Cassazione Penale, Ordinanza n. 11475/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. I motivi sono stati ribaditi anche con memoria depositata in prossimità della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, già compiutamente esaminate e motivate dai giudici di merito. Ha ritenuto il secondo motivo riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti, valorizzando le modalità della condotta dell'imputato. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato come causa di giustificazione dedotta dal ricorrente; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento per carenza dei presupposti valorizzati dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano nella mera contestazione dell'attendibilità di una fonte dichiarativa e nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione logica, diffusa e analitica.
- Il motivo di ricorso che ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito è inammissibile se non confronta in modo specifico le argomentazioni della decisione impugnata.
- La causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. deve essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi in modo coerente le concrete modalità della condotta e le risultanze processuali incompatibili con la scriminante.
Come è indicizzato
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