Cassazione Penale, Sentenza n. 27918/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per lesioni personali aggravate (art. 582, 583, comma 1, n. 2, c.p.). Venivano proposti cinque motivi: 1) nullità/vizio di motivazione per mancato differimento dell'udienza del 5/11/2019 per presunto legittimo impedimento per motivi di salute dell'imputato; 2) inutilizzabilità del verbale delle dichiarazioni rese in udienza preliminare acquisite illegittimamente; 3) contestazione della sussistenza dell'aggravante (indebolimento permanente di un organo) con argomento che il dente non sarebbe organo e che non vi sarebbe menomazione funzionale; 4) vizio nella valutazione delle circostanze e nella commisurazione della pena (mancata prevalenza delle attenuanti e non adeguato riconoscimento della provocazione); 5) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (o comunque non punibilità). La difesa ha altresì eccepito la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo è manifestamente infondato perché dagli atti medico-legali non risultava un impedimento assoluto a partecipare all'udienza; il secondo motivo è generico e non specifica l'incidenza delle dichiarazioni sull'esito; il terzo è inedito e manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza che anche una minima menomazione apprezzabile integra l'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2; il quarto è un mero dissenso di merito non censurabile in cassazione; il quinto è inammissibile e comunque non applicabile perché la pena edittale del reato non consentiva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis nella formulazione applicabile. La Corte ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il fatto avuto luogo il 20/12/2014 e non essendosi ancora estinto il termine. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Codice penale, art. 582
Norma di riferimento per le lesioni personali; richiamata quale disposizione di quadro insieme all'art. 583
Codice penale, art. 583, comma 1, n. 2
Qualifica il fatto come lesioni aggravate quando determini l'indebolimento permanente di un organo; la Corte ha interpretato in senso estensivo, confermando che anche una menomazione minima e apprezzabile può integrare l'aggravante
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
Regole di cassazione relative ai motivi e ai vizi dedotti; usato per valutare la fondatezza e la specificità dei motivi di impugnazione
Codice di procedura penale, art. 513
Disciplina l'esame delle dichiarazioni rese in udienza preliminare; la Corte ha richiesto che l'eventuale inutilizzabilità sia specificamente correlata all'esito del giudizio
Codice penale, art. 62-bis, 69, 133
Norme su recidiva/attenuanti e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle circostanze e della pena sia questione di merito non riesaminabile in cassazione salvo vizi di motivazione
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che non era applicabile perché la pena edittale prevista per il reato superava i limiti previsti per l'istituto
Codice penale, artt. 157 e 161
Norme sul computo della prescrizione; utilizzate per escludere l'estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di appello
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicato per sanzionare il ricorrente
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (richiamato normativa di modifica)
Richiamato per spiegare i limiti applicativi dell'art. 131-bis dopo la novellazione normativa
Massime di principio
- La deduzione di un legittimo impedimento per motivi di salute richiede documentazione sanitaria idonea a dimostrare l'impossibilità assoluta di comparire; certificati che attestino dimissioni temporanee o terapie non sono automaticamente idonei a provare l'impossibilità.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza preliminare possono essere utilizzate solo se la loro acquisizione è stata regolare e, se si contesta la loro utilizzabilità, il ricorso deve indicare con specificità in che modo tali dichiarazioni hanno inciso sul decisum.
- L'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2 (indebolimento permanente di un organo) può sussistere anche in presenza di una menomazione minima ma apprezzabile; la valutazione medico-legale è centrale e la giurisprudenza ammette che anche lesioni dentarie possano integrare l'aggravante se ricadono sulla funzione (es. masticazione).
- Le censure che si limitano a proporre un diverso apprezzamento di merito (bilanciamento di circostanze, quantificazione della pena) sono generalmente inammissibili in Cassazione a meno che non evidenzino vizi logici o di motivazione rilevanti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede il rispetto dei limiti soggettivi/oggettivi previsti dalla norma: verificare sempre il massimo edittale del reato per valutare l'ammissibilità dell'istituto.
- Per contestare la prescrizione è essenziale calcolare correttamente i termini partendo dalla data del fatto e considerando la pena edittale massima, nonché le eventuali sospensioni o interruzioni.
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