Circolare numero 42 del 14-3-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento del tasso ufficiale di riferimento al 2,50% con decorrenza 8 marzo 2006 e, conseguentemente, la variazione del tasso di differimento e di dilazione al 8,50% per i debiti contributivi rateizzati o differiti. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi, distinguendo tra diverse fattispecie e decorrenze normative. Per le procedure concorsuali si precisa che il riferimento al "prime-rate" è sostituito dal tasso ufficiale di riferimento.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
La circolare aggiorna gli importi e i criteri di calcolo applicabili ai debiti contributivi, in conseguenza della variazione del tasso ufficiale di riferimento deliberata dalla Banca Centrale Europea. Il nuovo valore incide sia sugli interessi di dilazione e di differimento, sia sulle sanzioni civili connesse ai ritardi o agli omessi versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
Sul Bollettino mensile della Banca Centrale Europea pubblicato il 9 marzo 2006 è stato fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,50%, con decorrenza dall’8 marzo 2006. La circolare evidenzia che, essendo ormai decorso il regime transitorio di cinque anni previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, non è più necessaria una autonoma determinazione della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE.
Tasso di differimento e tasso di dilazione
Il nuovo tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è pari all’8,50% a decorrere dall’8 marzo 2006. Il valore deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.
Interessi di dilazione
Per le rateazioni concesse dall’8 marzo 2006, l’interesse di dilazione deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell’8,50%. La Direzione centrale competente provvede all’aggiornamento delle tabelle centrali utilizzate per il calcolo.
Interessi di differimento
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2006.
Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento
La modifica del tasso produce effetti anche sulle somme aggiuntive e sulle sanzioni civili. La circolare distingue le principali fattispecie:
- per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR del 2,50% maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, per quelli denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo, sempre ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
- per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, con la decorrenza richiamata del 6 dicembre 2005, la misura è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi all’8% annuo;
- per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" indicato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè il 2,50%.
Limite minimo della sanzione ridotta
La circolare ricorda infine che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, corrispondente agli interessi legali. Questo richiamo vale come precisazione applicativa rispetto ai criteri già illustrati nella circolare n. 88/2002.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,50% con decorrenza dall’8 marzo 2006, come pubblicato sul Bollettino mensile del 9 marzo 2006. Non è più necessaria una autonoma determinazione della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso, essendo ormai terminato il regime transitorio previsto dal D.Lgs. 213/1998.
Tasso di differimento e di dilazione
Il tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori è pari all’8,50% a decorrere dall’8 marzo 2006, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/1996, convertito dalla L. 402/1996.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione si applica alle rateazioni concesse dall’8 marzo 2006 e deve essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell’8,50%, che la Direzione provvede a inserire nelle tabelle centrali.
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,50% si applica alla contribuzione relativa al mese di marzo 2006.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare riepiloga le diverse misure delle sanzioni civili: 8% annuo per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000; 30% annuo per contributi accertati dall’Istituto o denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno ma non pagati entro 30 giorni; 8% annuo anche per le inadempienze di cui al comma 10 dell’art. 116 della L. 388/2000, con la decorrenza indicata del 6 dicembre 2005.
Procedure concorsuali e limite minimo della sanzione
Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime-rate" richiamato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè il 2,50%. Inoltre, si ricorda che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, coincidente con gli interessi legali.
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