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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 630/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione contro la condanna per due delitti di usura. Motivi principali: (1) violazione dell'art. 601 c.p.p. per notifica del decreto di citazione insufficiente (14 giorni anziché termine minimo) e mancata rinnovazione della notifica dopo rinvio dell'udienza; (2) vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza degli elementi dell'usura (contestata discrepanza nelle cambiali e nel capitale effettivamente ricevuto, con conseguente tasso non usuraio); (3) presunta illegittima revoca d'ufficio dell'indulto (art. 178 c.p.p. richiamato); (4) contestazione della confisca dei preziosi nonostante giustificazioni sulla provenienza e proporzionalità rispetto ai redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha seguito l'orientamento maggioritario secondo cui, in caso di regolare notifica precedente e rinvio dell'udienza con concessione integrale di un nuovo termine al difensore presente, non è necessaria la rinnovazione della notifica al soggetto se l'avviso orale al difensore vale come comunicazione (art. 148, comma 5 e art. 99 c.p.p.). Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta inammissibile e priva di specificità: la rivalutazione della credibilità delle prove è di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio logico; sul terzo motivo la revoca dell'indulto è stata ritenuta effetto automatico ex lege in base al comma 3 dell'art. 1 L. n.241/2006; sull'ultimo motivo la Corte ha ritenuto insufficienti le deduzioni difensive e ha condiviso la valutazione del giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Riferito al termine minimo di comparizione per la citazione in appello; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza del termine può essere rimediata con il rinvio e la concessione di un nuovo termine al difensore senza necessità di rinnovare la notifica all'imputato, seguendo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità

  • art. 99 cod. proc. pen.

    La rappresentanza processuale del difensore attribuisce a quest'ultimo le facoltà e i diritti dell'imputato (salvo quelli riservati personalmente), sicché l'avviso al difensore vale come comunicazione all'imputato e giustifica la rinnovazione del termine mediante rinvio

  • art. 148, comma 5, cod. proc. pen.

    L'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore sostituisce la notificazione all'imputato nelle ipotesi considerate, rilevando come comunicazione idonea

  • art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nei ragionamenti sulla dichiarazione di assenza e sulla rappresentanza del difensore: la norma collega gli effetti dell'assenza alla ricognizione del rapporto defensionale, confermando la legittimazione del difensore ad agire in presenza dei presupposti

  • comma 3 dell'art. 1 L. n. 241/2006

    Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

    La revoca dell'indulto è effetto automatico di legge se sussistono le condizioni previste; pertanto può essere disposta d'ufficio anche senza impulso del pubblico ministero nel procedimento di merito

  • art. 178, comma primo lettera b), cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)

    Richiamato nella censura sulla revoca dell'indulto: la Corte ha ritenuto la contestazione infondata in quanto l'effetto di revoca previsto dalla legge è automatico e non richiede iniziativa del PM nelle ipotesi previste

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca dei preziosi; la Corte ha ritenuto le giustificazioni della difesa generiche e prive di riscontro documentale, giustificando il provvedimento di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato in precedenza regolarmente notificato e il giudice rinvia l'udienza concedendo per intero un nuovo termine al difensore presente, non sempre è necessaria la rinnovazione della notifica al solo imputato: l'avviso al difensore può valere come comunicazione all'interessato (orientamento maggioritario).
  • Esiste un orientamento minoritario che impone la rinnovazione della notifica all'imputato quando è mancato il termine minimo di comparizione; questa divergenza giurisprudenziale può giustificare la rimessione alle Sezioni Unite se si ritiene necessario risolvere il contrasto.
  • In Cassazione non è consentito richiedere una rivalutazione delle prove o della credibilità delle testimonianze: i motivi che in realtà mirano a un diverso apprezzamento del fatto sono inammissibili o privi di specificità.
  • La nomina del difensore comporta oneri di informazione e rappresentanza: il difensore è tenuto a comunicare al cliente il differimento dell'udienza e può ricevere validamente le comunicazioni processuali in suo luogo, salvo che diritti riservati personalmente all'imputato.
  • La revoca dell'indulto, quando prevista espressamente dalla legge come effetto automatico al verificarsi di determinate condizioni, può essere applicata d'ufficio nel processo di merito senza necessità dell'impulso del pubblico ministero.
  • Le censure sulla confisca richiedono specificità e prove documentali: dichiarazioni generiche di terzi o allegazioni non supportate non sono sufficienti a convincere la Corte di legittimità a riformare la valutazione del giudice di merito.
  • In situazioni analoghe, valutare sempre se il difetto formale lamentato incide sulla validità intrinseca dell'atto (nullità insanabile) o soltanto sulla tutela del diritto alla difesa (rimedio del rinvio e nuovo termine al difensore).

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