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Sentenza

Sentenza n. 1568/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della nota della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.09.2025, comunicata a mezzo pec in pari data, di diniego sull’istanza formulata nell’interesse del sig. -OMISSIS-di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec in data 06.08.2025, per avere accesso a tutta la documentazione indicata nell’istanza medesima; - della comunicazione della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di -OMISSIS- di preavviso, ai sensi dell’art. 10bis l. 241/1990, di parziale diniego sull’istanza depositata dal sig. -OMISSIS- di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec in data 06.08.2025; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente di ottenere copia di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza di accesso trasmessa in data 06.08.2025, con conseguente richiesta di emissione di ordine all’Amministrazione intimata di consegna della relativa documentazione.

Giustizia amministrativa202504070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, preceduto da preavviso di parziale diniego, sull’istanza di accesso documentale relativa agli atti che avevano dato impulso agli accertamenti finanziari e al procedimento sanzionatorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (sanzionato amministrativo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario di una sanzione amministrativa di euro 882.000 per l’omessa dichiarazione di importazione di denaro contante, ha chiesto alla Guardia di Finanza l’accesso a comunicazioni, segnalazioni e documenti concernenti i versamenti di contante e gli accertamenti preliminari svolti negli anni 2022, 2023 e 2024. L’istanza era finalizzata a verificare la tempestività della contestazione dell’illecito ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981, nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto sanzionatorio pendente davanti al giudice ordinario. La Guardia di Finanza ha negato l’accesso sostenendo di non avere formato i documenti richiesti, che gli stessi fossero sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 4, lett. e), del d.m. n. 603/1996 e degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 231/2007, e che la decorrenza del termine per la contestazione risultasse già dal verbale delle dichiarazioni rese dall’interessato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione della disciplina delle esclusioni dall’accesso, del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché l’illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 231/2007. Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativa a un’istanza di accesso rivolta all’UIF e avente contenuto sostanzialmente coincidente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e ha ordinato alla Guardia di Finanza di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l’accesso documentale mediante trasmissione dei documenti indicati nell’istanza del 6 agosto 2025, previo oscuramento dei dati personali dei terzi. Il Collegio ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive del ricorrente nel giudizio di opposizione alla sanzione. Ha escluso che fosse decisivo il fatto che i documenti fossero stati formati da altri soggetti, poiché risultavano trasmessi alla Guardia di Finanza e quindi nella sua disponibilità. Ha inoltre ritenuto non applicabili, in concreto, le limitazioni all’accesso derivanti dagli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 231/2007, poiché l’ostensione era richiesta per l’esercizio del diritto di difesa. Le questioni concernenti l’effettiva tempestività della contestazione appartengono al merito del giudizio sulla sanzione e non possono essere valutate nel giudizio sull’accesso. La questione di legittimità costituzionale è stata assorbita dalla fondatezza della domanda di accesso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando il richiedente dimostri una posizione giuridica da tutelare e il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la cura o difesa dei propri interessi.

  • art. 116 c.p.a.

    La controversia sull’accesso è stata decisa con il rito speciale previsto per l’accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 14 l. 689/1981

    La disposizione è stata indicata dal ricorrente quale parametro per verificare la tempestività della contestazione dell’illecito; il TAR ha precisato che tale verifica attiene al merito del giudizio sulla sanzione e non al giudizio di accesso.

  • artt. 38 e 39 d.lgs. 231/2007

    Le disposizioni non impediscono l’accesso difensivo ai documenti trasmessi agli organi procedenti quando la loro conoscenza è necessaria per l’esercizio del diritto di difesa.

  • art. 4, lett. e), d.m. 29 ottobre 1996, n. 603

    Il richiamo alla sottrazione oggettiva dei documenti non è stato ritenuto ostativo all’accesso nella fattispecie, in presenza del nesso di strumentalità necessaria con la difesa del richiedente.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di richiamare la motivazione di una precedente sentenza connessa.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento del rinvio alla motivazione di una precedente pronuncia.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 deve essere riconosciuto quando il richiedente dimostri una posizione giuridica da curare o difendere e alleghi e dimostri un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e tale esigenza difensiva.
  • Nel giudizio sull’accesso, il nesso di strumentalità necessaria deve essere valutato con riguardo all’utilità potenziale dei documenti per la tutela della posizione giuridica dedotta, senza anticipare la decisione sul merito del diverso giudizio nel quale quei documenti saranno utilizzati.
  • La circostanza che i documenti siano stati formati da un’amministrazione o da un soggetto diverso non esclude l’accesso quando tali documenti siano nella disponibilità dell’amministrazione destinataria dell’istanza, perché ad essa trasmessi.
  • Le limitazioni all’accesso previste dalla disciplina antiriciclaggio non possono essere opposte in modo assoluto quando l’ostensione dei documenti sia necessaria per consentire l’esercizio del diritto di difesa del richiedente, ferma la tutela della riservatezza dei terzi mediante oscuramento dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

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