L.R. Abruzzo 46/2012
Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 46/2012 interviene sulla L.R. n. 2/2003: abroga parte delle previsioni dell’art. 1 e sostituisce l’art. 2-bis sul coordinamento tra PRP e strumenti urbanistici locali, con regole su conformazione, varianti e verifiche regionali. L’art. 2 è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 211/2013.
Modifiche alla disciplina regionale abruzzese sui beni paesaggistici e sul coordinamento della pianificazione paesaggistica
Modifiche alla disciplina regionale sui beni paesaggistici e sul coordinamento della pianificazione
La legge regionale Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46 modifica la L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 in materia di beni paesaggistici e ambientali. L’intervento incide sia sull’impianto della legge previgente sia, soprattutto, sulle regole di coordinamento tra il Piano Regionale Paesistico (PRP) e gli strumenti urbanistici locali. Va però considerato che la disposizione centrale introdotta dalla legge è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
Modifiche all’art. 1 della L.R. n. 2/2003
La legge abroga i punti 1, 2, 3 e 4 della lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della L.R. n. 2/2003. Il testo fornito non specifica il contenuto sostanziale di tali punti, ma l’effetto normativo è la loro eliminazione dall’ordinamento regionale.
Coordinamento tra PRP e pianificazione urbanistica locale
La legge sostituisce l’art. 2-bis della L.R. n. 2/2003 introducendo una disciplina sul coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.
In base al testo sostituito, la Regione esercita, nel rispetto dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, le funzioni di verifica della compatibilità delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sottordinati quando tali previsioni contrastino con il PRP vigente.
Le amministrazioni locali, nel procedimento di conformazione e adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PRP, devono curare una trasposizione grafica accurata delle previsioni del PRP alle scale del piano e riprodurre una cartografia aggiornata del medesimo PRP.
Adeguamento degli strumenti urbanistici e possibili varianti
Nel medesimo procedimento di conformazione e adeguamento, le amministrazioni locali possono proporre aggiustamenti perimetrali e varianti circoscritte alle previsioni del PRP, purché:
- siano fondate su una lettura articolata dello stato di fatto;
- siano sorrette da adeguate motivazioni legate alle esigenze di sviluppo e socio-economiche;
- seguano le procedure previste per le varianti dal testo introdotto.
Se lo strumento urbanistico si limita a recepire il PRP, l’amministrazione locale deve allegare alla deliberazione di approvazione definitiva una dichiarazione di conformità delle previsioni agli usi consentiti dal PRP e trasmetterla per conoscenza alla Direzione regionale competente.
Se invece le previsioni configurano una variante al PRP, la variante deve essere trasmessa alla Direzione regionale competente per la verifica di compatibilità con le previsioni del piano.
Procedura regionale per le varianti al PRP
Quando la proposta integra una variante al PRP, il Consiglio regionale assume un apposito atto deliberativo, previo parere del Comitato di cui all’art. 2, e tale atto:
- è pubblicato sul BURA;
- costituisce variante al PRP;
- è condizione imprescindibile per l’approvazione definitiva della variante proposta.
Il testo attribuisce inoltre alla Direzione regionale competente il potere di verificare, anche a campione e nei casi di fondati dubbi, la correttezza delle dichiarazioni di conformità presentate dalle amministrazioni locali. L’esercizio di tale potere non sospende i procedimenti amministrativi comunali, salvi gli esiti della verifica.
Vicende successive e attualità applicativa
L’art. 2 della legge è stato impugnato dal Consiglio dei ministri e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 211/2013. Pertanto, la disciplina introdotta da tale articolo non è oggi utilizzabile come base vigente.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 6 settembre 2012. Tuttavia, la rilevanza pratica attuale è limitata, poiché la parte centrale della riforma è stata caducata dalla pronuncia di incostituzionalità.
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