Sentenza n. 29/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili prot. n. 3107 datato 16.02.2022, avente ad oggetto «D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e s.m.i. A22-SS467 – Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 “Pedemontana”. Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera. Primo Lotto»; - della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. prot. 232/2022 datata 25.02.2022, avente ad oggetto «Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” – Tangenziale di Rubiera – Riscontro Vs. nota d.d. 9 febbraio 2022 prot. 104/2022” e del relativo allegato “Ditta n. 14 prot. n. 332 d.d. 19/05/2021 demanio pubblico dello Stato ramo acque» contenente le controdeduzioni alle osservazioni; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, relativi al Progetto Definitivo «“Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”» e dei relativi allegati, nessuno escluso; - del Progetto Definitivo «“Tangenziale di Rubiera” Relazione Generale “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”» di Autostrada Campogalliano S.p.a.; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Generale “Cartografia Generale di inquadramento” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Generale “Planimetria Generale” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Generale “Planimetria su ortofoto” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Barriere di Sicurezza Asse Principale Planimetria Barriere di Sicurezza – Tavola 1” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Barriere di Sicurezza Asse Principale Planimetria Barriere di Sicurezza – Tavola2” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Barriere di Sicurezza Asse Principale Planimetria Barriere di Sicurezza – Tavola 3” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera – Tav. 1/1 Piano Particellare di Esproprio” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera Elenco Ditte” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera – Tav. 1/1 Piano Particellare Fabbricati in fascia” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Espropri Comune di Rubiera Censimento Fabbricati in fascia” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria Stato Attuale 1/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria Stato Attuale 2/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria Stato Attuale 3/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria di Progetto 1/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria di Progetto 2/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Corpo Stradale Planimetria di Progetto 3/8” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Sezione Tipo e Particolari Costruttivi” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Asse Principale Interventi di Mitigazione Acustica (barriere antirumore) Disegni d'Insieme e Particolari” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale, compensativo Planimetria Inquadramento” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Collegamento Autostradale Campogalliano – Sassuolo Tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” “Cantierizzazione – Cantierizzazione, WBS e Cronoprogramma viabilità di accesso ai cantieri” di Autostrada Campogalliano Sassuolo; - di tutti gli atti anche non conosciuti, nessuno escluso, relativi all'adozione e approvazione della Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera; - di tutti gli sconosciuti atti, nessuno escluso, relativi alla Conferenza dei Servizi nonché degli sconosciuti pareri; - dello sconosciuto Procedimento d'Intesa Stato-Regione Emilia-Romagna relativamente al progetto A22 e la S.S. 467 – Affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana”” Variante alla S.S. 9 Via Emilia c.d. Variante di Rubiera. Primo Lotto; - dell'atto di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. di avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo del “Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera”; - dello sconosciuto Progetto Preliminare relativo al “Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” della Tangenziale di Rubiera”; - dello sconosciuto Progetto Esecutivo relativo al “Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” della Tangenziale di Rubiera”; - della sconosciuta convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo sottoscritta nel dicembre 2014; - dello sconosciuto Progetto definitivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo approvato con delibera CIPE n. 62 del 22 luglio 2010; - dello sconosciuto Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo; - dello sconosciuto Decreto n. 22531 del 20.09.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo; - della sconosciuta nota n.170 datata 6.12.2019 di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.; - della sconosciuta delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 421 del 27 marzo 2006; - della sconosciuta nota n. 22076 del 13.09.2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 386 del 10.04.2020; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 557 del 10.04.2020; - della sconosciuta nota n. 12485 del 12 ottobre 2020 del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”; - della sconosciuta nota n. 12674 dell'8.02.2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; - della sconosciuta nota n. 1712 del 18.02.2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; - della sconosciuta nota n. 2721/2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; - della sconosciuta nota n. 25783 del 9.03.2021 del Comando Trasporti e Materiali; - della sconosciuta nota n. 296810 del 1° aprile 2021 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 4553 del 7.04.2021 del Comune di Rubiera; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 160/2021; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 6118 del 12.04.2021; - della sconosciuta nota n. 90762 del 16.04.2021 del Comune di Reggio Emilia; - della sconosciuta nota n. 6954 del 23.04.2021 del Comune di Casalgrande; - della sconosciuta nota n. 6164 del 29.04.2021 del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”; - della sconosciuta nota n. 17711 del 21.05 2021 del Ministero della Cultura; - della sconosciuta nota n. 56475 del 28.05.2021 del Comando Trasporti e Materiali; - della sconosciuta nota n. 488706 del 19.05.