Cassazione Penale, Sentenza n. 36096/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due condanne per cessione di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) relative a fatti commessi il 24/04/2015 e l'11/05/2015 nello stesso comune. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81, comma secondo, c.p. e ha censurato la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica, evidenziando la prossimità temporale, l'identica natura del reato e il medesimo modus operandi (cessionI di minima quantità al consumatore finale), argomentando che tali elementi indicano un unico disegno criminoso o almeno una provvista unitaria di sostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore per un nuovo esame. Il motivo è che la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta apparente: pur richiamando la giurisprudenza, non ha spiegato perché non rilevassero, nel caso concreto, la prossimità temporale, la contiguità territoriale, l'identità del titolo di reato e l'analogia del modus operandi; non ha dato ragioni puntuali per qualificare i due episodi come "isolati". La Corte ha quindi disposto la rinnovazione del giudizio, lasciando comunque al giudice remittente la libertà di esito.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la valutazione degli indici esterni rilevanti per la continuazione (unità di disegno criminoso, contiguità spazio-temporale, modus operandi, ecc.)
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Definisce il reato continuato come risultato di una medesima determinazione criminosa che abbraccia più violazioni; la Corte chiede che, in fase esecutiva, si accerti se i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo episodio
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti)
Norma sostanziale che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; nel caso in esame le condotte contestate sono entrambe qualificate ai sensi di questa disposizione, il che costituisce uno degli indici (identità del titolo di reato) richiamati dalla Corte per la valutazione della continuazione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (in sede esecutiva come in sede di cognizione) è necessario dimostrare l'esistenza di un "unico disegno criminoso" già presente nella mente dell'agente al momento del primo reato: ciò si desume da indici esteriori significativi, non da meri elementi generici.
- Indicatori probanti della continuazione sono: contiguità spazio-temporale degli episodi, identità o omogeneità della fattispecie (stesso titolo di reato), analogia del modus operandi, unità del contesto e del movente, sistematicità o programmazione delle condotte, e la ripetuta partecipazione degli stessi soggetti.
- La mera abitudine o la ricaduta nel reato non sostituiscono l'elemento intellettivo (la pianificazione iniziale): se i reati successivi sono frutto di determinazioni estemporanee non si configura la continuazione.
- Il giudice che neghi la continuazione deve esplicitare e motivare puntualmente perché gli indici (es. prossimità temporale, identità del modus operandi, stessa località) non sono ritenuti significativi nel caso concreto; una motivazione generica o apparente è causa di annullamento in Cassazione.
- In casi di cessioni ripetute di stupefacenti in tempi ravvicinati nello stesso luogo e con analogo modus operandi, occorre valutare concretamente se le dosi derivavano da un'unica provvista o da una programmazione unitaria: tale valutazione è decisiva per l'eventuale riconoscimento della continuazione.
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