Sentenza del 17/07/2015 n. 575 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA - Accertamento - Motivazione - Reverse charge - Art. 21 d.P.R. 633/1972 - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso per difetto di motivazione, poiché l'accertamento si fondava esclusivamente su indagini e atti relativi a soggetti terzi, mai portati a sua conoscenza. Ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972 alle operazioni soggette a reverse charge, sostenendo che il meccanismo dell'inversione contabile rende le operazioni neutrali ai fini IVA: il cedente non applica né incassa l'imposta, non esercita la rivalsa e non può generare indebiti crediti IVA.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata accolta. L'avviso è stato ritenuto nullo per difetto di motivazione, in quanto fondato su elementi acquisiti nei confronti di terzi e non comunicati al contribuente. È stata inoltre esclusa l'applicabilità dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972 alle operazioni in reverse charge, poiché manca il presupposto di un'IVA dovuta dal cedente e non sussiste, in tale schema, il rischio di frode connesso all'indebita fatturazione o detrazione dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina relativa all'IVA indicata in fattura non è applicabile quando, nel regime di reverse charge, il cedente non esercita la rivalsa, non incassa l'imposta e non può determinare indebiti crediti IVA, mancando quindi il presupposto di un'IVA dovuta.
Sistema dell'inversione contabile (reverse charge)
Il reverse charge trasferisce l'obbligo di assolvimento dell'IVA al cessionario o committente e rende l'operazione tendenzialmente neutrale per il cedente; tale struttura esclude, secondo la sentenza, il rischio tipico di frode derivante dall'incasso dell'IVA o dalla formazione di crediti d'imposta indebiti.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi concreti posti a fondamento della pretesa; se si basa su atti relativi a terzi non allegati o non messi a disposizione, può risultare nullo per difetto di motivazione.
- Il rinvio ad accertamenti o indagini svolti nei confronti di altri soggetti non è sufficiente, se il contribuente non ha avuto accesso agli elementi essenziali utilizzati dall'Amministrazione.
- Nel reverse charge occorre distinguere tra irregolarità formali e una reale IVA dovuta dal cedente: se il cedente non applica né incassa l'imposta e non si forma un credito indebito, l'art. 21 del d.P.R. 633/1972 può risultare inapplicabile per mancanza dei suoi presupposti.
- La neutralità del reverse charge non esclude ogni possibile contestazione fiscale, ma rende necessario dimostrare concretamente l'esistenza di un'imposta dovuta, di un indebito credito o di un effettivo rischio di frode o evasione.
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