Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal Comun general de Fascia contro la Provincia Autonoma di Trento: 1. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia Autonoma di Trento in ordine alle seguenti istanze: - della “Intimazione ad adempiere ad obblighi di legge” del 19 ottobre 2023, Prot. n. 5124 – 2.1, trasmessa digitalmente al Presidente e al Direttore Generale della Provincia Autonoma di Trento e contenente la richiesta di avviare il trasferimento delle risorse previste dall’articolo 22, c. 5, dello Statuto del Comun General De Fascia, approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1, e relativo alla gestione delle funzioni di cui all’articolo 19, c. 5, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; - della “Reiterazione della richiesta di attuazione del trasferimento delle funzioni di cui all'art.19, L.P. n. 6/2003 e richiesta di convocazione conferenza di servizi" del 15 febbraio 2024, Prot. n. 847-1.12, trasmessa digitalmente al Presidente e al Direttore Generale della Provincia Autonoma di Trento; 2. nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionate istanze.

Giustizia amministrativa202401403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né le eccezioni preliminari della Provincia. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia del Comun general de Fascia imponeva, in applicazione del principio dispositivo anche al ricorso straordinario, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Provincia Autonoma di Trento e dell’obbligo di provvedere su istanze relative al trasferimento di risorse e funzioni al Comun general de Fascia.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il Comun general de Fascia ha impugnato il silenzio asseritamente serbato dalla Provincia Autonoma di Trento su due istanze, del 19 ottobre 2023 e del 15 febbraio 2024, con le quali aveva chiesto l’avvio del trasferimento delle risorse previste dall’art. 22, comma 5, del proprio Statuto, con riferimento alla gestione delle funzioni di cui all’art. 19, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché la convocazione di una conferenza di servizi. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi concernenti la violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dello Statuto del Comun general de Fascia, della legislazione provinciale sul trasferimento di funzioni, dei principi di leale collaborazione, autonomia finanziaria degli enti locali e tutela delle minoranze linguistiche, dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi e dell’art. 2 della medesima legge in materia di obbligo di conclusione del procedimento. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei Protocolli di finanza locale 2023 e 2024 e ne ha chiesto, nel merito, il rigetto. Il Ministero dell’interno aveva prospettato l’inammissibilità del ricorso, ritenendolo caratterizzato da una natura impugnatoria e demolitoria non coerente con l’oggetto dedotto. Prima dell’adunanza, tuttavia, il Comun general de Fascia ha dichiarato di rinunciare all’ulteriore trattazione dell’affare.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso

La rinuncia all’ulteriore trattazione dell’affare, dichiarata dal Comun general de Fascia con nota del 10 dicembre 2024, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e preclude l’esame delle censure e delle eccezioni non definite.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo; la rinuncia del ricorrente può quindi condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 15, comma 3, d.P.R. 670/1972

    Richiamato dal ricorrente quale parametro relativo allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; il parere non ne esamina il merito.

  • art. 102, comma 3, d.P.R. 670/1972

    Richiamato dal ricorrente quale parametro statutario; il parere non ne esamina il merito.

  • art. 22, legge provinciale Trento 10 febbraio 2010, n. 1

    Richiamato in relazione al trasferimento delle risorse al Comun general de Fascia; la questione resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 19, comma 5, legge provinciale Trento 16 giugno 2006, n. 3

    Richiamato quale fondamento del trasferimento delle funzioni; il parere non affronta l’interpretazione della disposizione.

  • artt. 22 e 23, legge provinciale Trento 16 giugno 2006, n. 3

    Richiamati tra i parametri di legittimità del ricorso; il loro esame non è stato svolto.

  • art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di convocazione di una conferenza di servizi; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento; il parere non ne valuta l’applicazione concreta.

Massime di principio

  • La rinuncia del ricorrente all’ulteriore trattazione del ricorso straordinario determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • Il principio dispositivo trova applicazione anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La rinuncia al ricorso comporta l’assorbimento delle questioni di ammissibilità e di merito non ancora decise, salvo che residuino ragioni per una decisione diversa, non emergenti nel parere.

Ricorso straordinario sul silenzio della Provincia Autonoma di Trento

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto dal Comun general de Fascia contro la Provincia Autonoma di Trento. Il ricorso era diretto ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia su due istanze relative al trasferimento di risorse e funzioni e ad accertare il conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere.

Le istanze e l’oggetto del ricorso

La prima istanza, del 19 ottobre 2023, chiedeva l’avvio del trasferimento delle risorse previste dall’art. 22, comma 5, dello Statuto del Comun general de Fascia, approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1, in relazione alla gestione delle funzioni contemplate dall’art. 19, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

La seconda istanza, del 15 febbraio 2024, reiterava la richiesta di attuazione del trasferimento delle funzioni e chiedeva anche la convocazione di una conferenza di servizi.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva articolato cinque censure:

  • violazione o falsa applicazione degli artt. 15, comma 3, e 102, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell’art. 22 dello Statuto del Comun general de Fascia e dell’art. 19, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006;
  • violazione degli artt. 22 e 23 della legge provinciale n. 3 del 2006;
  • violazione dei principi di leale collaborazione, autonomia finanziaria degli enti locali e tutela delle minoranze linguistiche;
  • violazione dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, in materia di conferenza di servizi;
  • violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in materia di obbligo di conclusione del procedimento.

Difese e posizione del Ministero dell’interno

La Provincia Autonoma di Trento ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dei Protocolli di finanza locale 2023 e 2024. Nel merito ha contestato le doglianze e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, aveva espresso l’avviso che il ricorso fosse inammissibile, ritenendo che il ricorso straordinario avesse carattere impugnatorio e demolitorio e fosse preordinato all’eliminazione di un provvedimento amministrativo per motivi di legittimità.

Rinuncia del ricorrente

Con nota del 10 dicembre 2024 il Comun general de Fascia ha dichiarato di rinunciare all’ulteriore trattazione dell’affare. La rinuncia è intervenuta prima della decisione della Sezione.

Valutazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rinuncia rendesse attuale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La Sezione ha affermato che il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario.

Di conseguenza, non sono stati esaminati né i motivi relativi al silenzio della Provincia né l’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione resistente. Il parere si è limitato a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia del ricorrente.

Esito

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.