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Legge

L.R. Abruzzo 47/2012

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 "Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 47/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 47/2012 interviene sulla soppressione dell’APTR, prorogando o rinnovando per un anno, dal 1° ottobre 2012, l’incarico del Commissario liquidatore se la liquidazione non è conclusa. Il Commissario può avvalersi temporaneamente di personale regionale e deve riferire alla Commissione consiliare competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Proroga della liquidazione dell’APTR Abruzzo e relazione sullo stato delle attività

Proroga della liquidazione dell’APTR Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 47 del 2012 modifica la disciplina della soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR), intervenendo esclusivamente sulla fase di liquidazione dell’ente e sui relativi adempimenti amministrativi. Si tratta di una norma a efficacia temporalmente limitata, collegata alla conclusione delle procedure liquidatorie avviate con la l.r. 30/2011.

Proroga o rinnovo del Commissario liquidatore

Se alla data di soppressione dell’APTR non sono ancora terminate le procedure di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto e su proposta dell’Assessore competente per materia, può prorogare o rinnovare la carica del Commissario liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012.

  • La proroga/rinnovo opera solo in presenza di liquidazione non conclusa alla data di soppressione.
  • La durata è fissata in un anno dal 1° ottobre 2012.
  • Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente.

Supporto operativo al Commissario liquidatore

Per gli ulteriori adempimenti amministrativi connessi alla liquidazione, il Commissario liquidatore può avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale. Questa facoltà ha natura temporanea e strumentale allo svolgimento delle attività residue di chiusura della procedura.

Coordinamento con la disciplina della l.r. 30/2011

La legge aggiorna anche il rinvio contenuto nella disciplina originaria della soppressione dell’APTR, sostituendo il riferimento a una scadenza puntuale con un richiamo alle modalità e tempistiche previste dalla stessa norma modificata. In sostanza, l’attuazione degli adempimenti resta agganciata alla disciplina della proroga del Commissario liquidatore e alle tempistiche da essa stabilite.

Relazione alla Commissione consiliare

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Commissario liquidatore deve presentare una relazione alla Commissione consiliare competente per materia. La relazione deve riguardare:

  • l’attività già svolta;
  • i tempi previsti per concludere le procedure di liquidazione dell’APTR.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Nel testo consolidato fornito, l’efficacia decorre dal 4 ottobre 2012.

Testo integrale

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