Cassazione Penale, Ordinanza n. 08464/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per quattro episodi di furto aggravato, contestati come commessi in concorso e con aggravanti della recidiva, dell'aver approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la privata difesa e dell'uso di violenza sulle cose. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e sproporzionata perché non adeguatamente valorizzate la condizione psicologica e sociale dell'imputato, la gravità concreta del fatto e la lesione del bene giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, oltre che privo di interesse, perché la Corte di merito aveva già riconosciuto le attenuanti generiche in primo grado e l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto un esito favorevole in rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata reputata adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c c.p.p.
La genericità o aspecificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione, rimessi alla valutazione del giudice di merito.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena va compiuta considerando i parametri relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'agente.
art. 616, comma 1, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 99, 61, n. 5, 110, 624 e 625, primo comma, n. 2 c.p.
Sono le norme incriminatrici e aggravatrici richiamate per quattro ipotesi di furto aggravato in concorso, oggetto della condanna confermata in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata o che censuri un punto già risolto in favore dell'imputato e, quindi, privo di concreto interesse.
- La doglianza sulle attenuanti generiche è inammissibile quando non individua un effettivo errore della decisione impugnata o quando il riconoscimento richiesto non potrebbe produrre alcun vantaggio processuale o sostanziale in sede di rinvio.
- La determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali; non basta contrapporre una diversa valutazione degli elementi del fatto.
- Una motivazione sulla pena è sufficiente se dà conto, in modo non apparente, degli elementi ritenuti decisivi, quali la gravità concreta del fatto, il danno arrecato e la personalità dell'autore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08392/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08403/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08406/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08410/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08411/2026 del 04/03/2026
- ordinanza_penale · 4 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08412/2026 del 04/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →