Ordinanza n. 161/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione per l’utilizzazione di suolo demaniale nell’alveo del corso d’acqua Pescogrosso, comunicato a seguito della risposta a una nota regionale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego regionale relativo alla richiesta di concessione per l’utilizzazione di un’area demaniale situata nell’alveo del corso d’acqua Pescogrosso, nel territorio di Tursi. L’ordinanza non esamina i motivi di merito del ricorso, ma rileva d’ufficio la nullità della notificazione effettuata nei confronti della Regione Basilicata, poiché eseguita presso un recapito diverso dall’indirizzo telematico dedicato alle notifiche risultante dal registro delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notifica del ricorso alla Regione Basilicata e ha ordinato ai ricorrenti di rinnovarla presso l’indirizzo telematico dedicato alle notifiche, “ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it”, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata. È stata fissata la camera di consiglio del 13 maggio 2026 per il prosieguo della trattazione. L’ordinanza, quindi, non definisce la domanda di annullamento né attribuisce prevalenza a una delle parti sul merito.
Norme richiamate
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
registro delle pubbliche amministrazioni
Il registro delle pubbliche amministrazioni individua, prioritariamente, l’indirizzo telematico dedicato presso il quale devono essere effettuate le notificazioni nei confronti dell’amministrazione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione del ricorso, il giudice assegna alla parte ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione consente il prosieguo del giudizio.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
La pronuncia è richiamata quale fondamento della disciplina applicata all’ordine di rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso nei confronti di una pubblica amministrazione è nulla quando viene eseguita presso un recapito diverso dall’indirizzo dedicato alle notifiche telematiche risultante dal prioritario registro delle pubbliche amministrazioni.
- Rilevata la nullità della notificazione del ricorso, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica presso l’indirizzo corretto, riservando ogni ulteriore decisione sul giudizio.
- L’ordinanza che dispone la rinnovazione della notificazione persegue la regolarizzazione del contraddittorio e non comporta una decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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