Cassazione Civile, Ordinanza n. 36100/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia nasce dal decesso di una persona anziana e non autosufficiente, ospite di una struttura socio-assistenziale, dopo il suo allontanamento dalla struttura e il successivo ritrovamento del corpo nei pressi di binari ferroviari. I familiari hanno agito per il risarcimento dei danni contro l'ente titolare della struttura e contro la cooperativa che vi operava tramite i propri soci-dipendenti, lamentando una inadeguata sorveglianza e controllo dell'ospite. La corte d'appello ha ridotto il quantum riconosciuto a carico dell'ente, confermando invece la condanna della cooperativa. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1173 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe male valutato le prove e avrebbe erroneamente ricondotto la vicenda a un quadro normativo non pertinente, trascurando la responsabilità esclusiva dell'ente gestore; 2) violazione degli stessi artt. 1173 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato circostanze fattuali che avrebbero escluso la responsabilità della cooperativa; 3) violazione dell'art. 1306 c.c. in combinato con l'art. 331 c.p.c., per non aver esteso alla cooperativa la riduzione del danno morale operata in appello a vantaggio del solo ente. L'ente ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, lamentando violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione della convenzione tra le parti, che avrebbe trasferito alla cooperativa ogni attività di controllo degli ospiti, nonché la mancata affermazione della responsabilità della cooperativa in manleva verso l'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della cooperativa sia il ricorso incidentale dell'ente. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi della cooperativa perché miravano, sotto la veste formale della violazione di legge e del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché, nel rapporto tra i danneggiati e la cooperativa, il quantum non era stato impugnato dalla cooperativa in appello, con formazione di giudicato interno, sicché la riduzione ottenuta dall'altro coobbligato solidale non poteva giovarle. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'ente, osservando che l'interpretazione del regolamento negoziale è riservata al giudice di merito e che nel caso concreto la censura si risolveva in una richiesta di nuova lettura del testo contrattuale, senza denunziare una reale violazione dei canoni ermeneutici. Le spese di lite tra i due coobbligati sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, mentre ciascuno di essi è stato condannato a rimborsare le spese ai familiari danneggiati.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto obbligatorio; la Corte rileva che la censura, in realtà, attaccava la ricostruzione del fatto e non la fattispecie astratta.
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene che il ricorso mirasse a una rivalutazione delle prove e non individuasse un errore di diritto.
art. 116 c.p.c.
invocato per dedurre un errato apprezzamento delle prove; la Corte osserva che la doglianza riguardava il merito, non un vizio censurabile in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricognizione del fatto concreto o la valutazione delle prove.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 1306 c.c.
richiamato dalla cooperativa per estendere il beneficio della riduzione del quantum; la Corte esclude l'estensione per la formazione del giudicato interno sul rapporto non impugnato.
art. 331 c.p.c.
non ricorreva un'ipotesi di inscindibilità tale da imporre l'integrazione del contraddittorio tra coobbligati solidali.
art. 1362 c.c.
invocato per l'interpretazione della convenzione; la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo se indica specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
art. 1363 c.c.
richiamato insieme all'art. 1362 c.c.; la Corte esclude che la lettura del giudice di merito sia contraria ai canoni interpretativi.
art. 366 n. 6 c.p.c.
richiamato con riferimento agli oneri di allegazione in cassazione, in particolare sull'indicazione del testo della convenzione.
art. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.
richiamato per gli oneri di produzione degli atti e documenti necessari al ricorso.
art. 13 co. 1-bis D.P.R. 115/2002
è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- L'errore nella ricostruzione della fattispecie concreta non integra, di per sé, violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., salvo che si traduca in una vera e propria falsa sussunzione di un fatto pacifico nella norma astratta.
- L'obbligazione solidale passiva non determina automaticamente l'inscindibilità del giudizio: il processo può proseguire anche nei confronti di uno solo dei coobbligati e, se la decisione di appello riguarda solo un rapporto processuale, non si estende agli altri se non impugnata nei loro confronti.
- La riduzione del risarcimento ottenuta in appello da uno dei coobbligati non giova al coobbligato che non abbia impugnato il quantum a lui riferibile e sul quale si sia formato giudicato interno.
- L'interpretazione del contratto o della convenzione è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per una mera proposta interpretativa alternativa.
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