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Circolare

Circolare numero 46 del 17-3-2006

Disposizioni operative per la richiesta dei periodi di congedo parentale e dell’accredito figurativo per le lavoratrici iscritte alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di gestione del congedo parentale per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni Artigiani e Commercianti, con particolare attenzione alla sospensione dell’obbligo contributivo IVS e all’accredito figurativo dei periodi fruiti. Vengono chiariti diritto, limiti temporali, condizioni di indennizzabilità, criteri di calcolo della copertura figurativa, casi particolari per attività di affittacamere e produttrici di assicurazione, nonché la nuova modulistica da utilizzare. La circolare estende inoltre le indicazioni ai casi di adozione e affidamento, anche internazionali nei limiti richiamati.

Congedo parentale e accredito figurativo per lavoratrici autonome artigiane e commercianti

Congedo parentale e accredito figurativo per lavoratrici autonome artigiane e commercianti

La circolare detta le modalità applicative del congedo parentale per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni Artigiani e Commercianti, connesso alla sospensione dell’obbligo contributivo IVS e al conseguente accredito figurativo. Il documento richiama la disciplina del D.Lgs. 151/2001 e coordina gli effetti previdenziali, economici e procedurali per gli uffici INPS.

Diritto al congedo parentale e limiti di fruizione

L’art. 69 del D.Lgs. 151/2001 conferma per le lavoratrici autonome madri di bambini nati dal 1° gennaio 2000 il diritto all’astensione facoltativa di cui all’art. 32 del medesimo testo unico e al relativo trattamento economico. Il congedo parentale può durare al massimo tre mesi e deve essere fruito entro il primo anno di età del bambino.

In caso di parto plurimo, il diritto è riconoscibile per ogni bambino, sempre entro il limite di tre mesi per ciascun figlio e comunque entro il primo anno di età. Se il congedo è fruito da entrambi i genitori, il limite complessivo tra madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente è pari a 10 mesi, di cui 3 per la madre e 7 per il padre.

Quanto all’indennità, la circolare precisa che il limite complessivo indennizzabile nei primi tre anni di vita del minore è di 6 mesi. Ne deriva che, se la madre autonoma fruisce dei propri tre mesi indennizzati, al padre subordinato spetta l’indennità per un massimo di ulteriori tre mesi, salvo le condizioni di reddito previste per periodi successivi. Viceversa, se il padre ha già fruito di sei mesi indennizzati entro il primo anno, la madre conserva il diritto all’astensione ma non all’indennità, per esaurimento del plafond indennizzabile complessivo.

La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo; in caso contrario, sono indennizzabili solo i periodi successivi alla domanda. Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Sospensione dell’obbligo contributivo IVS

Il riconoscimento del congedo parentale comporta la sospensione dell’obbligo contributivo nelle gestioni Artigiani e Commercianti, per l’incompatibilità tra contribuzione obbligatoria e copertura figurativa sul medesimo evento. Sospensione e accredito figurativo sono disposti d’ufficio in relazione all’accoglimento della domanda.

La sospensione può riguardare soltanto mesi solari interi, poiché il contributo obbligatorio IVS è mensile e indivisibile ed è dovuto anche in presenza di attività parziale. La circolare fa l’esempio di un congedo dal 2 agosto al 1 novembre: in tal caso la sospensione del contributo può essere operata solo per settembre e ottobre.

Le sedi devono aggiornare tempestivamente gli archivi contributivi mediante la funzione specifica di "Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS", sulla base della comunicazione proveniente dal settore che ha liquidato l’indennità. Devono essere indicati mese e anno di inizio e fine della sospensione; l’acquisizione di tali dati annulla l’imposizione contributiva e gli eventuali oneri accessori per il periodo interessato.

Accredito figurativo: criteri generali e funzionamento

L’accredito della contribuzione figurativa per il congedo parentale non richiede domanda autonoma. Il periodo è rilevato dagli archivi di liquidazione delle prestazioni e sarà esposto nell’Estratto Conto con specifica descrizione quando la procedura di collegamento tra archivi contributivi e archivi di liquidazione sarà completata.

