Sentenza n. 510/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione degli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario, con individuazione della controinteressata quale candidata maggiormente qualificata
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e gli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, chiedendo anche la rivalutazione dei candidati da parte di una commissione in diversa composizione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 18 della legge n. 240/2010, del regolamento di Ateneo e del bando, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e inosservanza dei criteri stabiliti dalla Commissione per la valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni e delle attività scientifiche, istituzionali e organizzative. Ha contestato, tra l'altro, la valutazione delle pubblicazioni, la mancata analitica applicazione dei singoli parametri, il rilievo attribuito alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare, l'utilizzo degli indicatori bibliometrici, la considerazione della posizione di primo o ultimo autore e il tempo asseritamente insufficiente dedicato all'esame delle pubblicazioni. Con il secondo motivo ha contestato il bando e i criteri valutativi nella parte in cui la Commissione aveva valorizzato l'esperienza della controinteressata nella ricerca sulla psicodinamica dei gruppi nell'istituzione scolastica e sulla prevenzione del disagio psicologico del bambino, sostenendo che tale indicazione avesse introdotto un requisito preferenziale non previsto dalla disciplina della selezione e deducendo sviamento e ingiustizia manifesta. Con il terzo motivo ha dedotto travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, assumendo che la Commissione non avesse esaminato il suo curriculum completo, riproducendolo soltanto parzialmente nei verbali.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che le procedure di chiamata dei professori universitari sono caratterizzate da una valutazione comparativa rimessa a commissioni di elevata qualificazione e dall'esercizio di discrezionalità tecnica. I criteri possono essere stabiliti dal bando, dal regolamento o dalla stessa Commissione, ma devono essere idonei a rendere ricostruibile l'iter valutativo; una volta fissati, devono essere applicati e la scelta finale deve essere congruamente motivata, senza trasformare la valutazione in un meccanismo rigidamente matematico. Nel caso concreto, i giudizi della Commissione sono stati ritenuti coerenti con i criteri del bando e del verbale n. 1: il ricorrente aveva ricevuto un giudizio appena sufficiente sui titoli e positivo sulle pubblicazioni, mentre la controinteressata aveva ottenuto giudizi pienamente positivi, in ragione della più ampia esperienza didattica, organizzativa e istituzionale. Il giudizio comparativo è stato considerato puntuale e non apodittico. Il TAR ha escluso che fosse necessario trascrivere integralmente il curriculum nei verbali, osservando inoltre che il ricorrente non aveva indicato quali elementi specifici sarebbero stati omessi e avrebbero potuto modificare l'esito. Ha ritenuto non decisiva la circostanza che il ricorrente avesse svolto la propria carriera in un'università telematica, poiché la prevalenza della controinteressata era stata motivata soprattutto sulla base dell'ampiezza dell'esperienza didattica e della rilevanza degli incarichi accademici. La doglianza relativa al tempo dedicato alla valutazione delle pubblicazioni è stata respinta: in assenza di una predeterminazione normativa dei tempi, la mera brevità non è sindacabile, tanto più che la Commissione aveva individuato specificamente le pubblicazioni ritenute non congruenti. È stata ritenuta legittima anche una valutazione complessiva dei parametri relativi a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, senza obbligo di predisporre una tabella analitica per ciascuna pubblicazione. Gli indicatori Scopus e H-index sono stati considerati strumenti non esclusivi, inseriti in una valutazione complessiva non meramente matematica. Quanto al riferimento alla psicodinamica dei gruppi scolastici e alla prevenzione del disagio psicologico del bambino, il TAR ha osservato che tale valutazione era stata svolta autonomamente e in aggiunta rispetto ai criteri principali; pertanto, la sua eventuale eliminazione non avrebbe inciso sull'esito, perché si sarebbe trattato di un elemento rafforzativo non decisivo oppure di una motivazione autonoma nell'ambito di un provvedimento plurimotivato. Il terzo motivo è stato respinto perché non risultava alcun obbligo di riportare integralmente il curriculum e dagli atti emergevano le attività e le pubblicazioni effettivamente considerate. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240
La procedura di chiamata dei professori universitari comporta una valutazione comparativa finalizzata a individuare il candidato maggiormente qualificato, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Università.
art. 8 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia
I criteri del regolamento e del bando costituiscono il parametro della valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni e delle attività scientifiche, istituzionali e organizzative.
art. 2, comma 5, lett. e, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
Consente che il bando specifichi le funzioni che il vincitore dovrà svolgere; nel caso concreto tale indicazione è stata ritenuta distinta dai criteri principali di valutazione e comunque non decisiva autonomamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali delle parti private mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie di chiamata dei professori, la valutazione comparativa costituisce espressione di discrezionalità tecnica: il giudice amministrativo può sindacarla quando emergano illogicità, irragionevolezza, travisamento o violazione dei criteri, ma non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- I criteri valutativi stabiliti dalla Commissione devono essere coerenti con il bando e con gli standard riconosciuti e devono rendere ricostruibile l'iter logico della decisione; tuttavia non è necessario tradurli in una valutazione rigidamente matematica né attribuire un peso numerico puntuale a ciascun parametro.
- La valutazione delle pubblicazioni scientifiche può essere espressa complessivamente con riferimento ai parametri di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza, senza l'obbligo di predisporre una scheda analitica che riproduca, per ogni pubblicazione, l'esame separato di ciascun parametro, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni del giudizio.
- La mera brevità del tempo impiegato da una commissione per esaminare le pubblicazioni o gli elaborati non determina, di per sé, l'illegittimità della valutazione, in assenza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei tempi e quando dagli atti risulti comunque l'effettivo esame dei titoli.
- Non sussiste un obbligo di trascrivere integralmente il curriculum del candidato nei verbali; la censura di omessa valutazione richiede l'indicazione concreta degli elementi curriculari asseritamente trascurati e della loro decisività potenziale sull'esito comparativo.
- In un provvedimento plurimotivato, una motivazione aggiuntiva o rafforzativa non determina l'illegittimità dell'esito quando le autonome motivazioni principali, fondate sui criteri legittimamente stabiliti, siano sufficienti a sorreggere la decisione.
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