Sentenza del 04/05/2023 n. 11745 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di avviso di accertamento TARSU anno 2011 per Euro 198.848,30 relativo ad un'area demaniale destinata al porto turistico; il Comune sosteneva che l'area fosse produttiva di rifiuti urbani/assimilati e che la contribuente non avesse prodotto in giudizio il piano di raccolta e gestione dei rifiuti per l'anno in contestazione
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune; ha confermato le decisioni di merito favorevoli alla contribuente (CTP e CTR) ritenendo che, in base alla normativa comunitaria e nazionale (Direttiva 2000/59/CE, L. 84/1994, D.Lgs. 182/2003), la gestione dei rifiuti prodotti nelle aree portuali e dei rifiuti prodotti dalle navi è soggetta a gestione separata di competenza dell'Autorità marittima/portuale e non dei Comuni; la Corte ha altresì escluso che la mancata produzione del piano di raccolta da parte della contribuente incida sul giudizio, perché quel piano concerne i rifiuti delle navi e dei residui di carico (extranei all'imposizione comunale); il Comune è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la Corte ritiene che non sia stata attribuita alla parte un onere probatorio improprio; il ricorso non dimostra che il giudice abbia spostato l'onere della prova su chi non ne era titolare
art. 115 c.p.c.
non sussiste violazione: il giudice può valutare e attribuire diverso peso alle prove offerte dalle parti; è vietato invece basare la decisione su prove non introdotte dalle parti d'ufficio
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
motivazione denunciata dal Comune ai fini di cassazione (vizio di motivazione/errata applicazione degli artt. sopra), ritenuta infondata dalla Corte
Legge 28 gennaio 1994, n. 84
richiamata in quanto disciplina le competenze delle Autorità portuali, confermando che specifiche competenze in tema di servizi portuali e gestione rifiuti spettano ad autorità portuali/marittime
D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182
attuazione della Direttiva 2000/59/CE: stabilisce la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali e l'individuazione di impianti/servizi portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico; la Corte interpreta che tali servizi siano di competenza dell'Autorità marittima/portuale e non dei Comuni
Direttiva 2000/59/CE
fonte comunitaria che impone la separazione della gestione dei rifiuti nelle aree portuali e la predisposizione di servizi di raccolta per i rifiuti navali, richiamata come principio guida per l'interpretazione nazionale
D.Lgs. 182/2003, art. 5, commi 1 e 5
prevede l'elaborazione del piano di raccolta da parte dell'Autorità Portuale o, in mancanza, dell'Autorità Marittima; la Corte osserva che tale piano riguarda i rifiuti navali e non può essere usato dal Comune per imporre la TARSU sull'area portuale
D.Lgs. 182/2003, art. 9
richiamato come norma che esclude la potestà impositiva comunale sui rifiuti prodotti dalle navi/residui di carico
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 e D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)
norme procedurali che prevedono l'obbligo, in caso di rigetto integrale del ricorso, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dell'obbligo per il Comune
Massime di principio
- La gestione dei rifiuti prodotti nelle aree portuali e i rifiuti delle navi sono disciplinati da normative comunitarie e nazionali che prevedono una gestione separata: di norma i Comuni non possono tassare tali rifiuti con imposte comunali come la TARSU.
- L'assenza di una Autorità portuale formale non trasferisce automaticamente la competenza al Comune: in mancanza di Autorità portuale i compiti spettano all'Autorità marittima (o a soggetti individuati dalla normativa), che resta responsabile per raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti navali.
- In giudizio il Comune che pretende di assoggettare a tributo area portuale deve provare concretamente che i rifiuti sono urbanI/assimilabili e che non rientrano nella gestione separata attribuita alle competenze portuali/marittime; la semplice mancata produzione del piano di raccolta non è sufficiente a ribaltare la qualificazione normativa dei rifiuti navali.
- Occorre distinguere i rifiuti prodotti dalle navi (cui si applica la gestione separata) da quelli prodotti da attività commerciali o immobili situati nell'area portuale (es. ristoranti, negozi): per questi ultimi può sussistere rilevanza ai fini TARSU a carico dei gestori/occupanti, salvo prova contraria.
- Sul piano processuale, in sede di Cassazione la censura relativa all'onere della prova richiede dimostrazione che il giudice abbia effettivamente spostato su altra parte l'onere probatorio; la denuncia di valutazione difforme delle prove è infirmabile solo se il giudice ha adottato misure probatorie non consentite o ha basato la decisione su elementi non introdotti dalle parti.
- La soccombenza comporta condanna alle spese e, per i ricorsi notificati dopo il 30 gennaio 2013, l'ulteriore obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo se previsto dalla normativa
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