Il numero di mesi accreditabili coincide con i mesi di sospensione dell’obbligo contributivo, perché nello stesso periodo non possono coesistere contribuzione obbligatoria e figurativa. Una volta determinata la durata accreditabile, la procedura attribuisce il valore figurativo secondo i criteri generali dell’art. 8 della legge n. 155/1981, applicabili anche agli iscritti alle gestioni speciali Artigiani e Commercianti per effetto del rinvio alle regole dell’assicurazione generale obbligatoria contenuto nelle leggi istitutive delle gestioni.

In sostanza, ai fini pensionistici viene attribuito un valore reddituale pari al reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui cade il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato ai mesi accreditati e poi ragguagliato a settimana. La procedura:

  • divide il reddito soggetto a IVS dell’anno per i mesi di imposizione contributiva dello stesso anno;
  • moltiplica il reddito medio mensile per i mesi di congedo parentale, corrispondenti ai mesi di sospensione.

Se il congedo attraversa due anni solari, il calcolo è effettuato separatamente per ciascun anno, sulla base dei rispettivi redditi. Di norma, il valore di copertura così determinato resta compreso tra minimale e massimale di reddito vigenti, salvo i casi particolari disciplinati al punto successivo.

Se nell’anno interessato non risulta alcuna contribuzione obbligatoria IVS, il valore figurativo va ricavato dall’anno solare immediatamente precedente nel quale sia presente contribuzione obbligatoria. La circolare richiama anche i criteri già illustrati in precedenti istruzioni per evitare che, in sede di liquidazione pensionistica, i valori figurativi risultino alterati da meccanismi di rivalutazione.

Conversione in settimane ed esempio operativo

Poiché la contribuzione figurativa dei lavoratori autonomi viene accreditata in settimane, mentre quella obbligatoria è mensile, la procedura converte i mesi di congedo in settimane con la formula: giorni di calendario divisi per 7, arrotondati per eccesso. Le settimane figurative e quelle di contribuzione obbligatoria, calcolate con il coefficiente 4,333 per i mesi, devono comunque non superare la capienza massima del periodo complessivo considerato, che può essere un anno solare o una frazione di esso.

La circolare propone un esempio in cui l’iscrizione alla gestione decorre dal 1° febbraio 2001 e il congedo parentale va dal 1° novembre 2001 al 31 gennaio 2002, per tre mesi complessivi pari a 13 settimane. Per il 2001, il reddito assoggettato a contribuzione è di € 14.400 su 9 mesi di copertura obbligatoria; per il 2002, il reddito è di € 26.400 su 11 mesi di copertura obbligatoria.

Il calcolo del reddito medio mensile porta a:

  • € 1.600 per il 2001;
  • € 2.400 per il 2002.

L’accredito figurativo viene quindi ripartito in:

  • anno 2001: 2 mesi di congedo, pari a 9 settimane, con valore figurativo di € 3.200;
  • anno 2002: 1 mese di congedo, pari a 4 settimane, con valore figurativo di € 2.400.

Dopo l’accredito, la posizione contributiva complessiva risulta composta da contribuzione obbligatoria e figurativa, con verifica della capienza massima annuale. Per il 2001 risultano 11 mesi complessivi coperti e 48 settimane totali; per il 2002 risultano 12 mesi coperti e 52 settimane totali. Nel secondo anno, per rispettare il limite di capienza, l’arrotondamento della quota figurativa è effettuato per difetto.

Casi particolari: affittacamere e produttrici di assicurazione

Per le lavoratrici esercenti attività di affittacamere e per le produttrici di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritte alla gestione Commercianti, la circolare ricorda che la contribuzione previdenziale è dovuta in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche se inferiore al minimale imponibile ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e successive modificazioni.

Queste assicurate devono comunque versare l’intero contributo annuo per la maternità anche quando il reddito IVS dia luogo a una copertura solo parziale dell’anno. Ai fini dell’indennità economica di maternità, si applicano gli stessi criteri previsti per la generalità delle lavoratrici autonome iscritte alla gestione Commercianti.

