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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46195/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli per violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. e per mancanza o contraddittorietà della motivazione. Contestavano che il Tribunale, pur avendo escluso i gravi indizi di usura, avesse comunque qualificato i fatti come tentata estorsione (anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza), ritenendo però parimenti che l'aggressione fosse "giustificata in un'ottica autoprotettiva", con evidente contraddizione tra fatto e qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che il Tribunale di Napoli aveva confuso il criterio distintivo tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, basandosi sulle "modalità esecutive" (quantum della violenza) anziché sull'elemento psicologico. Richiamando le Sezioni Unite (n. 29541/2020), la Corte ha osservato che la distinzione tra i due reati dipende dalla consapevolezza dell'illiceità della pretesa (estorsione) o dalla convinzione, anche se erronea, di esercitare un proprio diritto (esercizio arbitrario). Poiché vi era tale errore di applicazione e contraddittorietà motivazionale, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come norma relativa al tentativo; la Corte non entra sul merito applicativo specifico dell'articolo ma lo include nelle doglianze relative alla qualificazione del fatto come tentata estorsione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione; la Corte ricorda che, ai fini della distinzione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rileva l'elemento psicologico (consapevolezza dell'illiceità del profitto), non il solo grado di violenza.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (anche con armi); la Corte sottolinea che per questo reato rileva la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto — criterio che il Tribunale non ha correttamente applicato.

  • art. 61, n. 2) cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti (commesso per eseguire altro reato); citata nell'inquadramento delle aggravanti addebitate nella vicenda.

  • artt. 10, 12 e 14 legge 14/10/1974, n. 497

    Norme relative alle armi e ai reati connessi, richiamate in relazione alle contestazioni mosse ad Amendola; la sentenza le enumera tra i capi di imputazione ma l'annullamento riguarda la qualificazione dell'atto violento.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per indicare la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.) si fonda sull'elemento psicologico: estorsione = consapevolezza dell'illiceità della pretesa; esercizio arbitrario = convinzione, anche se errata, di esercitare un proprio diritto.
  • Non è sufficiente, per qualificare un fatto come estorsione, richiamare il grado o la modalità della violenza: il giudice deve accertare e motivare specificamente la componente soggettiva (la piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa).
  • Se un giudice esclude i gravi indizi rispetto al reato sottostante (es. usura) non può, senza adeguata motivazione sul profilo psicologico, qualificare i medesimi fatti come estorsione basandosi solo sulle modalità esecutive.
  • La contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione del fatto (es.: dire che l'atto è giustificato ma poi configurare estorsione) è vizio rilevante che può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve sollecitare che il giudice indichi in maniera esplicita gli elementi probatori da cui desume la consapevolezza dell'illiceità della pretesa; l'assenza di tale motivazione è terreno forte per il ricorso in Cassazione.

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