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Legge

L.R. Abruzzo 48/2012

Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 48/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo interviene su contributi ai gruppi consiliari, funzioni del Collegio dei revisori e limiti alla spesa per personale a tempo determinato. Parte delle disposizioni sull’art. 2 è però stata poi abrogata; il resto si riferisce a misure di finanza pubblica e al calcolo del tetto di spesa per l’anno 2009. In pratica, il testo ha rilevanza soprattutto storica e transitoria.

Modifiche a disciplina dei gruppi consiliari e contenimento della spesa per personale a tempo determinato

Modifiche su gruppi consiliari, revisori e spesa per personale a tempo determinato

La legge regionale dell’Abruzzo interviene su tre ambiti collegati al funzionamento del Consiglio regionale e al contenimento della spesa pubblica: adegua una disciplina finanziaria del 2010, modifica la normativa sui contributi ai gruppi consiliari e dà attuazione a vincoli statali in materia di personale a tempo determinato. Parte della disciplina sui revisori è stata poi abrogata e sostituita da norme successive.

Adeguamenti alla disciplina del 2010 sugli interventi normativi e finanziari

La modifica alla L.R. 49/2010 precisa che il riferimento al personale riguarda il personale dipendente assunto tramite procedure selettive pubbliche. Inoltre sostituisce il richiamo alle sole «Aziende ed Agenzie in soppressione» con un riferimento più ampio agli «Enti, Agenzie ed Aziende regionali» di cui alla normativa contabile regionale, includendo anche quelli in soppressione.

Collegio dei revisori dei conti dei gruppi consiliari

La disciplina sui gruppi consiliari viene aggiornata quanto al compenso dei membri del Collegio dei revisori. È prevista un’indennità annua di 5.000 euro, aumentata del 30% per il Presidente, oltre all’eventuale rimborso delle spese di trasporto con mezzi pubblici oppure, se usato il mezzo proprio, a un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.

Ulteriori funzioni del Collegio dei revisori

La legge attribuisce al Collegio dei revisori, oltre alle funzioni di controllo già previste, ulteriori compiti di verifica e supporto sulla gestione del Consiglio regionale. In particolare gli riconosce:

  • controllo contabile sulla gestione del Consiglio con diritto di accesso agli atti e potere ispettivo anche individuale;
  • pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio;
  • vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante verifiche basate su metodi statistici;
  • relazione sul rendiconto della gestione con attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
  • pareri sulla compatibilità economica delle disposizioni dei contratti integrativi e sugli altri atti relativi alla spesa del personale;
  • certificazione dei risparmi previsti nei piani di razionalizzazione richiamati dal decreto-legge n. 98/2011;
  • verifiche di cassa con cadenza quadrimestrale.

Contenimento della spesa per il personale a tempo determinato

La Regione dichiara di attuare, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, i vincoli statali previsti dall’art. 9, comma 28, e dall’art. 14, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Ai fini del calcolo del limite di spesa di cui al comma 28, sono computate tutte le spese sostenute per personale a tempo determinato nell’anno 2009, comprese quelle per il personale assunto a tempo determinato per le esigenze dei gruppi consiliari.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’indennità prevista per il Collegio dei revisori sono coperti nell’ambito dell’unità previsionale di base «Funzionamento del Consiglio Regionale», sul capitolo 1104 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti della disponibilità di stanziamento.

Rilevanza attuale della disciplina

La parte relativa alle funzioni e ai compensi del Collegio dei revisori è stata successivamente abrogata; inoltre la disciplina sulla spesa per personale a tempo determinato è legata a parametri riferiti all’anno 2009 e, per questo, ha prevalentemente valore storico e di ricostruzione del quadro normativo dell’epoca.

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