Sentenza del 27/11/2017 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU-ICI - Esenzione abitazione principale - Immobile locato a terzi - Non spetta - Perdita qualità "dimora abituale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva riconosciuto l'esenzione IMU/ICI per l'abitazione principale relativamente all'annualità 2010. L'amministrazione sosteneva che l'agevolazione non spettasse in assenza del requisito della dimora abituale del contribuente e del coniuge. La contribuente aveva invece invocato la particolare situazione familiare e lavorativa: il coniuge, appartenente all'Arma dei Carabinieri, era obbligato a utilizzare un alloggio di servizio, circostanza ritenuta idonea a giustificare la mancata convivenza materiale. È però emerso che dal 1° luglio 2010 era stato stipulato un contratto di locazione, almeno parziale, dell'immobile a favore di terzi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello del Comune. Ha riconosciuto l'esenzione per il primo semestre 2010, ritenendo applicabile la particolare situazione già valutata positivamente per l'annualità 2009 e considerando giustificata la mancata convivenza del coniuge per ragioni di servizio. Ha invece escluso l'agevolazione per il secondo semestre 2010, poiché la locazione a terzi aveva modificato la situazione di fatto dell'immobile, facendo venir meno la sua funzione di abitazione principale, anche se non era stato possibile accertare con precisione se la locazione riguardasse l'intero immobile o solo una parte. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve contenere, tra l'altro, "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto".
La norma riguarda i requisiti formali della sentenza tributaria e impone una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato richiamato per la disciplina delle spese processuali; nel caso concreto, la situazione di soccombenza reciproca e il quadro giurisprudenziale non univoco hanno giustificato la compensazione delle spese.
Disciplina IMU/ICI dell'abitazione principale
L'esenzione o agevolazione richiede che l'immobile costituisca effettivamente la dimora abituale del contribuente e, secondo l'orientamento richiamato, anche dei familiari. Il giudice ha tuttavia ritenuto che tale requisito debba essere valutato considerando situazioni particolari, come l'obbligo di alloggio di servizio per il coniuge appartenente alle Forze dell'ordine.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15444 del 21 giugno 2017
Un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari.
Il principio è stato condiviso in astratto, ma ritenuto non applicabile rigidamente alle situazioni eccezionali in cui la mancata convivenza dipenda da obblighi di servizio.
Massime di principio
- Il requisito dell'abitazione principale deve essere valutato sulla base dell'effettiva dimora abituale e non soltanto della residenza anagrafica o della proprietà dell'immobile.
- La mancata convivenza dei coniugi non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione quando sia giustificata da obblighi di servizio, come l'utilizzo obbligatorio di un alloggio da parte di un appartenente alle Forze dell'ordine; occorrono comunque prove concrete della situazione.
- La locazione dell'immobile, anche se intervenuta nel corso dell'anno, può determinare la perdita dell'esenzione per il periodo successivo alla locazione, perché modifica la destinazione effettiva dell'immobile.
- Quando un contratto di locazione riguarda solo una parte dell'immobile, l'esenzione può richiedere una valutazione specifica della porzione effettivamente destinata ad abitazione principale; la documentazione contrattuale completa è quindi essenziale.
- Le agevolazioni fiscali possono essere riconosciute per periodi distinti dello stesso anno quando la situazione di fatto cambia durante l'annualità.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e di una soccombenza parziale, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese di lite.
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