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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43666/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la mera restituzione degli atti senza annullamento della sentenza di primo grado quando in appello emerga una disarmonia tra imputazione e fatto accertato non sanabile con le norme di modifica dell'imputazione. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce per il prosieguo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Taranto che, ritenendo il fatto accertato diverso rispetto al capo d'imputazione, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni consequenziali. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha restituito gli atti al P.M. al di fuori dei casi consentiti dall'art. 521 c.p.p. e senza annullare la sentenza di primo grado, determinando una situazione di stasi processuale e il rischio di violazione del principio del ne bis in idem.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    La norma delimita i casi in cui è consentita la restituzione degli atti al pubblico ministero. La Corte osserva che la restituzione non può essere utilizzata quando determina la stasi del processo e non sono rispettati i limiti previsti dalla norma.

  • artt. 516 e 517 c.p.p.

    Attribuiscono al pubblico ministero in dibattimento la facoltà di modificare l'imputazione in primo grado. La Corte rileva che tali poteri operano in primo grado e non possono rimediare alla disarmonia rilevata per la prima volta in appello.

  • art. 216, comma 2, I.f.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che il fatto dovesse essere inquadrato in questa fattispecie; la Cassazione sottolinea che, se il capo d'imputazione non contempla la condotta emersa, la decisione di primo grado deve essere annullata in appello per consentire il successivo esercizio dell'azione penale.

Massime di principio

  • Quando in appello emerge una disarmonia tra l'imputazione e i fatti accertati nel dibattimento, e tale disarmonia non può essere sanata con gli strumenti di modifica dell'imputazione previsti per il primo grado, il giudice d'appello deve annullare la sentenza di primo grado senza rinvio per consentire un nuovo esercizio dell'azione penale.
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 521 c.p.p.) è ammessa solo nei casi espressamente previsti: non può essere usata per creare una situazione di stasi processuale o per eludere l'obbligo di annullamento quando necessario.
  • In primo grado il P.M. può utilizzare gli artt. 516-517 c.p.p. per modificare l'imputazione e prevenire violazioni del principio di correlazione; tale rimedio non opera in appello.
  • Per evitare rischi di ne bis in idem e incertezza procedurale, il giudice deve privilegiare soluzioni che permettano il corretto prosieguo del processo (annullamento quando opportuno) piuttosto che misure che lascino pendente la posizione degli imputati senza un provvedimento definitivo.

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