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 10899 del 18.06.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; - della sconosciuta nota n. 20347 del 20.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; - della sconosciuta nota n. 14728 del 2.08.2021 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a. n. 548 del 10.09.2021; - della sconosciuta nota n. 974802 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 974839 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 979619 del 21.10.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 18280 del 22.10.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 632 del 26.10.2021; - della sconosciuta nota n. 20347 del 20.07.2021 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della sconosciuta nota n. 25694 del 28.10.2021 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; - della sconosciuta nota n. 16912 del 10.12.2021 del Comune di Rubiera; - della sconosciuta nota n. 17515 del 20.12.2021 del Comune di Rubiera; - della sconosciuta nota n. 17286 del 16.12.2021 del Comune di Rubiera; - della sconosciuta nota n. 17571 del 21.12.2021 del Comune di Rubiera; - della sconosciuta nota n. 1175190 del 21.12.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 1187929 del 28.12.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 985 del 17.01.2022 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; - della sconosciuta nota n. 1766 del 4.02.2022 del Comune di Rubiera; - della sconosciuta delibera n. 9 del 31.01.2022 del Consiglio Comunale del Comune di Rubiera; - della sconosciuta nota n. 117825 del 9.02.2022 della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta delibera n. 150 del 7.02.2022 della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna; - della sconosciuta nota n. 19298 del 9.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; - della sconosciuta nota n. 9825694 del 28.10.2021 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 666 del 15.11.2021; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 743 del 22.12.2021; - della sconosciuta nota n. 23195 del 28.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; - della sconosciuta nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 30 del 14.01.2022; - della sconosciuta nota n. 2424 del 28.01.2020 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della sconosciuta nota n. 1482 del 30 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo; - della sconosciuta nota n. 278065 del 7 aprile 2020 della Regione Emilia-Romagna; - di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera”; … nonché per l'accertamento … del diritto di Terminal Rubiera S.r.l. al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19 luglio 2022: - di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo; - del Cronoprogramma dei lavori relativo al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 1/2 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 2/2 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Profilo Longitudinale relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 1/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 2/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 3/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 4/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale Rilevato Ferroviario Sezioni Trasversali 5/5 relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale SF01 – Scatolare Ferroviario Pianta e Sezione Longitudinale relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola Asse principale SF01 – Scatolare Ferroviario Sezioni Trasversali e Dettagli relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della Tavola generale Planimetria su Ortofoto relativa al Progetto Definitivo Tangenziale di Rubiera; - della convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo sottoscritta nel dicembre 2014; - dell'atto aggiuntivo alla Convenzione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposrti e AutoCS sottoscritta in data 24 aprile 2018; - della delibera CIPE n. 62 del 22 luglio 2010; - del Decreto n. 22531 del 20.09.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo; - della nota n.170 datata 6.12.2019 di Autostrada Campogalliano Sassuolo s.p.a.; - della delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 421 del 27 marzo 2006; - della nota n. 22076 del 13.09.2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali; - della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 386 del 10.04.2020; - della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 557 del 10.04.2020; - della nota n. 12674 dell'8.02.2021 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; - della nota n. 2721/2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; - della nota n. 296810 del 1° aprile 2021 della Regione Emilia-Romagna; - della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 160/2021; - della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 6118 del 12.04.2021; - della nota n. 90762 del 16.04.2021 del Comune di Reggio Emilia; - della nota n. 6954 del 23.04.2021 del Comune di Casalgrande; - della nota n. 6164 del 29.04.2021 del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”; - della nota n. 488706 del 19.05.