio. Poiché i fondi sono stati soppressi dal 1999, tale termine è decorso per tutti gli iscritti e, dal 30 giugno 2001, tutti i titolari sono considerati in possesso dei requisiti per la liquidazione, restando fermo l’obbligo di presentazione della domanda.

Criteri di calcolo della prestazione

La prestazione è determinata capitalizzando i contributi versati con un tasso di rendimento composto del 4,25% fino al 30 giugno 1999. Per il periodo successivo, il rendimento è pari al tasso di interesse legale fino alla maturazione del diritto alla liquidazione, che si considera definitivamente acquisito con il trasferimento delle disponibilità economiche dall’INA all’INPS.

Presentazione delle domande e circuito di pagamento

La domanda di liquidazione deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente, su apposito modulo (allegato 1), sottoscritto dal richiedente e corredato da uno o più modelli (allegato 2) compilati e sottoscritti dalle aziende che hanno versato i contributi sul conto individuale.

Le domande complete devono essere inoltrate alla Direzione Centrale delle Prestazioni con cadenza mensile, seguendo l’ordine cronologico di presentazione. La liquidazione delle prestazioni è effettuata dalla medesima Direzione Centrale.

Per i soggetti già titolari di pensione erogata dall’Istituto, l’importo viene pagato insieme alla mensilità di pensione. Per i non pensionati, o per chi percepisce una pensione non erogata dall’INPS, il pagamento è effettuato dalla Sede provinciale competente in base al domicilio dell’interessato, con possibilità di ripartizione tra strutture subprovinciali.

Alle Sedi provinciali viene trasmesso un file Excel contenente cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e dati della liquidazione (importo lordo, aliquota IRPEF, importo netto). In sede di erogazione devono essere imputati i conti istituiti con il messaggio della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio n. 40920 del 15 dicembre 2005. Le istruzioni per la compilazione del CUD e del modello 770 saranno fornite con un successivo messaggio.

Procedure operative e codici di registrazione

Per le liquidazioni effettuate nei confronti dei pensionati dell’Istituto, l’estrazione della rata mensile genera registrazioni specifiche sul segmento GP8 del database pensioni:

  • codice 535 per il conguaglio lordo del Fondo di previdenza per gli impiegati dell’industria, nel campo GP8MD52, con importo in GP8MD53E;
  • codice 542 per il conguaglio lordo del Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali, nel campo GP8MD52, con importo in GP8MD53E;
  • codice 543 per il conguaglio lordo del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati, nel campo GP8MD52, con importo in GP8MD53E;
  • codice 544 per il conguaglio lordo dei Fondi di accantonamento, nel campo GP8MD52, con importo in GP8MD53E;
  • codice 133 per il conguaglio netto, con importo in GP8MD53E;
  • codice 545 per le ritenute IRPEF, con importo in GP8MD53E.

Sul segmento GP3 vengono inoltre registrati:

  • l’importo lordo del conguaglio nel campo GP3ETRANOIRP;
  • l’importo delle ritenute IRPEF nel campo GP3EIRPIML.

Con il pagamento del conguaglio viene inviata ai pensionati la comunicazione dei dati di dettaglio della rata mensile tramite gli enti pagatori. I conguagli possono essere visualizzati con la procedura ARTE.

Punti principali

Quadro normativo e fondi interessati

L’art. 70 della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione, dal 30 giugno 1999, dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall’INA, con cessazione della contribuzione e trasferimento delle disponibilità economiche al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS. Il decreto interministeriale 28 settembre 2004, n. 285, pubblicato nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2004, ha stabilito i criteri attuativi e ha previsto il trasferimento all’INPS delle posizioni e delle relative disponibilità economiche di sei fondi specifici.

Destinatari e diritto alla liquidazione

La liquidazione delle spettanze imputate ai conti individuali avviene su domanda degli interessati secondo le regole del relativo regolamento del 31 luglio 1938 e della convenzione collegata. Hanno diritto alla liquidazione i lavoratori destinatari dei contratti collettivi interessati, per i quali le aziende versavano contributi specifici, con pagamento in unica soluzione. In caso di premorienza, possono presentare domanda gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi entro il quarto grado.

Maturazione del diritto e anticipazione

La disciplina richiamata prevede il diritto alla liquidazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro e, in via ordinaria, al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne. In alternativa, il diritto matura al 55° anno per gli uomini e al 50° per le donne se concorre un’occupazione, anche non continuativa, presso aziende industriali, artigiane, cooperative o similari per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne. È prevista anche l’anticipazione in alcuni casi; tra questi, la circolare evidenzia che dopo due anni dall’ultimo versamento del contributo obbligatorio il diritto si considera acquisito. Poiché i fondi sono stati soppressi nel 1999, per tutti gli iscritti tale termine è decorso e, dal 30 giugno 2001, tutti i titolari risultano in possesso dei requisiti per la liquidazione, fermo restando l’obbligo di presentare domanda.

Determinazione dell’importo

L’importo lordo della prestazione si calcola capitalizzando i contributi versati con un tasso di rendimento composto del 4,25% fino al 30 giugno 1999. Per il periodo successivo, il rendimento è pari al tasso di interesse legale fino alla maturazione del diritto alla liquidazione, che si considera definitivamente acquisito con il trasferimento delle disponibilità economiche dall’INA all’INPS.

Presentazione della domanda e pagamento

La domanda deve essere presentata presso la Sede INPS territorialmente competente, utilizzando l’apposito modulo (allegato 1) e uno o più modelli (allegato 2) compilati e sottoscritti dalle aziende che hanno versato i contributi. Le domande complete devono essere trasmesse alla Direzione Centrale delle Prestazioni con cadenza mensile, secondo l’ordine cronologico di presentazione. La liquidazione viene effettuata dalla medesima Direzione Centrale. Ai pensionati INPS la somma è corrisposta insieme alla mensilità di pensione; ai non pensionati o ai titolari di pensione non erogata dall’Istituto il pagamento è effettuato dalla Sede Provinciale competente in base al domicilio, con eventuale ripartizione interna tra strutture subprovinciali.

Adempimenti amministrativi e fiscali

Alle Sedi provinciali viene inviato un file Excel con i dati anagrafici dell’interessato e quelli di liquidazione (importo lordo, aliquota IRPEF, importo netto). All’atto dell’erogazione devono essere imputati i conti istituiti con il messaggio della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio n. 40920 del 15 dicembre 2005. La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni sulla compilazione del CUD e del modello 770.

Procedure informatiche per i pensionati INPS

Per le liquidazioni effettuate nei confronti dei pensionati dell’Istituto, la rata mensile genera specifiche registrazioni sul segmento GP8 del database pensioni: codici 535, 542, 543 e 544 per i conguagli lordi dei diversi fondi, codice 133 per il conguaglio netto e codice 545 per le ritenute IRPEF. Sul segmento GP3, l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3ETRANOIRP e l’importo delle ritenute IRPEF nel campo GP3EIRPIML. Con il pagamento del conguaglio viene inviata ai pensionati la comunicazione dettagliata della rata mensile tramite gli enti pagatori e i conguagli possono essere visualizzati con la procedura ARTE.

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