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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30006/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 14/10/2024. Dal testo emerge che il ricorso censurava soltanto il trattamento sanzionatorio, e in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi del tutto generici e affetti da aspecificità estrinseca, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché la valutazione di merito non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche o aspecifiche sulla dosimetria della pena, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e frutto di un adeguato esame delle deduzioni difensive.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per una nuova valutazione del merito del trattamento sanzionatorio se la sentenza impugnata è motivata in modo congruo.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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