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Ordinanza

Ordinanza n. 3222/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda di sospensione del provvedimento di non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense, Sessione 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia deducendo, tra l'altro, l'irricevibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado. Nel merito cautelare ha contestato la valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto non adeguatamente motivato il giudizio della Commissione sull'elaborato del candidato e ravvisato un difetto di istruttoria. Il Ministero ha inoltre censurato la critica riferita all'attribuzione del solo voto numerico, sostenendo che tale modalità fosse sufficiente a esternare le ragioni del giudizio della Commissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto che il giudice di primo grado non avesse specificato quali criteri concreti fossero stati violati o disattesi dalla Commissione nell'esaminare l'elaborato, né in che modo il voto attribuito fosse riconducibile a un difetto di istruttoria. Ha inoltre escluso, alla luce del costante orientamento del Consiglio di Stato, che la censura contro l'attribuzione del solo voto numerico fosse condivisibile: il voto numerico è idoneo a esternare adeguatamente le ragioni del giudizio della Commissione d'esame per l'abilitazione forense. Per l'effetto, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado contro il provvedimento di non ammissione alla seconda fase dell'esame. Il dispositivo precisa altresì la sospensione di ogni ulteriore attività procedimentale fino alla definizione del merito del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte resistente e liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, il voto numerico attribuito dalla Commissione è, in linea generale, sufficiente a esternare le ragioni del giudizio valutativo, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
  • La contestazione giudiziale della valutazione di un elaborato d'esame non può fondarsi genericamente su una carenza di motivazione o di istruttoria: occorre indicare quali criteri valutativi siano stati concretamente violati o disattesi e in che modo il voto risulti viziato.
  • In sede cautelare, l'accoglimento della domanda richiede una motivazione specifica sui presunti vizi dell'attività della Commissione; non è sufficiente affermare in modo generico l'esistenza di un difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelareAppello
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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