Sentenza n. 358/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza n. 48 del 29 gennaio 2025 emessa dal Tribunale di TEMPIO PAUSANIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 48 del 29 gennaio 2025, quanto al pagamento del contributo per la Carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione, nonché alle spese di lite. Il Ministero ha dato esecuzione soltanto alla parte relativa alla liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale riconosciuto dal giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e che il Ministero aveva provveduto solo parzialmente, liquidando le spese legali ma non corrispondendo il capitale dovuto in forza del giudicato. Le generiche iniziative dell'Amministrazione per sollecitare l'esecuzione non hanno consentito una tempestiva soluzione della controversia. Il giudice ha quindi nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per eseguire la parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il fondamento del contributo riconosciuto alla docente per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- L'esecuzione solo parziale di una sentenza passata in giudicato, con adempimento di una componente della condanna ma mancato pagamento del capitale riconosciuto, legittima il ricorso per ottemperanza limitatamente alla parte ineseguita.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia o l'inadeguatezza dell'Amministrazione debitrice nell'eseguire tempestivamente il giudicato giustifica la nomina di un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente appartenente alla stessa Amministrazione obbligata, con facoltà di delega e fissazione di un termine per l'esecuzione; quando svolge tale funzione quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
Come è indicizzato
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