Sentenza del 27/03/2015 n. 373 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ACCERTAMENTO - IREF - Cessione d'azienda - plusvalenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi della plusvalenza realizzata mediante cessione d'azienda. L'Amministrazione finanziaria ha assunto come riferimento il valore o corrispettivo dichiarato dall'acquirente e concordato con gli uffici fiscali ai fini dell'imposta di registro, ritenendolo indicativo del corrispettivo effettivamente percepito dal cedente. Il contribuente contestava tale ricostruzione, sostenendo che il prezzo realmente ricevuto fosse inferiore e che non fosse possibile determinare automaticamente la plusvalenza sulla base dell'accordo rilevante ai fini dell'imposta di registro.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata sul piano presuntivo. In caso di divergenza tra il corrispettivo risultante dall'atto o dall'accordo utilizzato ai fini dell'imposta di registro e quello dichiarato dal cedente ai fini delle imposte sui redditi, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettivo minor corrispettivo ricevuto. In assenza di tale prova, il valore concordato con il Fisco dall'acquirente può essere utilizzato per determinare la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione d'azienda.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte sui redditi relativa alle plusvalenze da cessione d'azienda
La plusvalenza imponibile deve essere determinata considerando il corrispettivo effettivamente realizzato, ma il contribuente che invochi un corrispettivo inferiore rispetto a quello emergente dalla documentazione fiscale deve dimostrarlo in modo concreto.
Disciplina dell'imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda
Il valore o corrispettivo concordato dall'acquirente con l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro costituisce un elemento presuntivo utilizzabile anche nell'accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, salva la prova contraria del cedente.
Massime di principio
- Nelle cessioni d'azienda, il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dal Fisco come indizio del corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
- Il contribuente non può limitarsi ad affermare che il prezzo effettivamente incassato era inferiore: deve fornire documentazione e altri elementi probatori concreti, coerenti e verificabili.
- La definizione dell'imposta di registro da parte dell'acquirente può produrre conseguenze anche sulla posizione fiscale del cedente, pur riguardando imposte diverse.
- Per superare la presunzione è opportuno conservare prove dei pagamenti effettivi, accordi contrattuali, quietanze, movimentazioni bancarie e documentazione che giustifichi eventuali riduzioni o differenze di prezzo.
- La presunzione non è necessariamente assoluta: l'accertamento può essere contrastato dimostrando che il valore fiscale concordato non coincide con il corrispettivo realmente percepito.
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