Sentenza del 11/10/2018 n. 25219 - Corte di Cassazione
Domicilio fiscale - Omesso pagamento delle imposte - Convenzione italo-tedesca contro la doppia imposizione - Ripartizione del potere impositivo - Interpretazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la mancata dichiarazione in Italia di una plusvalenza realizzata mediante la cessione della partecipazione totalitaria in una società italiana. Le Commissioni tributarie avevano ritenuto applicabile la normativa interna italiana, sostenendo che non vi fosse doppia imposizione poiché la plusvalenza non era stata dichiarata neppure in Germania. La società ha sostenuto invece che l'art. 13, paragrafo 4, della Convenzione italo-tedesca attribuisse in via esclusiva alla Germania il potere di tassare gli utili derivanti dalla cessione, nonché contestato ulteriori profili relativi alla notificazione dell'accertamento e ai termini di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la Convenzione italo-tedesca prevalesse sulla normativa tributaria interna e attribuisse esclusivamente alla Germania il potere impositivo sulla plusvalenza. Il mancato pagamento delle imposte in Germania non consente all'Italia di disapplicare la Convenzione; può invece giustificare l'attivazione dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali. Gli ulteriori motivi relativi alla notificazione e ai termini di accertamento sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459, art. 13, paragrafo 4
Gli utili conseguiti da un soggetto residente mediante alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti sono imponibili "soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente".
La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni sociali effettuata da una società tedesca priva di stabile organizzazione in Italia è imponibile esclusivamente nello Stato di residenza della società, cioè la Germania.
Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, art. 27
Se vi sono indizi di evasione o di mancato assolvimento degli obblighi fiscali nello Stato competente, le amministrazioni possono utilizzare lo scambio di informazioni, senza modificare la ripartizione convenzionale del potere impositivo.
Art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme interne incompatibili in materia di imposte sui redditi.
Art. 20 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vigente all'epoca dei fatti
La disciplina interna sulla tassazione dei redditi dei soggetti non residenti deve essere disapplicata quando la convenzione internazionale attribuisce in modo esclusivo il potere impositivo all'altro Stato.
Artt. 23 e 151 del TUIR
Le norme nazionali sulla tassazione dei redditi prodotti in Italia dai non residenti non possono prevalere sulla disciplina speciale prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni.
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La questione dei termini di decadenza per la notificazione dell'accertamento è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento dei motivi fondati sulla convenzione internazionale.
Art. 156 del codice di procedura civile
Il profilo relativo all'eventuale sanatoria della notificazione per effetto della tempestiva impugnazione non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
Massime di principio
- In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, occorre verificare prima la regola convenzionale di attribuzione del potere impositivo e solo successivamente applicare, se compatibile, la normativa interna.
- Le convenzioni internazionali possono attribuire a uno Stato un potere impositivo esclusivo, impedendo all'altro Stato di tassare il medesimo reddito anche se esso è economicamente collegato al suo territorio.
- Il mancato pagamento o la mancata dichiarazione del reddito nello Stato competente non trasferiscono automaticamente il potere impositivo all'altro Stato.
- In caso di sospetta evasione transnazionale, lo Stato che non è titolare del potere impositivo deve utilizzare gli strumenti di cooperazione amministrativa, come lo scambio di informazioni, anziché ignorare la convenzione.
- La presenza di un domicilio fiscale o di rapporti con l'amministrazione italiana non equivale, da sola, alla presenza di una stabile organizzazione né attribuisce automaticamente all'Italia il diritto di tassare tutti i redditi del soggetto estero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 200 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 207 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 944 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →