Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 161/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione per l’utilizzazione di suolo demaniale nell’alveo del corso d’acqua Pescogrosso, comunicato a seguito della risposta a una nota regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego regionale relativo alla richiesta di concessione per l’utilizzazione di un’area demaniale situata nell’alveo del corso d’acqua Pescogrosso, nel territorio di Tursi. L’ordinanza non esamina i motivi di merito del ricorso, ma rileva d’ufficio la nullità della notificazione effettuata nei confronti della Regione Basilicata, poiché eseguita presso un recapito diverso dall’indirizzo telematico dedicato alle notifiche risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha rilevato la nullità della notifica del ricorso alla Regione Basilicata e ha ordinato ai ricorrenti di rinnovarla presso l’indirizzo telematico dedicato alle notifiche, “ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it”, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata. È stata fissata la camera di consiglio del 13 maggio 2026 per il prosieguo della trattazione. L’ordinanza, quindi, non definisce la domanda di annullamento né attribuisce prevalenza a una delle parti sul merito.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012

    registro delle pubbliche amministrazioni

    Il registro delle pubbliche amministrazioni individua, prioritariamente, l’indirizzo telematico dedicato presso il quale devono essere effettuate le notificazioni nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di nullità della notificazione del ricorso, il giudice assegna alla parte ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione consente il prosieguo del giudizio.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    La pronuncia è richiamata quale fondamento della disciplina applicata all’ordine di rinnovazione della notificazione nulla.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso nei confronti di una pubblica amministrazione è nulla quando viene eseguita presso un recapito diverso dall’indirizzo dedicato alle notifiche telematiche risultante dal prioritario registro delle pubbliche amministrazioni.
  • Rilevata la nullità della notificazione del ricorso, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica presso l’indirizzo corretto, riservando ogni ulteriore decisione sul giudizio.
  • L’ordinanza che dispone la rinnovazione della notificazione persegue la regolarizzazione del contraddittorio e non comporta una decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.