Sul versante pensionistico, la copertura dell’intero anno solare è riconosciuta solo se il contributo IVS versato raggiunge almeno il minimo calcolato sul minimale di reddito vigente. Se il versamento è inferiore, la copertura è riconosciuta per un numero di mesi proporzionale alla contribuzione versata, senza considerare le frazioni, e con attribuzione temporale dall’inizio dell’anno o dalla data di inizio attività fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.

Per l’accredito figurativo del congedo parentale, quando l’assicurata abbia titolo a una copertura obbligatoria proporzionalmente ridotta, la procedura calcola comunque il reddito medio mensile dell’anno dividendo il reddito prodotto per i mesi di imposizione contributiva e lo moltiplica per i mesi di sospensione. Il valore figurativo riconosciuto per ciascun mese di congedo risulterà quindi proporzionalmente ridotto, in coerenza con i criteri applicati alla contribuzione obbligatoria.

Modulistica, coordinamento interno e adozione/affidamento

Le domande di congedo parentale devono essere presentate con il nuovo modello AST.FAC./LAV.AUT., disponibile sul sito INPS nella sezione "moduli". Il modulo sostituisce quello già trasmesso con la circolare n. 136/2002 e non devono più essere usati né il vecchio modello né quello inviato con la circolare n. 63/1997 né il modulo dell’astensione facoltativa delle lavoratrici dipendenti, impropriamente impiegati da alcune sedi.

Il modello aggiornato ha valenza plurima: in caso di accoglimento della domanda comporta sia la sospensione dell’obbligo contributivo IVS per i mesi interi interessati sia l’accredito figurativo del relativo periodo. Per garantire il coordinamento tra i diversi settori operativi, il funzionario responsabile delle prestazioni di maternità deve trasmettere d’ufficio al settore contributivo la comunicazione generata dalla procedura automatizzata di pagamento del congedo, con l’indicazione del periodo di congedo e di sospensione contributiva, così da aggiornare tempestivamente la posizione assicurativa.

La circolare precisa infine che il modello e le istruzioni valgono anche per i casi di adozione e affidamento, in seguito all’estensione dell’art. 69 del D.Lgs. 151/2001 operata dal D.Lgs. 115/2003. In tali casi il congedo parentale, con il relativo trattamento economico, è riconoscibile sia per adozioni nazionali sia internazionali fino al compimento dei 12 anni di età del minore, per un periodo complessivo di 3 mesi, purché fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia. Per gli affidamenti internazionali il riferimento è ai soli affidamenti preadottivi.

Punti principali

Diritto al congedo parentale

Le lavoratrici autonome madri di bambini nati dal 1° gennaio 2000 hanno diritto all’astensione facoltativa ex art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e al relativo trattamento economico, con un limite massimo di tre mesi da fruire entro il primo anno di età del bambino. In caso di parto plurimo il diritto è riconosciuto per ogni bambino, sempre nel rispetto del limite temporale individuale. Se il congedo è fruito da entrambi i genitori, il limite complessivo è di 10 mesi; l’indennizzabilità complessiva nei primi tre anni non può superare i 6 mesi. La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo e l’indennità, pari al 30% della retribuzione convenzionale, è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa e al pagamento dei contributi dell’ultimo periodo contributivo scaduto precedente l’inizio del congedo.

Sospensione dell’obbligo contributivo IVS

Il riconoscimento del congedo parentale comporta la sospensione dell’obbligo contributivo alle gestioni Artigiani e Commercianti, poiché non è compatibile la contemporanea copertura obbligatoria e figurativa per il medesimo evento. La sospensione è disposta d’ufficio, in connessione con l’accoglimento della domanda. Essa può riguardare solo mesi solari interi, dato il carattere indivisibile e mensile del contributo IVS. Le sedi devono aggiornare tempestivamente gli archivi tramite la funzione "Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS", indicando mese e anno di inizio e fine della sospensione, con effetto di annullamento dell’imposizione contributiva e degli eventuali oneri accessori per il periodo interessato.