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della nota n. 10899 del 18.06.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; - della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 548 del 10.09.2021; - della nota n. 974802 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della nota n. 974839 del 20.10.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della nota n. 979619 del 21.10.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della nota n. 18280 del 22.10.2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; - della nota di Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. n. 632 del 26.10.2021; - della nota n. 16912 del 10.12.2021 del Comune di Rubiera; - della nota n. 17515 del 20.12.2021 del Comune di Rubiera; - della nota n. 17571 del 21.12.2021 del Comune di Rubiera; - della nota n. 1175190 del 21.12.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della nota n. 1187929 del 28.12.2021 della Regione Emilia-Romagna; - della nota n. 19298 del 9.11.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; - della nota n. 2424 del 28.01.2020 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della nota n. 1482 del 30 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione del Progetto esecutivo del collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo; - della nota n. 278065 del 7 aprile 2020 della Regione Emilia-Romagna; - di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera”; … nonché per l'accertamento … del diritto di Terminal Rubiera s.r.l. al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 14 ottobre 2022: - di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Asse Principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 1/2” contenente l'indicazione di “variante altimetrica con parziale o totale sovrapposizione al tracciato attuale” e delle Sezioni 13, 21, 29, 33, 41, 45 e 49 facenti parte della documentazione “Tangenziale Rubiera” approvata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili prot. n. 3107/2022; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Asse Principale Rilevato Ferroviario Planimetria di Progetto 1/2” contenente l'indicazione di “variante altimetrica con parziale o totale sovrapposizione al tracciato attuale” e le Sezioni 13, 21, 29 facenti parte della documentazione “Tangenziale Rubiera” approvata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili prot. n. 3107/2022; - del Progetto Definitivo “Tangenziale di Rubiera” “Asse Principale Rilevato Ferroviario Relazione Tecnica” facente parte della documentazione “Tangenziale Rubiera” approvata con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili prot. n. 3107/2022; - di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 “Pedemontana” Progetto Definitivo della Tangenziale di Rubiera” e segnatamente: - della DGR Regione Emilia Romagna n. 421/2006 (prot. n. (VIM/06/21654); - della DGR Regione Emilia Romagna n. 150/2022 di perfezionamento dell'Intesa Stato Regione sulla Localizzazione delle opere di interesse statale; - della Deliberazione CIPE n. 52/2011; ... nonché per l'accertamento ... del diritto di Terminal Rubiera s.r.l. al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di conclusione positiva della conferenza di servizi e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo alla Tangenziale di Rubiera, nonché gli atti progettuali e procedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e concessionaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, conduttrice e gestrice di un terminal ferroviario intermodale, ha impugnato il decreto ministeriale prot. n. 3107 del 16 febbraio 2022, la nota della concessionaria e gli atti relativi al progetto definitivo della Tangenziale di Rubiera, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in sintesi: violazione delle garanzie partecipative e delle norme sul procedimento espropriativo; esercizio di poteri ablatori atipici e in assenza dei presupposti normativi; difetto di istruttoria e motivazione sulla modifica del binario ferroviario utilizzato dal terminal; mancata ponderazione dell’interesse economico e occupazionale della ricorrente; omessa valutazione di soluzioni alternative; irragionevolezza e sproporzione della soluzione tecnica; travisamento dei fatti quanto all’utilizzo del terminal; mancata indicazione della durata dell’interruzione del servizio ferroviario; carenza di relazione tecnica e di adeguata documentazione progettuale. Le amministrazioni resistenti e le concessionarie hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità o tardività del ricorso, il difetto di legittimazione e interesse della ricorrente e, quanto ad Autostrada del Brennero S.p.a., il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse il progetto di un’opera stradale e la modifica di un binario ferroviario, senza incidere direttamente sulle modalità di utilizzazione del demanio idrico; pertanto la cognizione spettava al giudice amministrativo e non al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ha respinto anche la richiesta di mutamento del rito, ritenendo applicabile il rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché la controversia atteneva lato sensu a provvedimenti relativi a procedure di occupazione ed espropriazione per opere pubbliche. Ha accolto invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Autostrada del Brennero S.p.a., estromettendola dal giudizio, poiché la società di progetto Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. era subentrata all’ATI aggiudicataria ed era la concessionaria che aveva elaborato il progetto impugnato. