Circolare numero 44 del 15-3-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative per applicare l’incentivo previsto per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati percettori di specifiche indennità. Vengono chiariti i soggetti interessati, la durata e i limiti dell’agevolazione, le condizioni di decadenza dai trattamenti, gli adempimenti richiesti a imprese e sedi INPS, nonché le modalità di compilazione del DM10/2, del flusso E-mens e la relativa contabilizzazione.
Misure di incentivazione per le agenzie di somministrazione di lavoro ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 276/2003 e istruzioni contabili
Misure di incentivazione per le agenzie di somministrazione ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 276/2003
La circolare detta le istruzioni operative, contributive e contabili per l’applicazione dell’agevolazione prevista a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati percettori di determinate prestazioni di sostegno al reddito. L’intervento si colloca nel quadro delle misure di politica attiva del lavoro finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro attraverso il raccordo tra operatori pubblici e privati.
Quadro normativo di riferimento e decorrenza
L’istituto trova fondamento nell’art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato, e si collega alla nozione di lavoratore svantaggiato di cui all’art. 2, comma 1, lett. k), dello stesso decreto. La circolare richiama anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004, che aveva già fornito chiarimenti sul sistema di incentivazione.
La disposizione di cui al comma 1, lett. b), diventa operativa dal 15 maggio 2005, in conseguenza dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 13, che rinviava a eventuali norme regionali. La circolare, pertanto, disciplina le modalità concrete di applicazione del beneficio e gli adempimenti necessari per la sua fruizione.
Soggetti interessati
L’incentivo riguarda le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro quando assumono lavoratori svantaggiati che siano anche percettori di una delle seguenti prestazioni:
- indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
- trattamenti speciali di disoccupazione, compresi quelli per edilizia e frontalieri italiani in Svizzera;
- trattamento ordinario di disoccupazione per lavoratori rimpatriati da Paesi extracomunitari;
- indennità di mobilità;
- assegno ASU o LSU;
- sussidi straordinari e/o indennità speciali di sostegno al reddito.
La circolare chiarisce che, per le assunzioni di percettori di indennità di mobilità che non rientrino nella categoria generale dei lavoratori svantaggiati, possono trovare applicazione, se ne ricorrono i presupposti, i benefici previsti dalla legge n. 223/1991. Restano invece esclusi dall’applicazione della norma i lavoratori titolari di CIG o CIGS, poiché tali trattamenti non presuppongono uno stato di inoccupazione o disoccupazione in atto.
Contenuto dell’agevolazione e durata
La misura agevolativa opera in due direzioni. In primo luogo, l’agenzia può determinare il trattamento retributivo del lavoratore detraendo dal compenso dovuto l’importo percepito dal medesimo a titolo di indennità o sussidio. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, durante il rapporto di lavoro, la prestazione previdenziale o assistenziale continua ad essere erogata direttamente dall’INPS al lavoratore.
In secondo luogo, limitatamente ai percettori di indennità di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale, l’agenzia può detrarre dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi correlati alla prestazione. A tal fine si applica sulla retribuzione di riferimento, per il periodo di spettanza del beneficio, l’aliquota del 32,70%.
Il beneficio compete soltanto in presenza di un contratto di durata non inferiore a nove mesi e, in ogni caso, per un periodo massimo di dodici mesi. Esso non può comunque proseguire oltre la scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale, né decorrere dopo la perdita del diritto alla prestazione. La circolare precisa inoltre che il meccanismo agevolativo non si applica ai lavoratori che, durante l’erogazione del trattamento, maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità.
Decadenza dai trattamenti e regime sanzionatorio
I lavoratori coinvolti nel sistema di reinserimento decadono dai trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria o speciale, o da altri sussidi collegati allo stato di disoccupazione o inoccupazione, se:
- rifiutano di essere avviati a un progetto individuale di reinserimento o a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione, oppure non lo frequentano regolarmente, salvo forza maggiore;
- non accettano un’offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; la regola non vale per gli inoccupati;
- non hanno effettuato la preventiva comunicazione alla competente sede INPS del lavoro prestato nei casi previsti dall’art. 8, commi 4 e 5, del D.L. n. 86/1988, convertito dalla legge n. 160/1988; anche questa regola non vale per gli inoccupati.
Le condizioni di decadenza operano solo se l’attività o la formazione offerte sono congrue rispetto alle competenze e qualifiche del lavoratore e si svolgono in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici dalla residenza. I responsabili della formazione o le agenzie di somministrazione devono comunicare all’INPS e al Servizio per l’impiego i nominativi dei soggetti ritenuti decaduti; l’INPS sospende cautelativamente la prestazione e il lavoratore può proporre ricorso entro 30 giorni alle Direzioni provinciali del lavoro, che decidono in via definitiva entro i 20 giorni successivi. La decisione è poi comunicata al Servizio per l’impiego e all’INPS.
