Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile della contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 25 cm, fuori dalla propria abitazione e nella pubblica via. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, congiuntamente, vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare esclusivamente l'offensività concreta del fatto, desumibile dalla sola lunghezza della lama, e considerare, ai fini della lieve entità, l'esclusione della recidiva già operata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente, avendo valorizzato il porto ingiustificato del coltello a scatto nella pubblica via, la sicura riconducibilità dell'arma al prevenuto e l'infondatezza della richiesta di lieve entità, esclusa in ragione delle caratteristiche dello strumento, della sua potenzialità lesiva e della personalità negativa dell'imputato desunta dal suo vissuto delinquenziale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
integra la contravvenzione di porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere; la Corte ritiene sufficiente il porto ingiustificato del coltello a scatto e non accoglie la lettura difensiva centrata sulla sola lama o sulla lieve entità
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro di ricorso per dedotto vizio di motivazione; la Corte ne esclude la sussistenza perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- La motivazione è immune da vizi logici quando il giudice di merito dà conto in modo coerente del porto ingiustificato dell'arma o dello strumento offensivo nella pubblica via e della sua riconducibilità all'imputato.
- Ai fini della contravvenzione di porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio, rileva il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo di uno strumento idoneo ad offendere, non essendo decisiva una lettura limitata alla sola dimensione della lama.
- La valutazione sulla lieve entità può essere negata in considerazione congiunta delle caratteristiche dello strumento, della sua potenzialità lesiva e della personalità dell'agente desunta dal suo vissuto criminale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano cause esimenti specificamente previste.
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