Sentenza del 18/11/2021 n. 35197 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso da parte del Comune delle somme versate a titolo di imposta pubblicitaria (importo richiesto €105.048,10) con la censura, da parte della contribuente, del mancato adeguamento delle tariffe comunali alle disposizioni nazionali (in particolare alle vicende normative susseguenti a L. n. 448/2001 e D.L. n. 7/2005, art. 7‑octies) e dell'irrilevanza dei bollettini prepagati notificati dal Comune, ritenuti non equiparabili ad un avviso di liquidazione. La CTR aveva riformato la sentenza di primo grado accogliendo in parte la contribuente e il Comune ha impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il Sindaco, prima dell'udienza, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione in conseguenza di una transazione intervenuta con la controparte; tale rinuncia, non essendo stata notificata alla controparte costituita, non produce l'estinzione del processo ma determina l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. Inoltre la Corte ha escluso l'applicazione del contributo supplementare previsto dal D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1‑quater, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
Legge n. 448 del 2001
stabiliva dei limiti alle tariffe da applicare
La norma ha posto limiti alle tariffe comunali per l'imposta pubblicitaria; il mancato rispetto di tali limiti è stato al centro della contestazione sulla legittimità delle somme richieste dal Comune.
Decreto‑Legge n. 7 del 2005, art. 7‑octies
l'ente avrebbe dovuto adeguare le tariffe ... fin dall'esercizio del 2005
Secondo la CTR il Comune era tenuto ad adeguare le tariffe a decorrere dall'esercizio 2005; successive variazioni avrebbero potuto essere effettuate solo in base all'indice ISTAT.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Il contributo sanzionatorio previsto si applica all'inammissibilità originaria del gravame; la Corte ha ritenuto che non sia dovuto in caso di inammissibilità sopravvenuta (rinuncia non notificata).
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8‑bis, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale utilizzata per svolgere l'udienza in camera di consiglio durante la situazione emergenziale; giustifica la modalità di trattazione dell'udienza pubblica citata nel provvedimento.
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. L. 16 settembre 2021, n. 126
Ulteriore norma procedurale richiamata per la celebrazione dell'udienza in relazione al periodo emergenziale.
Cass. Sez. 1, Sent. n. 13923 del 22/05/2019 (giurisprudenza)
Principio richiamato: la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita, non estingue l'atto impugnatorio ma determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Cass. (Sez. 5) n. 10198/2018 e n. 21694/2021 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata in tema di compensazione delle spese: la Corte può compensare le spese di giudizio in ragione dell'esito complessivo.
Cass. n. 13636/2015; n. 12743/2016 (giurisprudenza)
Precedenti usati per affermare che il meccanismo del contributo previsto dal DPR n.115/2002 art.13 si applica all'inammissibilità originaria e non a quella sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio: se non è notificata alla controparte costituita non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di transazione tra le parti la parte che intende estinguere il giudizio deve notificare la rinuncia alla controparte costituita per produrre l'effetto estintivo; diversamente il giudice può dichiarare l'inammissibilità.
- Le spese di giudizio possono essere compensate dalla Corte in presenza di vicende processuali sopravvenute o di esiti complessivi che giustifichino una soluzione equa.
- Sulle controversie tributarie relative a canoni e tariffe comunali, l'ente locale è tenuto a rispettare i limiti e le decorrenze stabilite dalla normativa statale: l'adeguamento tariffario disposto da norma statale ha efficacia dalla data di decorrenza prescritta e le modifiche successive possono essere vincolate (es. adeguamento ISTAT).
- I bollettini di pagamento prepagati non sono automaticamente equiparabili ad avvisi di liquidazione: per rendere opponibile l'atto impositivo occorre rispettare i requisiti formali dell'avviso di liquidazione previsti dalla normativa.
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