Adempimenti richiesti alle agenzie e alle sedi INPS
Per accedere al beneficio, l’agenzia di somministrazione deve presentare alla sede INPS territorialmente competente una domanda contenente, per ciascun lavoratore:
- l’ammontare lordo IRPEF della prestazione mensile erogata dall’Istituto e la relativa durata;
- la retribuzione da assumere a base per il calcolo della contribuzione figurativa e la durata di quest’ultima.
La sede competente verifica i dati e rilascia tempestivamente un’attestazione all’agenzia richiedente. La circolare evidenzia l’esigenza di una rapida collaborazione tra strutture interne ed esterne per consentire l’applicazione corretta dell’agevolazione.
Modalità contributive e compilazione del DM10/2
Le posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi alla disciplina devono essere contrassegnate dal codice di autorizzazione 9A e dal c.s.c. 7.07.08, oltre che dal nuovo codice di autorizzazione 8A, con il significato di "agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 276/2003".
Ai fini del DM10/2, i lavoratori interessati vanno esposti nel quadro B-C con i seguenti codici tipo contribuzione:
- M1: lavoratori percettori di indennità di mobilità;
- M2: lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale;
- M3: lavoratori percettori di altre indennità o sussidi.
Nel modello devono essere indicati il numero dei dipendenti, le giornate o ore retribuite, le retribuzioni complessive spettanti comprensive della prestazione erogata dall’INPS e le somme a debito del datore di lavoro calcolate sull’intera aliquota contributiva, senza riduzioni. Il beneficio va poi conguagliato nel quadro D con il codice L608, corrispondente all’agevolazione ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 276/2003.
La circolare precisa che lo sgravio corrispondente alla contribuzione figurativa opera anche per la quota a carico del lavoratore, pari all’8,89%; di conseguenza, il datore di lavoro non deve operare la trattenuta nei limiti di tale quota di beneficio.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e flusso E-mens
Le agenzie che, nelle more della circolare, abbiano assolto la contribuzione secondo le modalità ordinarie possono recuperare le somme relative a periodi pregressi, comunque non anteriori a maggio 2005, esponendo il relativo importo nel quadro D del DM10/2 con il codice L609, avente il significato di "arr. ex art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 276/2003".
Tale regolarizzazione può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. La stessa modalità si applica anche quando la documentazione INPS di cui al punto 6 pervenga dopo il termine utile per la presentazione del DM10/2 relativo al mese in cui è avvenuta l’assunzione.
Nel flusso E-mens i datori di lavoro devono indicare i codici M1, M2 e M3 nell’elemento Tipo Contribuzione e riportare nell’elemento Imponibile l’intero imponibile già esposto nel DM10/2. La circolare afferma inoltre che i periodi lavorativi in esame sono coperti esclusivamente da contribuzione obbligatoria e devono essere utilizzati ai fini previdenziali senza considerare, se coincidenti, le informazioni di archivio relative ai periodi indennizzati.
Istruzioni contabili
L’onere dell’agevolazione, corrispondente alla contribuzione figurativa collegata al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale spettante al lavoratore, è posto a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Esso va imputato al nuovo conto FPR 37/100, in corrispondenza dei codici DM10/2 L608 e L609.
La circolare spiega che le somme relative alla contribuzione figurativa vengono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle gestioni a carico delle quali gravano i trattamenti richiamati. In allegato viene quindi introdotta la relativa variazione al piano dei conti.
Contesto applicativo più ampio
Il documento riprende, in parte, le indicazioni della circolare ministeriale n. 41/2004, che definisce in modo ampio i lavoratori svantaggiati e disciplina l’applicazione delle misure di politica attiva e di workfare. Viene ribadito che, in attesa di leggi regionali, le misure di cui all’art. 13 operano nell’ambito di convenzioni tra agenzie di somministrazione e comuni, province o regioni, con il supporto di Italia Lavoro quale agenzia tecnica del Ministero del lavoro.
La circolare richiama inoltre il fatto che gli incentivi possono essere gestiti in forma coordinata o, nei limiti delle convenzioni, anche con assetti alternativi o cumulativi rispetto alle misure di cui alla lettera a) del medesimo art. 13, nel rispetto della disciplina sperimentale prevista dal decreto.
Punti principali
Ambito normativo e finalità
La circolare attua l’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 276/2003, che consente alle agenzie di somministrazione di lavoro di determinare il trattamento retributivo del lavoratore detraendo dal compenso quanto percepito a titolo di indennità o sussidio collegato allo stato di disoccupazione o inoccupazione e, per i soli casi di mobilità o disoccupazione ordinaria/speciale, di detrarre dai contributi dovuti i contributi figurativi. La disposizione diventa operativa dal 15 maggio 2005 a seguito dell’abrogazione del comma 6 dell’art. 13, che rinviava a norme regionali.
Lavoratori interessati e casi esclusi
L’incentivo riguarda i lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. k), del D.Lgs. 276/2003, purché percettori di indennità ordinaria di disoccupazione, trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera), lavoratori rimpatriati da Paesi extracomunitari percettori di trattamento ordinario, percettori di indennità di mobilità, ASU/LSU e altri sussidi o indennità connessi a disoccupazione o inoccupazione. La circolare precisa che per i percettori di mobilità non rientranti nella categoria generale dei lavoratori svantaggiati possono trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, i benefici della legge 223/1991. Restano esclusi i lavoratori titolari di CIG o CIGS, perché tali trattamenti non sono collegati a uno stato di inoccupazione o disoccupazione in atto.
