Cassazione Penale, Ordinanza n. 22980/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Deduceva: 1) la nullità dell'accertamento tossicologico sulle urine per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del test; 2) l'erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) l'ingiustificato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) l'eccessività della pena, pur di poco superiore al minimo edittale. Sosteneva inoltre che le sole tracce di stupefacenti nelle urine non sarebbero bastate a provare l'attualità dell'alterazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i motivi ripropongano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza adeguata critica della motivazione impugnata; considera manifestamente infondate le doglianze su tenuità del fatto, attenuanti generiche e dosimetria della pena, poiché la sentenza di appello aveva motivato in modo logico e coerente valorizzando la gravità della condotta, l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali. La Corte osserva anche che l'accertamento della guida sotto l'influenza di stupefacenti era sorretto da esame biologico sulle urine e da sintomi esteriori di alterazione rilevati dagli operanti. Non essendo il ricorso ammissibile, non può essere dichiarata l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto la causa di non punibilità è esclusa dalla gravità della condotta, dalla guida in stato di alterazione e dalle ulteriori violazioni connesse.
artt. 133 e 62 bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto e l'assenza di segnali di resipiscenza, senza dover esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non può essere dichiarata d'ufficio una causa di non punibilità maturata dopo la sentenza impugnata, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il riferimento sostanziale è al reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, che può essere dimostrato mediante accertamenti biologici sulle urine uniti a dati sintomatici dell'alterazione rilevati al momento del fatto.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato attraverso accertamenti biologici sulle urine, se corroborati da sintomi esteriori coerenti rilevati dagli operanti, senza necessità di analisi su ulteriori liquidi fisiologici.
- L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, quando previsto per l'accertamento, può ritenersi provato dal verbale fidefaciente degli operanti e dalle dichiarazioni rese in esso, ove il giudice di merito dia conto in modo non illogico della circostanza.
- La particolare tenuità del fatto non è compatibile con condotte connotate da pluralità di profili di gravità, come la guida in stato di alterazione unitamente ad ulteriori violazioni della disciplina della circolazione e della sicurezza, dovendosi valutare globalmente la concreta offensività del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi, quali la gravità del fatto, i precedenti penali e l'assenza di resipiscenza, senza necessità di confutare singolarmente ogni argomento difensivo.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito quando la motivazione sulla pena sia logica, coerente e aderente ai dati processuali; censure meramente generiche sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso preclude la declaratoria d'ufficio di cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata, perché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.
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