Circolare numero 04 del 17-03-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE che, con decorrenza 8 marzo 2006, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,50%. Sulla base di tale valore vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, fissato all’8,50%, e le misure delle sanzioni civili applicabili ai debiti verso l’Ente. La circolare precisa inoltre i casi di applicazione delle diverse aliquote sanzionatorie e ricorda che il nuovo tasso incide anche sulle procedure concorsuali.
Variazione del tasso ufficiale di riferimento al 2,50% dal 8 marzo 2006 e riflessi su interesse di dilazione e sanzioni civili
Variazione del tasso ufficiale di riferimento e aggiornamento degli istituti contributivi
La circolare dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della BCE che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,50% con decorrenza 8 marzo 2006. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornati sia l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia il regime delle sanzioni civili applicabili ai rapporti gestiti dall’Ente.
Quadro normativo e decorrenza
La circolare ricorda che il TUR fissato dalla BCE è immediatamente efficace, poiché dal 1 gennaio 2004 non è più necessario il passaggio di conferma periodica della Banca d’Italia previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, per il periodo massimo di cinque anni allora contemplato. La decorrenza operativa di tutte le nuove misure è quindi individuata nell’8 marzo 2006.
Interesse di differimento e di dilazione
Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato all’8,50% annuo. Il valore deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento del 2,50% maggiorato di 6 punti percentuali, come previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.
La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dall’8 marzo 2006.
Sanzioni civili: misure applicabili
L’adeguamento del tasso di riferimento comporta anche la revisione dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in attuazione del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nei seguenti casi la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo:
- mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare risulti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro dodici mesi dal termine di pagamento, a condizione che il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.
Resta ferma la sanzione del 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente. La stessa misura si applica anche quando la denuncia della situazione debitoria avvenga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure quando la denuncia sia presentata entro dodici mesi ma il pagamento non intervenga nei 30 giorni successivi.
Incidenza sulle procedure concorsuali
La circolare precisa infine che la variazione del tasso ufficiale di riferimento produce effetti anche sulla determinazione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
La BCE ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,50% con decorrenza 8 marzo 2006. La circolare chiarisce che, essendo venuto meno dal 1 gennaio 2004 il meccanismo di periodica determinazione da parte della Banca d’Italia previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 per un periodo massimo di cinque anni, la definizione del TUR da parte della BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 8 marzo 2006 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge è pari all’8,50% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili: misura ordinaria all’8%
La variazione del TUR comporta l’adeguamento delle sanzioni civili. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8% annuo. Lo stesso criterio si applica ai casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze interpretative su orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, quando la contribuzione sia poi riconosciuta dovuta in sede giudiziale o amministrativa e il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente.
Sanzione del 30% per evasione contributiva
La circolare conferma che la sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente. La stessa misura si applica anche se la denuncia della situazione debitoria interviene oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure se la denuncia avviene entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non è effettuato nei 30 giorni successivi.
Effetti sulle procedure concorsuali
La variazione del tasso ufficiale di riferimento incide anche sulla commisurazione delle sanzioni civili applicabili nei casi di procedure concorsuali.
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