Circolare numero 43 del 15-3-2006
Pubblicazione, in allegato, del DM. 31.01.2006 (G.U. del 10 febbraio 2006, n. 34) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il D.M. 31 gennaio 2006 che fissa le retribuzioni convenzionali per il 2006, utilizzabili per il calcolo dei contributi dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale, e in via residuale per alcune assicurazioni non incluse negli accordi vigenti. Vengono chiariti ambito di applicazione, rapporti con UE, SEE, Svizzera e accordi bilaterali, criteri di determinazione e frazionamento delle retribuzioni, arrotondamenti e profili contributivi. La circolare disciplina inoltre le regolarizzazioni per le aziende che abbiano operato in difformità nel mese di gennaio 2006, indicando termini e modalità di versamento.
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2006 e regolarizzazioni contributive
Retribuzioni convenzionali per l’anno 2006
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del D.M. 31 gennaio 2006, con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2006. Tali valori costituiscono la base di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale, nonché, in via residuale, per alcune forme assicurative non contemplate negli accordi vigenti.
Ambito di applicazione e rapporti con la normativa internazionale
La disciplina richiamata dalla legge n. 398/1987 opera in un ambito territoriale diverso da quello degli Stati membri dell’Unione europea. La circolare precisa che, per effetto dell’adesione all’UE, i nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004 sono soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale e che i precedenti accordi bilaterali risultano sospesi. In particolare, viene chiarito che l’accordo italo-sloveno è sospeso dal 1° maggio 2004, salvo il completamento delle proroghe dei distacchi richieste prima dell’adesione della Slovenia all’Unione.
Sono inoltre esclusi dall’applicazione della legge n. 398/1987 i Paesi aderenti all’accordo SEE, per i quali si applica la normativa comunitaria; tra questi, la circolare menziona Liechtenstein, Norvegia e Islanda. Per la Svizzera, dal 1° giugno 2002, si applicano i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, con conseguente applicazione di un solo ordinamento di sicurezza sociale ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1408/71. Ne deriva che, nei distacchi di lavoratori italiani in Svizzera, non trovano più applicazione i precedenti accordi italo-svizzeri né, in via residuale, il regime delle retribuzioni convenzionali per le assicurazioni non regolate da convenzioni; la contribuzione deve quindi essere calcolata sulle retribuzioni effettive.
La convenzione europea di sicurezza sociale resta applicabile, di fatto, solo nei rapporti con la Turchia.
Convenzioni bilaterali richiamate
La circolare richiama i Paesi extracomunitari con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, ossia Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, (ex) Jugoslavia nelle sue articolazioni indicate, Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Croazia. In tali rapporti, il regime delle retribuzioni convenzionali si applica solo in via residuale per le assicurazioni non incluse nelle convenzioni stesse.
Criteri di determinazione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali del decreto assumono rilievo per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata confrontando la fascia convenzionale con la corrispondente retribuzione nazionale indicata nelle tabelle. La circolare richiama il chiarimento secondo cui per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento mensile risultante dal contratto collettivo, diviso per 12 mensilità e comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero.
I valori convenzionali contenuti nelle tabelle sono frazionabili in ragione di 26 giornate solo nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento da o per l’estero nel corso del mese. Fuori da tali ipotesi i valori non sono frazionabili, con richiamo espresso al caso del lavoro a tempo parziale. I valori sono espressi in euro e, ai fini della contribuzione, vanno arrotondati all’unità di euro.
La circolare precisa inoltre che, per quanto concerne l’indennità sostitutiva del preavviso, anche tale emolumento è soggetto ad obbligo contributivo secondo il sistema convenzionale.
Regolarizzazioni contributive
Le aziende che per il mese di gennaio 2006 abbiano applicato criteri difformi rispetto alle istruzioni della circolare possono regolarizzare la posizione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Ai fini del modello DM 10/2, le aziende devono:
- calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2006 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sulle retribuzioni complessive secondo le aliquote previste per il settore e vigenti nei relativi periodi di paga;
- riportare le retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione nell’elemento EMens del medesimo mese.
Allegati e tabelle retributive
La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2006, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei. Le tabelle non presentano innovazioni di impostazione rispetto all’anno precedente, salvo una diversa formulazione grafica per motivi tecnici.
Punti principali
D.M. 31 gennaio 2006 e ambito di applicazione
Sono determinate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987. Esse si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, in via residuale, per assicurazioni obbligatorie non contemplate dagli accordi eventualmente esistenti.
Esclusioni e rapporti con normativa comunitaria e accordi internazionali
La legge n. 398/1987 non si applica agli Stati membri UE, ai Paesi SEE già coperti dalla normativa comunitaria, né alla Svizzera, per la quale dal 1° giugno 2002 si applicano i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. Per la Slovenia, dal 1° maggio 2004 si applica la regolamentazione comunitaria con sospensione dell’accordo bilaterale preesistente, salvo proroghe di distacchi richieste prima dell’adesione. La Convenzione europea di sicurezza sociale resta applicabile solo con la Turchia.
Elenco dei Paesi con accordi bilaterali richiamati
La circolare richiama, come Paesi extracomunitari con convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano e Croazia.
Utilizzo delle retribuzioni convenzionali e criteri di calcolo
Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per prestazioni pensionistiche, malattia, maternità e trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Per i lavoratori con fasce retributive, l’imponibile si determina confrontando la retribuzione convenzionale con la corrispondente retribuzione nazionale, intesa come trattamento mensile derivante dal contratto collettivo diviso per 12 mensilità e comprensivo degli emolumenti riconosciuti dalle parti, esclusa l’indennità estero.
Frazionamento, arrotondamento e altre precisazioni
I valori convenzionali sono frazionabili in ragione di 26 giornate solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento da/per l’estero nel corso del mese; fuori da tali casi non sono frazionabili, ad esempio nei rapporti part-time. I valori sono espressi in euro e vanno arrotondati all’unità di euro ai fini dell’individuazione dell’imponibile contributivo. Per l’indennità sostitutiva del preavviso l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2006
Le aziende che abbiano applicato criteri difformi per il mese di gennaio 2006 possono regolarizzare ai sensi della deliberazione n. 5/1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In sede di DM 10/2 occorre calcolare le differenze tra retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2006 e quelle già assoggettate a contribuzione, aggiungerle alla retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione e riportare tale imponibile nell’elemento EMens del mese stesso.
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