Durata e limiti dell’agevolazione
L’assunzione deve avvenire con contratto di durata non inferiore a nove mesi e l’agevolazione può operare per un massimo di dodici mesi. Il beneficio non può comunque proseguire oltre la scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale del lavoratore, né dopo la decadenza dal trattamento. La circolare richiama il principio di contestualità tra prestazione e agevolazione: il beneficio decorre solo dal momento in cui il lavoratore matura il diritto alla prestazione. Inoltre, l’incentivo non si applica ai lavoratori svantaggiati che, durante l’erogazione del trattamento, maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità.
Decadenza dai trattamenti e comunicazioni
Il lavoratore decade dai trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria o speciale, o da altre indennità/sussidi collegati allo stato di disoccupazione o inoccupazione se rifiuta un progetto individuale di reinserimento o un corso di formazione autorizzato, se non lo frequenta regolarmente senza forza maggiore, se non accetta un’offerta di lavoro con retribuzione non inferiore del 20% rispetto a quella delle mansioni di provenienza, oppure se non ha comunicato preventivamente all’INPS il lavoro prestato nei casi previsti dall’art. 8 del D.L. 86/1988. Le cause di decadenza operano solo se l’attività proposta è congrua rispetto alle competenze del lavoratore e si svolge in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici dalla residenza. I soggetti formativi o le agenzie devono comunicare all’INPS e al Servizio per l’impiego i nominativi dei lavoratori che possono decadere; l’INPS sospende cautelativamente l’erogazione e il lavoratore può ricorrere entro 30 giorni alle Direzioni provinciali del lavoro, che decidono entro i 20 giorni successivi.
Meccanismo del beneficio contributivo
Per i lavoratori percettori di mobilità o disoccupazione ordinaria/speciale, l’agenzia può detrarre dai contributi complessivamente dovuti l’importo dei contributi figurativi, applicando sulla retribuzione presa a riferimento per il periodo agevolato l’aliquota del 32,70%. La circolare precisa che le agenzie restano comunque tenute al rispetto dei minimali contributivi di legge e che il calcolo dei contributi avviene sulla base dell’intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza, senza riduzioni, con successivo conguaglio del solo importo corrispondente alla contribuzione figurativa nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta per ciascun lavoratore.
Adempimenti delle agenzie e delle sedi INPS
Le agenzie devono presentare alla sede INPS competente per territorio una domanda per ottenere, per ciascun lavoratore, l’ammontare lordo IRPEF della prestazione mensile erogata dall’Istituto, la durata della prestazione, la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa e la durata di quest’ultima. La sede INPS verifica i dati e rilascia tempestivamente attestazione all’agenzia. La circolare sottolinea che le necessarie sinergie interne ed esterne devono garantire un rapido riscontro alle richieste.
Codici azienda e compilazione DM10/2
Le posizioni contributive delle agenzie ammesse alla disciplina sono identificate dal codice di autorizzazione 9A, dal c.s.c. 7.07.08 e dal nuovo codice di autorizzazione 8A, con il significato di "agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1, lett. b) D.Lgs. 276/2003". Nel DM10/2, i lavoratori interessati vanno esposti nel quadro B-C con i codici M1 (mobilità), M2 (disoccupazione ordinaria o speciale) e M3 (altre indennità o sussidi), indicando numero dipendenti, giornate/ore retribuite, retribuzioni complessive e somme a debito del datore di lavoro calcolate sull’intera aliquota contributiva.
Conguaglio, regolarizzazioni e flusso E-mens
Il beneficio spettante va conguagliato nel quadro D del DM10/2 con il codice L608, avente il significato di agevolazione ex art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 276/2003. Per i periodi pregressi, non anteriori a maggio 2005, le somme versate secondo le regole ordinarie possono essere recuperate con il codice L609, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare; la stessa modalità vale se la documentazione INPS arriva dopo il termine utile per il DM10/2 del mese di assunzione. Nel flusso E-mens devono essere indicati i codici tipo contribuzione M1, M2 e M3 e l’intero imponibile già esposto nel DM10/2. La circolare precisa inoltre che i periodi lavorativi sono coperti solo da contribuzione obbligatoria e non devono essere considerate, ai fini previdenziali, le informazioni archivistiche relative ai periodi indennizzati se coincidenti con le denunce mensili.
Istruzioni contabili
L’onere dell’agevolazione, pari alla contribuzione figurativa connessa al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale, è imputato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e va registrato sul nuovo conto FPR 37/100 in corrispondenza dei codici DM10/2 L608 e L609. La motivazione contabile è collegata al trasferimento delle somme relative alla contribuzione figurativa dalle gestioni che sopportano i trattamenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
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