Cassazione Penale, Sentenza n. 46195/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli per violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. e per mancanza o contraddittorietà della motivazione. Contestavano che il Tribunale, pur avendo escluso i gravi indizi di usura, avesse comunque qualificato i fatti come tentata estorsione (anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza), ritenendo però parimenti che l'aggressione fosse "giustificata in un'ottica autoprotettiva", con evidente contraddizione tra fatto e qualificazione giuridica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che il Tribunale di Napoli aveva confuso il criterio distintivo tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, basandosi sulle "modalità esecutive" (quantum della violenza) anziché sull'elemento psicologico. Richiamando le Sezioni Unite (n. 29541/2020), la Corte ha osservato che la distinzione tra i due reati dipende dalla consapevolezza dell'illiceità della pretesa (estorsione) o dalla convinzione, anche se erronea, di esercitare un proprio diritto (esercizio arbitrario). Poiché vi era tale errore di applicazione e contraddittorietà motivazionale, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma relativa al tentativo; la Corte non entra sul merito applicativo specifico dell'articolo ma lo include nelle doglianze relative alla qualificazione del fatto come tentata estorsione.
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la Corte ricorda che, ai fini della distinzione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rileva l'elemento psicologico (consapevolezza dell'illiceità del profitto), non il solo grado di violenza.
art. 393 cod. pen.
Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (anche con armi); la Corte sottolinea che per questo reato rileva la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto — criterio che il Tribunale non ha correttamente applicato.
art. 61, n. 2) cod. pen.
Norma sulle circostanze aggravanti (commesso per eseguire altro reato); citata nell'inquadramento delle aggravanti addebitate nella vicenda.
artt. 10, 12 e 14 legge 14/10/1974, n. 497
Norme relative alle armi e ai reati connessi, richiamate in relazione alle contestazioni mosse ad Amendola; la sentenza le enumera tra i capi di imputazione ma l'annullamento riguarda la qualificazione dell'atto violento.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per indicare la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento.
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 393 c.p.) si fonda sull'elemento psicologico: estorsione = consapevolezza dell'illiceità della pretesa; esercizio arbitrario = convinzione, anche se errata, di esercitare un proprio diritto.
- Non è sufficiente, per qualificare un fatto come estorsione, richiamare il grado o la modalità della violenza: il giudice deve accertare e motivare specificamente la componente soggettiva (la piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa).
- Se un giudice esclude i gravi indizi rispetto al reato sottostante (es. usura) non può, senza adeguata motivazione sul profilo psicologico, qualificare i medesimi fatti come estorsione basandosi solo sulle modalità esecutive.
- La contraddittorietà della motivazione sulla qualificazione del fatto (es.: dire che l'atto è giustificato ma poi configurare estorsione) è vizio rilevante che può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, il difensore deve sollecitare che il giudice indichi in maniera esplicita gli elementi probatori da cui desume la consapevolezza dell'illiceità della pretesa; l'assenza di tale motivazione è terreno forte per il ricorso in Cassazione.
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