Accredito figurativo del congedo parentale

L’accredito figurativo non richiede una domanda specifica ed è rilevato dagli archivi di liquidazione delle prestazioni. Il periodo accreditabile coincide con i mesi di sospensione dell’obbligo contributivo, perché nello stesso arco temporale non possono coesistere contribuzione obbligatoria e figurativa. Il valore figurativo è determinato secondo l’art. 8 della legge n. 155/1981, applicabile anche agli autonomi delle gestioni speciali Artigiani e Commercianti in virtù dei rinvii normativi alle regole dell’AGO. La procedura calcola il valore sulla base del reddito medio mensile assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui cade il periodo da coprire, rapportandolo ai mesi accreditati e poi alle settimane. Se il periodo interessa due anni solari, il calcolo è distinto per ciascun anno; se nell’anno non risulta contribuzione obbligatoria, si risale all’anno precedente con contribuzione presente. L’accredito figurativo è espresso in settimane e deve rispettare la capienza massima del periodo, tenendo conto del coefficiente di conversione 4,333 per i mesi di contribuzione obbligatoria.

Criteri di calcolo e esempio applicativo

La procedura divide il reddito assoggettato a IVS dell’anno per i mesi di imposizione contributiva e moltiplica il reddito medio mensile per i mesi di congedo parentale corrispondenti alla sospensione. La circolare riporta un esempio con iscrizione dal 1° febbraio 2001 e congedo dal 1° novembre 2001 al 31 gennaio 2002, nel quale il periodo viene ripartito tra due anni solari e l’accredito figurativo è calcolato separatamente per il 2001 e il 2002. Viene evidenziato che, in sede di accredito, le settimane figurative e quelle effettive non devono superare la capienza massima dell’anno considerato; in un caso illustrato per il 2002 si procede ad arrotondamento per difetto per rispettare tale limite.

Lavoratrici esercenti attività di affittacamere e produttrici di assicurazione

Per le lavoratrici esercenti attività di affittacamere e produttrici di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritte alla gestione Commercianti, si precisa che la contribuzione previdenziale è dovuta in rapporto al reddito effettivamente prodotto anche se inferiore al minimale imponibile. Esse devono comunque versare l’intero contributo annuo per la maternità anche quando il reddito IVS consenta una copertura solo parziale dell’anno. Ai fini pensionistici, la copertura obbligatoria dell’intero anno è riconosciuta solo se il contributo IVS versato raggiunge almeno quello calcolato sul minimale; in caso contrario, la copertura è proporzionale alla contribuzione effettivamente versata. Per l’accredito figurativo del congedo parentale, quando il versamento obbligatorio consente solo una copertura ridotta, il valore figurativo viene calcolato sul reddito medio dell’anno e attribuito in modo proporzionalmente ridotto secondo gli stessi criteri della contribuzione obbligatoria.

Modulistica e flussi operativi

Le domande devono essere presentate con il nuovo modello AST.FAC./LAV.AUT., disponibile sul sito INPS nella sezione moduli. Il modello sostituisce quello trasmesso con la circolare n. 136/2002 e non devono più essere utilizzati neppure i modelli previgenti o quelli delle lavoratrici dipendenti impropriamente usati da alcune sedi. Il modulo produce, in caso di accoglimento, sia la sospensione dell’obbligo contributivo IVS sia l’accredito figurativo. Il funzionario responsabile delle prestazioni di maternità deve trasmettere d’ufficio al settore contributivo la comunicazione generata dalla procedura di pagamento del congedo, così da aggiornare tempestivamente la posizione assicurativa ed evitare omissioni nella sospensione contributiva.

Adozione e affidamento

Il modello aggiornato e le relative istruzioni valgono anche per i casi di adozione e affidamento, in seguito all’estensione dell’art. 69 del D.Lgs. 151/2001 operata dal D.Lgs. 115/2003. In tali ipotesi il congedo parentale, con relativo trattamento economico, è riconoscibile sia per adozioni nazionali sia internazionali fino al compimento dei 12 anni di età del minore, per un periodo complessivo di 3 mesi, a condizione che sia fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia. La nota precisa inoltre che, per gli affidamenti internazionali, il riferimento è ai soli affidamenti preadottivi.

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