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Sentenza

Sentenza n. 3477/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/576 - prot. CA/43673 dell’11 marzo 2025, notificata il 12 marzo 2025 e avente ad oggetto «Divieto di prosecuzione e, per l’effetto, contestuale cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente esercitata sulla superficie eccedente mq. 9,33 a carico della SOC. RIGEL Srls e p.e. il legale rappresentante Falletta Riccardo – locale sito in Vicolo de’ Cinque 17» (doc. n. 7), nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente; NONCHÉ, OVE OCCORRER POSSA, PER ANNULLAMENTO IN PARTE QUA dell’art. 18, comma 2°, lettera a), del Regolamento per l''esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 35 del 16 marzo 2010 (doc. n. 9); NONCHÉ PER RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ INFRA ILLUSTRATA OVVERO PREVIO RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL QUESITO PREGIUDIZIALE INFRA ILLUSTRATO;

Giustizia amministrativa202504411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione e cessazione dell’attività di somministrazione esercitata sulla superficie eccedente 9,33 mq in un locale destinato prevalentemente a intrattenimento musicale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società, autorizzata ai sensi degli artt. 68 e 70 TULPS per attività di trattenimento e svago e titolare di una SCIA per la somministrazione accessoria prevista dall’art. 18 della DCC Roma n. 35/2010, ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha vietato la prosecuzione della somministrazione oltre la superficie ritenuta autorizzata. Il provvedimento si fondava su sopralluoghi della Polizia Locale, dai quali risultava la presenza di tavoli e sedute sull’intera superficie del locale e la consumazione delle bevande da parte dei clienti anche negli spazi eccedenti l’area prossima al bancone. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 78 della l.r. Lazio n. 22/2019 e dell’art. 18 della DCC n. 35/2010; violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. n. 241/1990 per tardività dei controlli sulla SCIA; violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, della direttiva 2006/123/CE e delle norme interne in materia di liberalizzazione e concorrenza; carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Secondo la società, la disciplina non impone agli avventori di consumare le bevande entro il ristretto spazio fisico del bancone, anche perché le sedute erano funzionali all’attività di pubblico spettacolo e intrattenimento. Ha inoltre dedotto che le modalità di arredamento e di esercizio erano rimaste immutate sin dall’avvio dell’attività, sicché il controllo era intervenuto oltre il termine previsto per la verifica della SCIA. Ha infine chiesto, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Quanto alla contestazione sostanziale, ha ritenuto che l’art. 18 della DCC n. 35/2010 e l’art. 78, comma 2, lett. a), della l.r. Lazio n. 22/2019 disciplinino una somministrazione accessoria e subordinata a un’attività prevalente, come l’intrattenimento musicale, sottratta ai criteri limitativi comunali quando ricorrano i presupposti normativi. Il limite relativo alla superficie e al rapporto tra le attività costituisce un indice per verificare la prevalenza dell’attività principale e la natura ancillare della somministrazione, non un obbligo di confinare fisicamente i clienti nell’area del bancone. La mera circostanza che gli avventori consumassero le bevande ai tavoli situati anche oltre i 9,33 mq non dimostrava quindi l’esercizio della somministrazione sull’intera superficie né la violazione del titolo, trattandosi di una modalità ordinaria di fruizione di un locale in cui si svolgono spettacoli musicali. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività dei controlli sulla SCIA, poiché la società aveva predisposto sin dall’avvio dell’attività gli arredi con le medesime modalità, già rappresentate graficamente, e tali modalità erano state contestate solo successivamente. Le questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione non sono state rimesse, poiché l’annullamento è stato disposto sulla base dell’interpretazione della disciplina applicabile e dell’accertata insussistenza della violazione. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 68 TULPS

    Richiamato quale base dell’autorizzazione per l’attività di intrattenimento musicale.

  • art. 70 TULPS

    Richiamato quale base dell’autorizzazione per l’attività di intrattenimento musicale.

  • art. 18 DCC Roma n. 35/2010

    Le attività di somministrazione di cui al presente comma 2 sono considerate attività accessorie e/o integrative della attività principale. La cessazione dell’attività principale comporta la cessazione dell’attività di somministrazione.

    La somministrazione svolta congiuntamente a un’attività prevalente di spettacolo o intrattenimento è accessoria e può essere esercitata in deroga ai criteri limitativi ordinari; il rapporto di superficie serve a verificare la prevalenza dell’attività principale, ma non impone di confinare fisicamente i consumatori nell’area del bancone.

  • art. 78, comma 2, lett. a), l.r. Lazio n. 22/2019

    I criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte: a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi cinema, teatri, musei, gallerie d’arte, librerie, e i luoghi di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004, aventi carattere non occasionale o stagionale (…)

    Esclude le attività di somministrazione congiunte ad altra attività prevalente dai criteri comunali limitativi, quando la somministrazione sia effettivamente accessoria e l’attività principale abbia carattere non occasionale o stagionale.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato in relazione al termine per l’esercizio dei poteri di verifica e controllo sulla SCIA; il TAR ha ritenuto tardiva la contestazione di modalità di esercizio immutate sin dall’avvio dell’attività.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai limiti temporali dell’intervento amministrativo successivo alla SCIA; il TAR ha accolto il motivo relativo alla tardività dei controlli.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro dei principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; non è stata necessaria una pronuncia specifica sulla loro violazione.

  • artt. 9, 10, 14 e 15 direttiva 2006/123/CE

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la compatibilità delle limitazioni con il diritto dell’Unione; il TAR non ha disposto il rinvio pregiudiziale.

Massime di principio

  • Nella somministrazione di alimenti e bevande esercitata in via accessoria rispetto a un’attività prevalente di spettacolo o intrattenimento, il limite di superficie previsto dalla disciplina del titolo e dal regolamento comunale serve a verificare la proporzione e la prevalenza dell’attività principale, non impone che gli avventori consumino le bevande esclusivamente nello spazio fisico destinato al bancone o alla somministrazione.
  • La mera presenza di tavoli e sedute sull’intera superficie di un locale e la consumazione delle bevande da parte degli avventori in spazi diversi da quello in cui esse sono acquistate non dimostrano, di per sé, che la somministrazione accessoria sia esercitata sull’intera superficie o che sia stata violata la disciplina del titolo, quando tali modalità siano compatibili con la normale fruizione dell’attività prevalente di intrattenimento.
  • L’esenzione dai criteri comunali limitativi prevista per la somministrazione congiunta ad altra attività prevalente presuppone che la somministrazione conservi natura effettivamente accessoria e che l’attività principale sia realmente prevalente; gli indici di superficie, orario, accesso e organizzazione del locale devono essere valutati in funzione di tale rapporto sostanziale.
  • Il potere di controllo sulla SCIA non può essere esercitato tardivamente per contestare modalità di esercizio già presenti sin dall’avvio dell’attività e rappresentate nella documentazione presentata, salvo i presupposti per l’esercizio dei diversi poteri amministrativi previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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