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati. Il TAR ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della ricorrente, non essendo essa direttamente interessata da procedure ablative sulle aree condotte; in ogni caso, ha rilevato che la società aveva concretamente partecipato mediante accesso agli atti, presentazione di osservazioni, sopralluogo e interlocuzione con la concessionaria. Ha escluso la violazione del d.P.R. n. 327/2001, poiché dagli elaborati non risultava previsto esproprio o occupazione temporanea delle aree condotte dalla ricorrente, ma interventi sul raccordo ferroviario. Le scelte progettuali sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento, vizi non riscontrati. La soluzione era stata motivata dalla necessità di coordinarsi con il viadotto già approvato, con il fiume Secchia e con le opere connesse, e risultava diretta a ridurre l’impatto sul territorio e i tempi di fermo ferroviario. Il progetto e le controdeduzioni indicavano inoltre le lavorazioni previste, il cronoprogramma e una durata di 75 giorni per la preparazione della variante ferroviaria, oltre all’impegno a ridurre al minimo il disservizio. Il fatto che il decreto finale non richiamasse puntualmente le osservazioni della ricorrente non è stato ritenuto decisivo, poiché esse erano state esaminate e puntualmente riscontrate dalla concessionaria e considerate nel procedimento. È stata inoltre esclusa l’erroneità del presupposto relativo al presunto disuso del terminal. Infine, il possibile danno economico derivante dalla sospensione temporanea dell’attività è stato ritenuto eventualmente risarcibile e quantificabile al termine dei lavori, ma non idoneo, di per sé, a determinare l’illegittimità del progetto. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche
Il rito abbreviato è applicabile anche a controversie lato sensu riconducibili a provvedimenti relativi a procedure di occupazione o espropriazione per opere pubbliche, pur quando le aree del ricorrente non siano direttamente espropriate.
d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383
La procedura di verifica di conformità urbanistica e di conferenza di servizi è stata utilizzata per l’approvazione dell’opera pubblica e il perfezionamento dell’intesa Stato-Regione.
artt. 1, 3, 7 e 12 l. 241/1990
Le garanzie partecipative e gli obblighi di motivazione e istruttoria non risultano violati quando l’interessato, pur non essendo direttamente inciso da un procedimento ablatorio, abbia comunque potuto accedere agli atti, presentare osservazioni e ricevere riscontro.
artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38 e 40 d.P.R. 327/2001
La disciplina espropriativa non si applica, in assenza di esproprio o occupazione temporanea delle aree nella disponibilità del ricorrente; la mera interferenza dei lavori con un’infrastruttura utilizzata dal privato non equivale a un procedimento ablatorio sui suoi beni.
art. 42 Cost.
La tutela della proprietà e delle posizioni patrimoniali non impedisce la realizzazione dell’opera pubblica quando non sia dimostrata l’illegittimità della procedura ablativa o progettuale.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità risultano rispettati quando la scelta progettuale sia sorretta da istruttoria, motivazione tecnica e valutazione delle osservazioni degli interessati.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento impugnato disciplina direttamente e immediatamente le modalità di utilizzazione del demanio idrico o incide sul regime delle acque; non ricorre invece quando l’atto è soltanto strumentalmente collegato a profili idrici e la controversia riguarda principalmente la progettazione di un’altra opera pubblica.
- Le determinazioni progettuali relative alla modifica di infrastrutture ferroviarie, quando espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, incoerenza o travisamento dei fatti; non è sufficiente dimostrare che fosse astrattamente ipotizzabile una soluzione alternativa.
- Il privato che non sia direttamente destinatario di un esproprio o di un’occupazione temporanea non vanta, per ciò solo, il diritto alla partecipazione formale al procedimento ablatorio; la partecipazione concreta comunque assicurata mediante accesso agli atti, osservazioni, sopralluoghi e interlocuzione può escludere la dedotta lesione partecipativa.
- La mancata menzione puntuale delle osservazioni del privato nel provvedimento finale non determina automaticamente un difetto di motivazione quando le osservazioni siano state effettivamente esaminate, abbiano ricevuto una risposta puntuale e siano state portate all’attenzione delle amministrazioni procedenti.
- Il pregiudizio economico eventualmente derivante dall’esecuzione di lavori pubblici e dalla temporanea sospensione di un’attività non rende di per sé illegittimo il progetto; se il danno è conseguenza futura e quantificabile dell’esecuzione, può essere valutato sul piano risarcitorio secondo la sua effettiva verificazione e quantificazione.
- La legittimazione passiva nella controversia relativa a un progetto di opera pubblica spetta al soggetto che, in base alla successione nell’affidamento o alla concessione, ha elaborato e presentato il progetto impugnato; il precedente aggiudicatario o mandatario dell’ATI, ormai sostituito dalla società di progetto, deve essere estromesso.
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