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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7272 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le contribuenti hanno impugnato l'avviso di classamento con cui l'Amministrazione aveva riunito in un'unica categoria catastale D/8 un complesso immobiliare precedentemente dichiarato come sei unità distinte, proposte nelle categorie D/10 e C/1, determinando una diversa rendita catastale. In Cassazione hanno contestato, tra l'altro, la motivazione della sentenza della CTR, la violazione delle norme sulla procedura DOCFA, il superamento del termine di dodici mesi per la determinazione della rendita, l'insufficiente motivazione dell'avviso e la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e del sopralluogo alla presenza delle proprietarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il motivo relativo alla motivazione della sentenza, rilevando che la CTR aveva illustrato le ragioni della decisione. Ha confermato che, nella procedura DOCFA con stima diretta, l'avviso di classamento è adeguatamente motivato mediante l'indicazione dei dati oggettivi rilevati e della categoria attribuita, poiché tali elementi sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente. Ha inoltre stabilito che il termine di dodici mesi previsto per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio e non comporta la decadenza dell'Amministrazione. Infine, ha escluso la necessità di un previo sopralluogo o di un generale contraddittorio endoprocedimentale in materia catastale, in assenza di una specifica previsione legislativa di nullità. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3

    Il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura meramente ordinatoria.

    Il decorso dei dodici mesi non determina la decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettificare o aggiornare la rendita catastale, poiché la norma non qualifica il termine come perentorio.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 54 e 55

    Le disposizioni sono state invocate dalle contribuenti in relazione alla determinazione e al classamento catastale, ma la Corte ha ritenuto legittima l'attribuzione operata dall'Ufficio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12

    La disposizione è stata richiamata per sostenere la necessità del contraddittorio e della partecipazione del contribuente; la Corte ha però escluso, nella specifica materia catastale, l'obbligo generalizzato di un previo sopralluogo o contraddittorio in assenza di una sanzione legislativa di nullità.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Richiamata dalle contribuenti in relazione alla procedura DOCFA e all'affidamento del contribuente, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a invalidare il classamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Invocato in tema di motivazione dell'atto; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria attribuita, trattandosi di elementi conoscibili dal contribuente nell'ambito della procedura DOCFA.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza tributaria non è nulla quando espone in modo comprensibile le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata considerata sufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha distinto i vizi di motivazione della sentenza dai vizi di violazione di legge e dagli errori processuali, rilevando anche l'inadeguata formulazione delle censure proposte.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis

    Le ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a giustificare un mutamento dell'orientamento consolidato sulla natura ordinatoria del termine DOCFA.

  • Cass. Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823

    Il principio generale del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente la nullità degli atti in ogni settore; al di fuori dell'area dei tributi armonizzati, la nullità richiede una specifica previsione legislativa.

Massime di principio

  • Nelle controversie catastali relative a una procedura DOCFA, il termine di dodici mesi per la rendita definitiva è normalmente ordinatorio: il suo superamento, da solo, non invalida il classamento né fa perdere all'Amministrazione il potere di rettifica.
  • Un avviso di classamento può essere motivato anche sinteticamente, purché indichi gli elementi oggettivi rilevati e la categoria catastale attribuita; non è sempre necessaria una descrizione analitica delle ragioni comparative o estimative.
  • In materia catastale e, in particolare, per gli immobili oggetto di stima diretta, non sussiste in via generale l'obbligo di un sopralluogo alla presenza del contribuente o di un contraddittorio preventivo, salvo che una specifica norma preveda tale adempimento e la relativa sanzione.
  • Chi ricorre in Cassazione deve trascrivere o riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La diversa articolazione interna di un complesso immobiliare non impone necessariamente l'attribuzione di più unità o categorie catastali: l'Ufficio può procedere a un classamento unitario quando le caratteristiche funzionali ed economiche dell'immobile lo giustificano.

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